Egregio Avvocato
Pubblicato il 17 giu. 2021 · tempo di lettura 3 minuti
L’articolo 156 c.c. al sesto comma ha introdotto una delle maggiori tutele in favore del coniuge o del genitore avente diritto al pagamento del mantenimento per sé o per i figli.
Infatti, se il coniuge obbligato non paga o ritarda il pagamento dell’assegno di mantenimento, il coniuge beneficiario può chiedere al Tribunale di ordinare a terzi il pagamento, anche periodico, delle somme di denaro in favore del coniuge obbligato e, che, una parte di tali somme siano versate direttamente all’altro coniuge (c.d. ordine di pagamento diretto).
1 – Quali sono i presupposti per ottenere l’emissione dell’ordine a terzi?
Il coniuge interessato può chiedere l’ordine di distrazione delle somme quando si verifica: a) il mancato adempimento dell’obbligo di versare l’assegno, ovvero b) un ritardo nel pagamento dell’assegno.
Anche il non puntuale adempimento dell’obbligo di mantenimento (come un ritardo di pochi giorni rispetto alla scadenza imposta) legittima la richiesta e l’emanazione dell’ordine, se il comportamento provoca fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti.
La richiesta al giudice presuppone ovviamente la dimostrazione di un inadempimento: quindi il magistrato necessiterà della dimostrazione del ritardo nonostante l’intimazione.
Chi chiede l’ordine dovrà, dunque, allegare prova dell’esistenza del diritto all’assegno e produrre un’intimazione o un precetto di pagamento o un tentativo di pignoramento, o qualsiasi altro atto finalizzato a mettere in mora il debitore.
Processualmente l’istanza può essere effettuata sia nel corso del procedimento, con ricorso separato, oppure concluso il giudizio di merito utilizzando il rito della Camera di Consiglio e quindi chiedendo l’emissione di un decreto.
L’ordine di pagamento diretto emesso dal Giudice Istruttore in corso di causa non è autonomamente reclamabile in Corte d’Appello ex art. 708 comma 4 c.p.c.
Viceversa l’ordine di pagamento diretto ex art. 156 comma 6 c.c. emesso in giudizio autonomo è reclamabile in Corte d’Appello con le forme del procedimento in camera di consiglio.
2 - Chi sono i terzi a cui si rivolge l’ordine di pagamento diretto?
Il Giudice potrà ordinare il pagamento diretto a favore dell'avente diritto l'assegno di: a) stipendi, indennità, somme comunque dovute dal datore di lavoro; b) trattamenti pensionistici; c) canoni di locazione; d) ogni altra somma comunque dovuta dal terzo al soggetto tenuto al pagamento dell'assegno anche diversa dal credito da retribuzione.
Il terzo non è parte del procedimento, non deve essere citato all’udienza e non ha neppure facoltà di intervento, in senso tecnico, nel procedimento.
Tuttavia, il terzo ha la facoltà di comunicare al Giudice l’insussistenza di alcun suo rapporto con l’obbligato principale, in modo tale da permettere al creditore di avanzare una nuova istanza di pagamento diretto con l’indicazione precisa del corretto destinatario dell’ordine.
Nell’ipotesi in cui il terzo attesti falsamente al Giudice l’insussistenza del suo debito nei confronti dell’obbligato principale, il creditore avrà facoltà di agire nei suoi confronti con l’ordinaria azione di accertamento positivo e il conseguente risarcimento del danno.
3 - È possibile modificare o revocare l’ordine di pagamento diretto?
L'ordine di pagamento, sia se emesso in corso di causa o in un procedimento autonomo, può essere modificato o revocato in qualsiasi momento, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti.
Il soggetto onorato al pagamento dell’assegno di mantenimento potrà avanzare richiesta di revoca o modifica dell’ordine di pagamento diretto ed il Giudice dovrà rivalutare complessivamente la situazione.
È pacifico che il semplice adempimento successivo della parte onerata (o la sua disponibilità all’adempimento) non è ragione sufficiente alla revoca della misura.
L’ordine di pagamento diretto può anche essere parzialmente modificato sempre in presenza di giustificati motivi sopravvenuti.
In corso di causa per la revoca e/o modifica è competente esclusivamente il Giudice Istruttore.
4 - È possibile proporre in appello l’istanza di emissione dell’ordine a terzi?
In tema di assegno di mantenimento a seguito di separazione personale, la richiesta di emissione dell’ordine a terzi può essere proposta per la prima volta anche nel corso del giudizio di secondo grado, trovando nel caso applicazione il principio del rebus sic stantibus.
