Il RUNTS È attivo il Registro degli Enti del terzo settore

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Pubblicato il 28 feb. 2022 · tempo di lettura 4 minuti

Il RUNTS  È attivo il Registro degli Enti del terzo settore | Egregio Avvocato
Dal 23 novembre 2021 è attivo il RUNTS! Gli Enti del terzo Settore possono, finalmente, iscriversi all'apposito Registro e beneficiare così della disciplina premiale prevista dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, noto come Codice del Terzo Settore. 
Ecco una breve guida su dove e come presentare la richiesta d’iscrizione per associazioni e fondazioni.

 


1 - Cos'è il RUNTS

2 - I presupposti per l’iscrizione.

3 - Associazioni e Fondazioni: come iscriversi.

4 - Associazioni: personalità giuridica sì o no.


1 - Cos’è il RUNTS. 


Il RUNTS è l’acronimo di “Registro Unico Nazionale del Terzo settore” al quale possono iscriversi gli enti che intendono ottenere la qualifica di Enti del Terzo Settore, o in breve “ETS”, e beneficiare della disciplina premiale introdotta dal legislatore con il D.lgs. 117/2017, anche detto Codice degli Enti del Terzo settore (CTS). 

Per sapere cosa siano gli ETS leggi QUI.


2 - I presupposti per l’iscrizione.


L’iscrizione al RUNTS è subordinata alla conformità degli atti costitutivi e statuti degli enti no profit alle condizioni prescritte dal Codice del Terzo settore, ad esempio, l’indicazione nella denominazione sociale dell’acronimo ETS, avere ad oggetto sociale il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una delle attività di interesse sociale tassativamente elencate all’art. 5 del CTS, l’assenza dello scopo di lucro e la previsione obbligatoria, per alcuni enti, dell’organo di controllo. 

Gli enti già costituiti dovranno, quindi, conformare il proprio atto costitutivo alle prescrizioni richieste, e se necessario per la tipologia di ente, ciò dovrà avvenire per il tramite di un notaio.


3 - Associazioni e Fondazioni: come iscriversi.


Le Associazioni e le Fondazioni sono nella prassi le forme maggiormente diffuse. Come possono iscriversi al RUNTS?


Per le associazioni occorre distinguere se esse intendano acquisire o meno la personalità giuridica, o se già costituite, se sono riconosciute o non riconosciute, cioè se risultano iscritte presso il Registro delle Persone giuridiche.

Si aprono, quindi, due iter alternativi:

a) se l’ente vuole operare la mera iscrizione al Runts, senza ottenere la personalità giuridica: l'iscrizione è a cura del rappresentante legale dell'ente (es. il Presidente del Consiglio Direttivo). 

La domanda d'iscrizione deve essere presentata telematicamente presso la piattaforma disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (clicca qui per accedere al Registro) e corredata dai documenti ed indicazioni analiticamente indicate nell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

Per accedere al registro e presentare la domanda il rappresentante legale deve essere in possesso dello Spid o della carta d'identità elettronica, nonché della Pec e firma digitale per la gestione dei documenti.

b) se l’ente vuole operare l'iscrizione al registro ed ottenere la personalità giuridica oppure l'associazione è già riconosciuta: l'iscrizione è a cura del notaio (ai sensi degli art. 16 e ss. del predetto Decreto Ministeriale.) 

In questo caso, se si aspira al riconoscimento, l’art. 22 comma 4 del CTS impone che l’ente abbia un patrimonio minimo di 15.000 euro, la cui consistenza deve essere attestata dal notaio. Il patrimonio può essere costituito sia in denaro o beni diversi il cui valore dovrà essere accertato da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.


Per le fondazioni, riconosciute dalla Prefettura ed iscritte presso il Registro delle Persone giuridiche (come per prassi è nella maggior parte dei casi, lasciando ad altra sede la discussione circa l’ammissibilità di fondazioni “non riconosciute”), vale quanto detto sub. b).


L’ente dovrà, infine, dotarsi del codice fiscale e di un indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche. 


4 - Associazioni: personalità giuridica sì o no. 


Abbiamo distinto i due iter di iscrizione in base alla scelta di voler ottenere o meno la personalità giuridica. Cos’è e cosa comporta?

L’acquisto della personalità giuridica comporta la cd. “autonomia patrimoniale perfetta” ossia la limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali al solo patrimonio dell’associazione, nel senso che ad esse risponde solo l’associazione con il suo fondo e non gli associati o i componenti dell’organo amministrativo (in altri termini, il patrimonio del singolo partecipante è insensibile ai debiti dell’ente, e viceversa). 

La mancanza del riconoscimento della personalità giuridica comporta che l’ente – pur essendo un autonomo “soggetto di diritto” rispetto ai suoi associati – non gode di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè, in caso d’incapienza del patrimonio dell’associazione per il soddisfacimento delle obbligazioni sociali, i creditori sociali possono chiedere l’adempimento delle medesime anche agli associati che hanno agito in nome e per conto dell’ente (cfr. art. 38 c.c.).  

