Accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco

Avv. Elisa Calviello

Avv. Elisa Calviello

Pubblicato il 20 dic. 2021 · tempo di lettura 4 minuti
Accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco | Egregio Avvocato
Con il DL 132/2014 conv. in L. 162/2014 è stata introdotta la possibilità per di coniugi di potersi separare o divorziare mediante un accordo concluso dinanzi al sindaco senza ricorrere quindi all’autorità giudiziaria.
Tale accordo, però, è possibile solo se non ci sono figli o se i figli maggiorenni sono capaci, non hanno handicap gravi o sono economicamente autosufficienti. 
Grazie a tale procedimento i coniugi potranno chiedere, nel rispetto dei limiti di legge, la separazione, il divorzio ossia la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio oltre che la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Anche i componenti dell’unione civile possono chiedere lo scioglimento dell’unione civile tra di loro costituita o la modifica delle condizioni dello scioglimento.


  1. Quali sono i limiti e i divieti dell’accordo dinanzi al sindaco?
  2. È necessaria l’assistenza di un avvocato?
  3. Qual è il procedimento da seguire per raggiungere l’accordo?
  4. Quali sono gli effetti dell’accordo?


1 - Quali sono i limiti e i divieti dell’accordo dinanzi al sindaco?


I coniugi, gli ex coniugi, i componenti o gli ex componenti dell’unione civile non possono accedere alla procedura in presenza di figli minori di età o maggiori incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Tale limite riguarda esclusivamente i figli avuti in comune dai coniugi o dagli ex coniugi, pertanto, la richiesta può essere avanzata se i figli minori o incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti non sono comuni ma sono di uno solo dei coniugi richiedenti.

L’articolo 12, comma III, del DL 132/2014 contiene un divieto abbastanza significativo ovvero quello secondo cui l’accordo tra le parti non contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Tale scelta serve a tutelare il soggetto più debole della coppia che sarebbe senza dubbio penalizzato data la celerità e semplicità della procedura che attribuisce all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti.

Il divieto riguarda esclusivamente i patti che hanno per effetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali, poiché, l’accordo può prevedere l’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo periodico sia in caso di separazione sia in caso di divorzio congiunto o la revoca o la revisione della misura dell’assegno in sede di modifica. 

Non sarà possibile prevedere il pagamento in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio in quanto spetta al tribunale valutare l’equità di tale pagamento e tale controllo non può essere effettuato dal sindaco il quale non può entrare nel merito della somma consensualmente decisa né della sua congruità.


2 - È necessaria l’assistenza di un avvocato?


Ai sensi dell’articolo 12, comma I, DL 132/2014 i coniugi posso fare tutto personalmente in quanto la presenza di un avvocato è facoltativa.

La procedura si svolge dinanzi al sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi o di quello presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. 


3 - Qual è il procedimento da seguire per raggiungere l’accordo?


Ciascun coniuge presenta al sindaco una dichiarazione contenente la volontà di separarsi, far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento, o di sciogliere l’unione civile, indicando anche le condizioni concordate. 

Nel momento in cui il sindaco riceve le dichiarazioni va a compilare l’atto contenente l’accordo che sarà sottoscritto dallo stesso e lo farà sottoscrivere anche alle parti. 

Il sindaco non ha alcun compito di controllo ma è tenuto solamente a recepire quanto concordato dalle parti senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa dalle parti né della sua congruità. 

Quando il sindaco riceve le dichiarazioni delle parti, le invita a comparire nuovamente di fronte a sé non pima di 30 giorni dalla ricezione per confermare l’accordo.

Tale periodo interlocutore serve al sindaco per svolgere un mero controllo sulle dichiarazioni rese dagli interessati. 

Se i coniugi o le parti dell’unione civile non compaiono nella data indicata o, se compaiono non confermano le condizioni concordate, l’accordo non produce effetti.

In questo caso il sindaco dovrà comunque iscrivere l’atto già redatto nei registri dello stato civile dove da atto della mancata conferma da parte degli interessati.

Il sindaco, dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, va a comunicare la sua avvenuta iscrizione nei registri di stato civile alla cancelleria del tribunale. 

L’ufficiale dello stato civile procede: a) all’iscrizione dell’accordo nei registri dell’atto di matrimonio o negli archivi informativi; b) all’annotazione dell’accordo a margine dell’atto di matrimonio; c) all’annotazione dell’accordo sull’atto di nascita di ciascun coniuge.


4 – Quali sono gli effetti dell’accordo?


L’accordo concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione giudiziale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. 

L’accordo di separazione dinanzi al sindaco legittima ciascun coniuge a richiedere il divorzio decorsi 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile. 

 

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Editor: avv. Elisa Calviello

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Mantenimento al figlio maggiorenne: fino a quando è dovuto?