Dovrà essere comunque rispettato il principio del contraddittorio a garanzia del diritto di difesa del coniuge obbligato in sede di accertamento della sua inadempienza.
Editor: avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
4 mag. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Negli ultimi mesi abbiamo vissuto una situazione peculiare che ha sollevato non pochi quesiti anche a livello di diritto di famiglia. In particolare, ci si é chiesti se le misure di contenimento della pandemia da COVID -19 possano o meno giustificare una riduzione dell´assegno di mantenimento. A nostro modesto parere, la questione appare abbastanza semplice. La normativa italiana (art. 156 del Codice civile e art. 9, comma 1, della legge 898/70) prevedono che, una volta statuiti eventuali accordi in merito all´assegno di mantenimento, tali pattuizioni fanno riferimento alla situazione esistente al momento della divisione coniugale. , solo se tale situazione dovesse cambiare sensibilmente, se ne potrà chiedere il riesame per adeguare – secondo un vaglio comparativo delle condizioni delle parti (Cassazione 1119/2020) – l’importo o lo stesso obbligo contributivo al quadro attuale. Non si procederà, pertanto, ad una nuova ponderazione di fatti già esaminati ma si accerterà se, ed in che misura, gli eventi sopravvenuti abbiano alterato gli equilibri così da bilanciare gli impegni economici con il mutato assetto (Cassazione 22269/2020). Tanto premesso, la pandemia e le misure di contenimento ad essa collegate assumono una certa importanza solo e nella misura in cui le stesse abbiano o meno influito sulla situazione economica. Dovrà, poi, attentamente valutarsi se tali condizioni si sino modificate in peius e se tale peggioramento sia destinato ad essere permanente e non temporaneo. Se effettivamente ci si trova di fronte ad una mutata situazione a carattere permanente, si potrá richiedere la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio. In caso contrario, tale richiesta sará obtorto collo destinata ad essere respinta. PROF. AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE
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22 mar. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
La circolazione stradale è considerata dall’ordinamento giuridico (e non solo) tra le attività più comuni della vita quotidiana, e sicuramente necessaria, ma allo stesso tempo molto pericolosa. È ben possibile, infatti, che circolando per strada, sia con mezzi a motore che non, si venga coinvolti, o comunque si cagioni un incidente stradale. È bene sapere qual è il comportamento corretto da tenere, così da non incorrere in responsabilità penale.Il reato di omissione di soccorso stradale previsto dal codice penale, art. 593 c.p.La fattispecie prevista dal Codice della Strada, art. 189 co. 7 Qual è la condotta da tenere in caso di incidente stradale?1 - Il reato di omissione di soccorso stradale previsto dal codice penale, art. 593 c.p.Il legislatore penale ha previsto una fattispecie generale che disciplina il caso in cui un soggetto ometta di prestare soccorso nei casi in cui, invece, l’ordinamento richiede che chi si trovi in certe situazioni si attivi. L’art. 593 c.p. sanziona con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2.500 euro:chi omette di dare avviso all’Autorità competente del ritrovamento di una persona di età inferiore ai dieci anni abbandonata o smarrita, o di una persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente o di corpo (comma I);chi omette di prestare l’assistenza occorrente, imbattendosi in un soggetto che è o sembra inanimato o in una persona ferita o comunque in pericolo (comma II).Si tratta di un reato omissivo, e in particolare di un reato omissivo proprio. Ciò sta a significare che il legislatore penale ha ritenuto dover dare rilevanza alla mancata azione di un determinato soggetto, sul quale incombe un obbligo giuridico di attivarsi, e ciò a prescindere dalle eventuali conseguenze dannose che da tale omissione in concreto derivino. Il soggetto sul quale grava tale obbligo giuridico assume la cd. posizione di garanzia: solo il soggetto che si trova in quella determinata situazione descritta dal legislatore assume l’obbligo di attivarsi, e di porre in essere la condotta prescritta dalla norma.Le eventuali conseguenze derivanti dalla omissione di soccorso stradale vengono prese in considerazione non in merito alla opportunità di punire o meno: anche se non dovessero esserci conseguenze dannose si verrà comunque puniti. Vengono prese in considerazione, invece, in merito al quantum di pena applicabile: nel caso in cui dall’omissione di soccorso derivi una lesione personale, la pena è aumentata; invece, se dall’omissione di soccorso stradale ne derivi la morte, la pena è raddoppiata.