Eredità Digitale

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Pubblicato il 27 lug. 2021 · tempo di lettura 3 minuti

Eredità Digitale | Egregio Avvocato
La miriade di informazioni che ogni giorno lasciamo in questo mondo online forma la nostra identità digitale. Profili social, contenuti multimediali, messaggi di posta elettronica: tutto ciò che fine fa alla nostra morte? I dati personali-digitali non muoiono con l’interessato ed allora, in assenza di una efficiente regolamentazione, nascono nuove soluzioni operative.


1. Cos’è l’eredità digitale?

2. Cosa prevedono alcune piattaforme online.

3. In che modo posso disporne?


1 - Cos’è l’eredità digitale?


Non esiste una legislazione specifica in materia dalla quale poter prendere in prestito una definizione, tuttavia, possiamo definire l’eredità digitale come la trasmissione a soggetti terzi del nostro patrimonio digitale

Intendiamo per “patrimonio digitale” l’insieme di tutti i rapporti giuridici e beni, con o senza valore economico, presenti o su un supporto elettronico o conservati su server remoti, accessibili solo online mediante apposite credenziali, riferibili alla cd. identità digitale. Fanno quindi parte dell’eredità digitale non solo i dispositivi fisici (come hard disk e chiavi usb) ma, ad esempio, i profili dei social network, l’online-banking, la posta elettronica, le chat, gli spazi di archiviazione, i file multimediali, le licenze software e le criptovalute. 


2 - Cosa prevedono alcune piattaforme online. 


Alcuni social come Facebook ed Instagram danno la possibilità a ciascun utente di scegliere che l’account venga eliminato in modo permanente al proprio decesso. 

Facebook, in assenza di indicazioni, provvede a convertire i profili social in account commemorativi che “permettono ad amici e familiari di raccogliere e condividere ricordi di una persona che è venuta a mancare” e dal 2018 permette di individuare un “contatto erede”, ossia la designazione di un soggetto al quale viene concesso di accedere e gestire, con alcuni limiti, l’account del de cuius.


Altro discorso è possibile fare per i servizi di posta elettronica, i quali hanno politiche molto diverse tra loro. Ad esempio, Google offre ai propri utenti la facoltà di stabilire chi, alla propria morte, potrà avere accesso alla casella di posta elettronica oppure che la stessa venga cancellata, o, in assenza di indicazioni, impone la collaborazione con gli stretti congiunti circa la destinazione dell’account, tutelando il diritto alla riservatezza. Ancora, Yahoo, stabilisce l’automatica cancellazione della casella di posta alla notizia della morte del titolare, così imponendo una sorta di non-trasferibilità del patrimonio digitale. 


3 - In che modo posso disporne?


Come detto, in Italia non esiste una legislazione in materia di successione nel patrimonio digitale ed, inoltre, i “dati personali” di soggetti deceduti non rientrano neppure nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo in materia di dati personali n. 2016/679. 

Ad oggi, l’unico riferimento normativo sul tema è l’art. art. 2-terdecies del Codice Privacy (d. lgs. 196/2003), il quale stabilisce che i diritti “riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione” e che l'esercizio dei predetti diritti non è ammesso nei casi previsti dalla legge o allorquando “l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata”. 


Pertanto, in assenza di un'armonizzazione comunitaria del mercato unico “digitale” e in difetto di un’opportuna legislazione nazionale, la soluzione migliore per tutelare il proprio patrimonio digitale appare essere il testamento. Infatti - oltre ad informarsi sulle regole stabilite da ciascun servizio digitale utilizzato - attraverso il testamento è possibile assegnare le credenziali di accesso di server e piattaforme a chi crediamo possa farne buon uso oppure conferire a persone fidate l’incarico di gestire, secondo precise istruzioni, la propria eredità digitale (si parla in quest’ultimo caso di “mandato post mortem”). 


Se sei interessato al tema leggi anche “Il diritto all’oblio”.


Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba

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Tale impostazione trova fondamento nell’art. 317-bis, comma 2, c.c., nonché nei principi sovranazionali sanciti dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.La frequentazione con gli ascendenti assume rilevanza giuridica solo nella misura in cui sia idonea a contribuire positivamente allo sviluppo armonico della personalità del minore e si inserisca in una fruttuosa cooperazione educativa con i genitori, titolari esclusivi della responsabilità genitoriale.Con la sentenza n. 9145/2020 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un nonno avverso la decisione di merito che aveva modificato in senso restrittivo il regime di incontri con le nipotine. Nel caso di specie, le indagini svolte dai servizi sociali avevano evidenziato un marcato deterioramento dei rapporti tra il nonno e i genitori delle minori, tale da generare una condizione di disagio emotivo nelle bambine e da incidere negativamente sulla serenità del nucleo familiare.Secondo la Corte, la conflittualità tra gli adulti e l’assenza di una cooperazione educativa rendevano la frequentazione non solo improduttiva, ma potenzialmente pregiudizievole per le minori, giustificando così la revisione “in peius” delle modalità di esercizio del diritto di visita.Analoga conclusione è stata raggiunta nella sentenza n. 9144/2020, relativa al ricorso di una nonna acquisita, nuova compagna del nonno, la quale aveva instaurato con le minori un rapporto caratterizzato da atteggiamenti critici e invasivi rispetto alle scelte educative dei genitori.Pur in presenza di un legame affettivo inizialmente favorito dagli stessi genitori, la Corte ha ritenuto legittima la decisione di modificare le modalità di frequentazione, in quanto l’ingerenza educativa e la costante critica all’operato genitoriale interferivano con il progetto educativo familiare e rischiavano di compromettere l’equilibrato sviluppo psicofisico delle minori.Dalle pronunce in esame emerge con chiarezza l’ampiezza dei poteri officiosi attribuiti al Giudice, il quale può adottare, anche d’ufficio, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per garantire il benessere del minore, inclusa la modifica delle modalità di frequentazione con gli ascendenti.Tali poteri trovano giustificazione nella necessità di adeguare le decisioni giudiziarie alla realtà dinamica delle relazioni familiari, soprattutto quando sopravvengano comportamenti o situazioni idonee a turbare lo sviluppo del minore.I principi sopra richiamati sono stati ulteriormente ribaditi dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con decreto depositato il 31 gennaio (Pres. dott. 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Negli ultimi mesi abbiamo vissuto una situazione peculiare che ha sollevato non pochi quesiti anche a livello di diritto di famiglia. In particolare, ci si é chiesti se le misure di contenimento della pandemia da COVID -19 possano o meno giustificare una riduzione dell´assegno di mantenimento. A nostro modesto parere, la questione appare abbastanza semplice. La normativa italiana (art. 156 del Codice civile e art. 9, comma 1, della legge 898/70) prevedono che, una volta statuiti eventuali accordi in merito all´assegno di mantenimento, tali pattuizioni fanno riferimento alla situazione esistente al momento della divisione coniugale. , solo se tale situazione dovesse cambiare sensibilmente, se ne potrà chiedere il riesame per adeguare – secondo un vaglio comparativo delle condizioni delle parti (Cassazione 1119/2020) – l’importo o lo stesso obbligo contributivo al quadro attuale. Non si procederà, pertanto, ad una nuova ponderazione di fatti già esaminati ma si accerterà se, ed in che misura, gli eventi sopravvenuti abbiano alterato gli equilibri così da bilanciare gli impegni economici con il mutato assetto (Cassazione 22269/2020). Tanto premesso, la pandemia e le misure di contenimento ad essa collegate assumono una certa importanza solo e nella misura in cui le stesse abbiano o meno influito sulla situazione economica. Dovrà, poi, attentamente valutarsi se tali condizioni si sino modificate in peius e se tale peggioramento sia destinato ad essere permanente e non temporaneo. Se effettivamente ci si trova di fronte ad una mutata situazione a carattere permanente, si potrá richiedere la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio. In caso contrario, tale richiesta sará obtorto collo destinata ad essere respinta. PROF. AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE

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