Per l’ottenimento del “riconoscimento” (n.b. non per la mera costituzione e la richiesta di iscrizione al registro degli ETS) è necessaria la forma notarile. 



Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba

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Elisa Calviello

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Per alcune categorie di lavoratori, l’assegno è invece pagato direttamente dall’INPS, come ad esempio per i lavoratori agricoli dipendenti.Ai pensionati l’assegno per il nucleo familiare è rimesso direttamente dall’INPS insieme al versamento del rateo della pensione.A partire, infine, dal 1° gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare è erogato anche al coniuge dell’avente diritto. Difatti, il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, formula apposita domanda, nel modulo presentato dall’altro coniuge, al datore di lavoro o direttamente all’INPS a seconda di chi sia il soggetto erogatore.Il già citato Decreto Legge prevede anche ipotesi di incompatibilità. Infatti, è previsto che per lo stesso nucleo familiare non possa essere concesso più di un assegno. L’INPS ha inoltre precisato che è esclusa la possibilità di duplicare l’assegno per il nucleo familiare sia che spetti allo stesso soggetto, a diverso titolo, sia che ad esso abbiano titolo soggetti differenti.  3 - Come e quando fare domanda?Per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, l’interessato deve presentare apposita domanda utilizzando i moduli che sono predisposti dall’INPS. A partire dall’aprile 2019, i lavorati dipendenti del settore privato devono presentare, in modalità esclusivamente telematica, la suddetta domanda direttamente all’INPS mediante uno dei seguenti canali: a) tramite il servizio online dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di identità SPID almeno di livello 2 o Carta Nazionale dei Servizi; b) patronati e intermediari dell’INPS, anche se non in possesso di PIN; c) datore di lavoro, previa delega del lavoratore.La domanda va presentata ogni anno in cui se ne ha diritto avendo cura di comunicare eventuali variazioni reddituali o del nucleo familiare entro il termine di 30 giorni, laddove tali variazioni si verifichino durante il periodo di richiesta dell’assegno.4 - Assegno per il nucleo familiare e differenze con assegni familiari e assegno unico universale: le ultime novitàNon va confuso l’assegno per il nucleo familiare con gli assegni familiari. Questi ultimi, difatti, sono oggetto di una prestazione differente riservata dall’INPS ad alcune delle categorie di lavoratori che sono esclusi dalla disciplina sugli assegni per il nucleo familiare.Recentissima novità è quella derivante dall’introduzione del c.d. assegno unico universale.La Legge n. 46/2021 ha conferito la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico mediante l’istituzione del citato assegno unico universale. Tale disciplina ha inciso anche sugli assegni per il nucleo familiare.Va, infatti, ricordato che il Decreto Legge n. 79 del 2021, che ha introdotto misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, ha disposto una maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare. Il successivo Decreto Legislativo n. 230 del 2021 ha istituito a tutti gli effetti, a partire dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico. Pertanto, cos’è cambiato?Per rispondere a questo interrogativo è sufficiente analizzare la circolare n. 34/2022 dell’INPS con cui si precisa che «non saranno più riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (e di assegni familiari), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’assegno unico. […] continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazione di assegno per il nucleo familiare (e di assegni familiari) riferite a nuclei familiari composto unicamente dai coniugi (con l’esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato), dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti».

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Mancata emissione dello scontrino: cosa rischia il cliente?

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La maggior parte degli esercizi commerciali sono obbligati ad emettere lo scontrino fiscale. La regola è quella secondo cui ad esito del pagamento del cliente deve essere emesso lo scontrino, e solo eccezionalmente alcuni soggetti sono esonerati (es. tabaccai o benzinai).In caso di mancata emissione dello scontrino, sicuramente il negoziante commette un’evasione fiscale, a fronte della quale dovrà applicarsi una sanzione tributaria: si tratta di illecito amministrativo, e non invece di reato. Le uniche autorità competenti ad accertare le evasioni sono l’Agenzia delle Entrate e, per conto di questa, la Guardia di Finanza.Differente è la situazione del cliente. Dal 1999 al 2003 è esistita una norma che imponeva al cliente l’obbligo di chiedere lo scontrino, riconoscendo quindi una responsabilità anche in capo al cliente, che veniva sanzionato mediante una multa.A partire dal 2003, invece, è stata espunta qualsiasi tipo di responsabilità in capo al cliente, il quale non ha più alcun tipo di obbligo e non può essere sanzionato in alcun modo.Certamente il cliente potrà comunque segnalare il negoziante che non gli ha voluto rilasciare lo scontrino, mediante una segnalazione (non anonima!) alla Guardia di Finanza. Invero oggi, richiedere lo scontrino fiscale risponde ad un “obbligo sociale”, e inoltre può rivelarsi molto utile per il cliente stesso, che potrà detrarre alcune spese nella dichiarazione dei redditi.

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