È bene precisare che il legislatore non obbliga nessuno a porre in essere un’azione che non si è in grado di sostenere, il soggetto agente deve essere nelle capacità morali e materiali di prestare assistenza (ciò risponde al principio generale secondo cui nemo ad impossibilia tenetur). Quindi, non sono applicabili sanzioni qualora si è impossibilitati a prestare soccorso: non si può essere obbligati a mettere a repentaglio la propria vita per salvare quella altrui.Inoltre, si commette il reato solo quando c’è una percezione diretta. Viene punito chi si imbatte in quella persona, ma anche chi già si trovava con quella persona (es. io faccio una passeggiata con il mio amico, e lui si sente male) – si tratta al massimo di interpretazione estensiva e non di analogia. Cosa diversa è l’avere notizia di questa persona – secondo l’orientamento maggioritario, l’agente che abbia semplicemente notizia di un soggetto che si trova in una situazione di difficoltà non commette il reato di omissione di soccorso; sarebbe interpretazione analogica, che nel diritto penale non è ammessa. 2 - La fattispecie prevista dal Codice della Strada, art. 189 co. 7 L’art. 189 co. 7 del codice della strada sanziona la condotta di omissione di soccorso che si verifica nel caso in cui il conducente di un mezzo circolante in strada, a seguito di un incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento, non ottemperi l’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite.La pena prevista è quella della reclusione da uno a tre anni, oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.Si ritiene che la fattispecie prevista dal codice della strada sia una fattispecie speciale di quella prevista dal codice penale, ed in particolare della ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 593 c.p.Invero, condividendo con quest’ultima la condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita, l’art. 189 si caratterizza per la presenza di due elementi specializzanti:il soggetto sul quale grava l’obbligo di garanzia, che viene specificamente identificato nell’utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente;il verificarsi di un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo, dal quale sorge l’obbligo di agire.In tale fattispecie vige la presunzione per la quale il verificarsi di un incidente determina una situazione di pericolo e i soggetti che siano coinvolti nel sinistro diventano i titolari della posizione di garanzia, che impone loro l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza.3 - Qual è la condotta da tenere in caso di incidente stradale?Non sempre sorge l’obbligo giuridico di prestare soccorso, ma anzi è ben possibile che, nonostante si cagioni e si venga coinvolti in un incidente stradale, non si assuma la cd. posizione di garanzia.L’obbligo di prestare l’assistenza occorrente va escluso, ad esempio, quando le conseguenze del sinistro non sussistono in ferite, nel senso tecnico del termine, indicative del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare un danno alla vita o all’integrità fisica della persona.Il concetto di assistenza nell’omissione di soccorso significa prestare quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare che si realizzi il danno. Così come avviene nella fattispecie di omissione di soccorso prevista in generale dal codice penale (art 593 c.p.), anche nel caso previsto dal codice della strada non è richiesto che il soggetto ponga in essere delle condotte che moralmente e materialmente non sia in grado di tenere. Si evidenzia, peraltro, che recente giurisprudenza ha evidenziato come non sia sufficiente la mera consapevolezza che dall’incidente possano derivare delle conseguenze per le persone, ma occorre invece che tale pericolo si concretizzi in effettive lesioni dell’integrità fisica, quantomeno percepibili dal soggetto che abbia cagionato l’incidente e che non abbia prestato la dovuta assistenza. In linea con il principio fondamentale secondo cui nel diritto penale la responsabilità è personale (art. 27 Cost.), e che quindi si può essere puniti solo per un fatto che sia collegato all’agente almeno dal collegamento minimo subiettivo della colpa, non è sufficiente la mera posizione di garanzia in capo al conducente al quale il sinistro sia ricollegabile, occorrendo, invece, che egli abbia commesso il fatto nella consapevolezza di aver verosimilmente cagionato lesioni a persone coinvolte nell’incidente e scientemente decida di allontanarsi e non prestare la dovuta assistenza.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
4 mag. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
Nel nostro ordinamento manca una norma che disciplini l'affidamento di un animale domestico in caso di separazione, divorzio dei coniugi o scioglimento della convivenza di fatto: una proposta legislativa sul tema prevede l’introduzione del titolo XIV-bis al codice civile recante disposizioni in materia di animali domestici. In particolare, il testo dell’art. 455-ter c.c. intitolato “Affidamento degli animali familiari in caso di separazione di coniugi”, prevede che: “Per gli animali familiari, in caso di separazione di coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e da quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi e la prole, e acquisito, se necessario, il parere degli esperti di comportamento animale, ne attribuisce l’affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali. Il tribunale ordinario è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.” Se approvato, l’art. 455 – ter c.c. insieme