16 lug. 2025 tempo di lettura 2 minuti

Un problema molto frequente nelle cause di separazione e divorzio riguarda il mantenimento da corrispondere ai figli maggiorenni. Le Corti italiane, nel decidere sulla vicenda, assumono di solito orientamenti contrastanti, ma recentemente la Cassazione ha cercato di fare chiarezza sul punto. Vogliamo pertanto analizzare la vicenda alla luce delle recenti statuizioni.Il primo criterio da considerare per decidere se mantenere o revocare l'assegno di mantenimento è l'età del figlio. Il raggiungimento della maggiore età è il punto di partenza (Cass. 22813/2023), seguito da una valutazione che tiene conto dell'età e della capacità di autosostentamento del figlio. L'obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre certi limiti di tempo e ragionevolezza. Recentemente, la Cassazione (Cass. 2259/2024 ha sancito che, se il figlio ha compiuto 30 anni ed è ancora senza lavoro, cessa il sostegno economico. Questo principio si applica anche se il giovane ha solo svolto stage o tirocini, senza riuscire a trovare un'occupazione stabile. Le motivazioni sono state riprese anche da più recenti ordinanze della Cassazione (Cass. 24731 del 16 settembre 2024; Cass. 24391/2024). Cruciale è, al riguardo, il cosiddetto "principio di auto responsabilità" (cfr., in tal senso, Cass. n. 26875 del 2023),secondo cui un adulto dovrebbe essere in grado di mantenersi autonomamente, senza dipendere dai genitori. Ovviamente, se un figlio sta ancora studiando subito dopo aver raggiunto la maggiore età, ha diritto al mantenimento. Tuttavia, per chi ha superato i trent'anni, dimostrare la necessità di questo sostegno diventa più difficile. Il figlio dovrà provare che ci sono ragioni valide, non dipendenti dalla sua volontà, che gli impediscono di lavorare.Nel contesto odierno, l'ingresso nel mondo del lavoro può essere lungo e complesso, e frequentare uno stage è spesso parte di questo processo. Tuttavia, come sottolineato dalla Cassazione, svolgere un tirocinio non giustifica il mantenimento a lungo termine. Se un figlio trentenne è ancora coinvolto in attività formative o non stabili, è ragionevole considerare che ciò possa dipendere da una scarsa attitudine a cogliere le opportunità, piuttosto che dalla mancanza di occasioni lavorative. In conclusione, gli ermellini sembrano indicare il limite dei 30 anni come una barriera invalicabile, oltre la quale si perde il diritto al mantenimento. Anche prima dei 30 anni, però, il mantenimento può essere revocato in determinate situazioni (Cass. 38366/2021), ad esempio:·  scarso rendimento negli studi (Cass. civ. n. 27377/2013), come il mancato superamento di esami o il loro svolgimento con tempi molto dilatati (Cass. 8049/2022);·  mancanza di impegno nella ricerca di un'occupazione, ad esempio la mancata partecipazione a stage, tirocini o concorsi pubblici (cfr., in tal senso, Cass. n. 38366 del 2021)·  non iscriversi al centro per l'impiego o non inviare il curriculum per cercare lavoro (Cass 27818 del 28.10.2024).Ciò premesso, è anche vero che il genitore non può decidere autonomamente di smettere di versare l'assegno di mantenimento. Solo il giudice ha il potere di revocare l'obbligo di mantenimento, previa richiesta formale da parte del genitore. Pertanto, è importante valutare la situazione nel caso concreto, prima di prendere qualsivoglia decisione ed esporsi a conseguenze più gravi.

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Networking nel settore legale: perché è così importante?