agli artt. 455-bis e 455-quater c.c., sancirà nel nostro ordinamento la configurazione di tutti gli animali come esseri senzienti e titolari di diritti. Nonostante l'attuale vuoto normativo, la tematica è stata affrontata numerose volte negli ultimi anni: molte, infatti, sono le famiglie che possiedono un animale domestico e la disgregazione della famiglia comporta la nascita, anche, di contese aventi ad oggetto il loro affido. I giudici italiani, recentemente, sono stati chiamati ad occuparsi della questione e l’hanno affrontata o assimilandola alla disciplina stabilita per l’affidamento dei figli minori, oppure, dichiarando la domanda relativa all’affidamento dell’animale domestico inammissibile. Se è pacifica, infatti, la convalida da parte dei Tribunali di un accordo raggiunto dai coniugi che preveda l’assegnazione e il mantenimento degli animali domestici poiché non contrasta con i principi di ordine pubblico, in caso di lite tra i coniugi, invece, molti Tribunali ritengono di non potersi pronunciare essendo tale questione non regolata dal codice civile.In merito, spicca per modernità e sensibilità la pronuncia del Tribunale di Sciacca che, nel corso di un procedimento di separazione giudiziale, ha stabilito non solo l’affidamento degli animali domestici ma anche la reciproca partecipazione alle spese di mantenimento degli stessi. Con decreto del 19 febbraio 2019, infatti, il Tribunale ha evidenziato che: «Il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela» e stabilito che, in mancanza di accordo tra i coniugi, il giudice della separazione può disporre l’assegnazione dell’animale domestico in via esclusiva alla parte che assicuri il miglior sviluppo possibile dell’identità del cane o del gatto, oppure in via alternata ad entrambi i coniugi, a prescindere dall’eventuale intestazione risultante dal microchip, nonché regolamentare gli aspetti economici (spese veterinarie e straordinarie) legati alla sua cura e al suo mantenimento. Il giudice, nel caso di specie, ha assegnato il gatto in via esclusiva all’ex marito ed il cane ad entrambi gli ex coniugi, a settimane alterne. Il Tribunale di Sciacca, dunque, "rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso" assegnava "il gatto al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il migliore sviluppo possibile dell’identità dell’animale, e il cane, indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, a entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50 per cento».
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27 lug. 2026 • tempo di lettura 5 minuti
L'ordinanza n. 4110 e la sentenza n. 11378 del 2026 della Corte di Cassazione affrontano uno dei temi più delicati del diritto di famiglia contemporaneo: il bilanciamento tra la libertà di autodeterminazione del genitore collocatario e il diritto del minore alla bigenitorialità. Le pronunce confermano un orientamento interpretativo che esclude automatismi sanzionatori nei confronti del genitore che trasferisca la propria residenza con il figlio minore senza il consenso dell'altro genitore, imponendo invece una valutazione concreta e personalizzata fondata sul superiore interesse del minore. Il contributo analizza i principi affermati dalla Suprema Corte, evidenziandone le implicazioni sistematiche nell'ambito della responsabilità genitoriale e dell'affidamento condiviso.La crescente mobilità geografica delle persone e le trasformazioni delle strutture familiari hanno reso sempre più frequenti i conflitti relativi al trasferimento della residenza del genitore collocatario e del figlio minore. Tali controversie pongono il giudice di fronte alla necessità di contemperare diritti fondamentali di pari rango costituzionale: da un lato, la libertà di circolazione e di stabilimento del genitore, garantita dall'art. 16 della Costituzione; dall'altro, il diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, espressione del principio di bigenitorialità sancito dall'art. 337-ter c.c.L' ordinanza della Corte di Cassazione n. 4110 del 24 febbraio 2026 e la sentenza n. 11378 del 27 aprile 2026 rappresentano un significativo sviluppo interpretativo in materia, offrendo importanti chiarimenti sul rapporto tra libertà individuale e tutela del minore.La disciplina della responsabilità genitoriale attribuisce a entrambi i genitori il dovere di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio. Tra queste rientra certamente la determinazione della residenza abituale del minore, in quanto suscettibile di incidere in maniera significativa sulla qualità delle relazioni familiari e sul percorso di crescita del bambino.L'art. 337-ter c.c. individua nella tutela del diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore il principio cardine dell'affidamento condiviso. Tale disposizione deve tuttavia essere interpretata in armonia con le garanzie costituzionali della libertà personale e della libertà di circolazione, evitando letture assolutizzanti di uno solo degli interessi coinvolti.L'ordinanza n. 4110/2026 trae origine dal trasferimento unilaterale di una madre dalla Sicilia alla Campania con il figlio di quindici mesi, senza il consenso del padre e senza