14 dic. 2020 tempo di lettura 4 minuti

Networking significa intrattenere rapporti, alimentare connessioni e scambiare informazioni al fine di aumentare le proprie opportunità professionali e lo sviluppo della propria carriera. Il successo di ogni professionista, ed in particolare nel settore legale, dipende dal mantenimento e dall'espansione delle relazioni con i clienti esistenti e dall'attrazione di nuovi. Per far questo, è necessario incrementare il proprio network di conoscenze ed instaurare nuovi rapporti.  Come in ogni settore, molto spesso non conta solo “cosa sappiamo” o “quanto siamo competenti”, ma anche “chi conosciamo”. Essere conosciuti da colleghi e clienti è necessario per poter essere scelti.Da sempre, la raccomandazione ed il passaparola sono strumenti fondamentali per costruire la propria “reputazione legale” e generare nuove opportunità di lavoro. Ma espandere i propri contatti oltre le conoscenze personali non è così semplice e basarsi su “chi potremmo conoscere direttamente” spesso non basta. Ancora di più se si deve competere in un mercato sempre più concorrenziale e soggetto a fattori di mutamento ed evoluzione continui. Per questo, entrare a far parte di una rete online di contatti professionali è uno strumento fondamentale per garantire all’avvocato non solo una maggiore visibilità nei confronti di potenziali clienti, ma soprattutto l’ampliamento delle proprie relazioni nel settore.  E allora, se trovare nuovi riferimenti ed aumentare la propria presenza sul web è necessario per affrontare le sfide che l’attività professionale oggi pone, scegliere un giusto canale di networking aiuta il professionista a generare rapporti di lavoro.   L’esigenza di essere trovati più facilmente da possibili clienti o datori di lavoro online spiega il successo che ha avuto Linkedin negli ultimi anni. La cui principale caratteristica sta nella creazione da parte dell’utente di una rete di contatti, che avvalorino le sue capacità e aumentino le sue opportunità.  Per questo abbiamo creato Egregio Avvocato. Un network online esclusivamente e totalmente dedicato alla professione legale. Una community di avvocati a livello nazionale. Perché far parte di una rete composta da professionisti del diritto equivale a far parte di una rete di potenziali clienti.L’obiettivo di Egregio Avvocato è sicuramente far fronte alla sempre maggiore richiesta da parte degli utenti che, non sapendo a chi rivolgersi, cercano un avvocato online. Come può un avvocato essere trovato dall’utente se non è presente nel mondo digitale?Anche per coloro che già sono dotati di un sito web personale, essere rintracciabile non è così semplice. Ma, far parte di un gruppo aumenta la visibilità online dei singoli. Egregio Avvocato, attraverso la presenza sui social media – instagram, linkedin, facebook – la pubblicazione di articoli online e l’indicizzazione delle pagine personali degli avvocati con la tecnologia SEO, garantisce visibilità alla piattaforma ed alle pagine personali dei singoli avvocati. Ogni professionista avrà una vetrina professionale, nella quale potrà inserire le competenze acquisite, il percorso formativo svolto e case study che evidenziano le effettive esperienze maturate, ciò al fine di costruirsi una adeguata reputazione online. Attraverso la pubblicazione dei propri materiali di studio e approfondimento nelle aree dedicate della piattaforma digitale, l’avvocato genererà maggiori visite degli utenti sulla propria pagina personale e sul proprio sito web, aumentando così le possibilità di essere conosciuto e di acquisire nuovi clienti, interessati ad un consulto sulle tematiche trattate dal legale nei propri articoli.  Ma la funzione di Egregio Avvocato non si esaurisce qui, piuttosto è volta alla creazione di un rapporto vivo e collaborativo tra colleghi del settore legale.  Lo scambio di idee e la possibilità di esprimere la propria opinione sui contributi pubblicati da altri professionisti, permetterà all’avvocato di farsi conoscere sull’intero territorio nazionale e rimanere aggiornato sulle ultime tematiche in materia. Confrontarsi con colleghi esperti ed avere una visione d’insieme del problema, in una professione così complessa e soggetta a multidisciplinarietà, è senz’altro utile al fine di fornire una migliore consulenza al cliente ed arrivare a nuove soluzioni. Sfruttando le connessioni che la rete genera, il singolo professionista non solo attrae maggiori opportunità professionali, ma sviluppa le proprie aree di competenza personale. La possibilità di mostrare le proprie qualità lavorative permette al legale di essere raccomandato da colleghi che vogliono consigliare ai propri clienti un avvocato di altro foro o di altra area di competenza. Il feedback positivo, quando proviene da chi svolge una stessa professione, ha un fortissimo potere di influenza sui clienti. Ogni avvocato potrà poi rendersi disponibile a svolgere attività di domiciliazione, potendo in questo modo essere apprezzato da colleghi su tutto il territorio nazionale che potrebbero poi decidere di avviare ulteriori collaborazioni professionali. In conclusione, Egregio Avvocato è un progetto interamente dedicato alla carriera legale. Una piattaforma con cui non solo l’avvocato sarà presente nel mondo digitale e potrà essere trovato dai clienti che cercano un “avvocato online”, in modo più semplice ed efficace rispetto al proprio sito personale. Ma soprattutto una piattaforma attraverso la quale creare la propria rete di contatti nel mondo legale ed acquisire visibilità agli occhi dei colleghi, pubblicando i propri lavori ed attingendo ad approfondimenti e contributi di altri legali al fine di mantenersi informati ed accrescere le proprie conoscenze.

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Vendita dell'immobile concesso in comodato.

20 giu. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Il codice civile riconosce a tutti i consociati un'ampia libertà negoziale, che si traduce nella concreta possibilità di gestire al meglio i propri interessi attraverso la conclusione dei contratti che si ritengono più adatti.Tale libertà non può esprimersi in modo del tutto casuale, ma deve sempre perseguire interessi meritevoli di tutela.In alcuni casi detti interessi sono già espressi nel codice civile, attraverso la predisposizione di contratti tipici, descritti in tutti gli elementi costitutivi.Così è nel caso del contratto di comodato, che l'art. 1803 c.c. definisce come un contratto essenzialmente sempre gratuito, poichè una parte consegna ad un'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato e la restituisca al termine, senza percepire nulla come corrispettivo di tale uso.Può accadere, tuttavia, che chi ha dato in comodato l'immobile, si ritrovi improvvisamente ad avere necessità di liquidità e, per questo, decida di vendere quell'immobile.In questo caso il contratto di comodato, anche se è preesistente, non sarà opponibile al nuovo proprietario, con la conseguenza che il comodatario (cioè colui che occupa la casa in virtù del contratto di comodato), sarà costretto a dover lasciare l'immobile.Il nuovo proprietario dovrà, dunque, inviare una comunicazione nella quale manifesta la propria volontà di disporre del bene e, se il comodatario non libera l'immobile, il nuovo proprietario ha diritto al risarcimento dei danni patiti.

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