preventiva autorizzazione giudiziale.La Corte afferma un principio di particolare rilevanza sistematica: il trasferimento unilaterale del minore, pur costituendo violazione della regola del consenso congiunto sulle decisioni di maggiore interesse, non comporta automaticamente né l'inadeguatezza genitoriale del genitore trasferitosi né l'obbligo di rientro del minore nel luogo di originaria residenza.Secondo la Suprema Corte, il giudice non può imporre a un genitore di stabilire o mantenere la propria residenza in un determinato luogo, poiché tale imposizione si porrebbe in contrasto con diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che l'eventuale trasferimento deve essere valutato esclusivamente alla luce dell'interesse concreto del minore, senza finalità punitive nei confronti del genitore che abbia assunto unilateralmente la decisione.Particolare rilievo assume il riferimento alla necessità di verificare l'eventuale esistenza di intenti emulativi o comportamenti ostativi nei confronti dell'altro genitore. Solo in presenza di una comprovata volontà di compromettere il rapporto padre-figlio o madre-figlio la condotta del genitore trasferitosi può assumere rilevanza ai fini della valutazione della capacità genitoriale.La sentenza n. 11378/2026 approfondisce ulteriormente il tema della bigenitorialità in presenza di significativa distanza geografica tra i genitori.La vicenda riguardava il trasferimento di una madre da Napoli a Pordenone con tre figli minori. Dopo un complesso iter processuale, la Corte di Cassazione ha confermato la permanenza dei minori nel nuovo contesto di vita, valorizzando il loro positivo inserimento scolastico, sociale e relazionale.La pronuncia ribadisce che la bigenitorialità non coincide con una rigida e matematica parità nella distribuzione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Essa deve essere interpretata in senso funzionale e qualitativo, verificando se entrambi i genitori possano continuare a svolgere un ruolo effettivo e significativo nel percorso educativo e affettivo del figlio.La Corte evidenzia come il trascorrere del tempo e il consolidamento del nuovo contesto di vita dei minori possano assumere rilevanza decisiva nella valutazione giudiziale. In tali ipotesi, imporre un nuovo trasferimento al solo scopo di ripristinare la prossimità geografica potrebbe risultare contrario all'interesse del minore, ormai radicato nel nuovo ambiente.Uno degli aspetti più innovativi delle decisioni in esame riguarda la valorizzazione delle cosiddette misure compensative.Quando la distanza geografica rende impossibile la frequentazione quotidiana o settimanale del genitore non collocatario, il diritto alla bigenitorialità può essere garantito attraverso una diversa organizzazione dei tempi di permanenza. La Suprema Corte riconosce la legittimità di modelli relazionali fondati su periodi più lunghi e intensi di frequentazione durante le vacanze scolastiche, le festività e gli altri periodi di sospensione delle attività didattiche.Tale impostazione supera una concezione meramente quantitativa della bigenitorialità, privilegiando la qualità della relazione e la concreta partecipazione di entrambi i genitori alla crescita del figlio.Le due pronunce confermano che il superiore interesse del minore costituisce il parametro esclusivo e prioritario di ogni decisione in materia familiare.La valutazione giudiziale deve considerare una pluralità di fattori, tra cui, exempli gratia, l'età del minore, la qualità del legame con ciascun genitore, la continuità delle cure, la stabilità dell'ambiente di vita, il livello di integrazione nel contesto scolastico e sociale, la presenza di reti familiari di supporto, la possibilità di preservare relazioni significative con il genitore non convivente, e via discorrendo. L'interesse del minore si configura pertanto come criterio dinamico e concreto, incompatibile con soluzioni predeterminate o automatismi applicativi.In conclusione, l'ordinanza n. 4110 e la sentenza n. 11378 del 2026 consolidano un orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare un approccio casistico e sostanziale nella gestione dei conflitti derivanti dal trasferimento del genitore collocatario.La Corte di Cassazione afferma con chiarezza che la violazione delle regole di condivisione delle decisioni genitoriali non può tradursi automaticamente nella perdita dell'affidamento o nell'obbligo di rientro del minore. Ciò che rileva è esclusivamente la verifica del concreto benessere del figlio e della possibilità di garantire il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori.Le decisioni esaminate contribuiscono così a delineare una concezione evolutiva della bigenitorialità, intesa non come rigida prossimità geografica o perfetta simmetria temporale, bensì come effettiva partecipazione di entrambi i genitori al percorso di crescita del minore. In tale prospettiva, il diritto di famiglia contemporaneo appare sempre più orientato verso una tutela sostanziale e personalizzata degli interessi del bambino, nel rispetto dei principi costituzionali e delle trasformazioni sociali in atto.
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