Avv. Elisa Calviello
Con il DL 132/2014 conv. in L. 162/2014 è stata introdotta la possibilità per di coniugi di potersi separare o divorziare mediante un accordo concluso dinanzi al sindaco senza ricorrere quindi all’autorità giudiziaria.
Tale accordo, però, è possibile solo se non ci sono figli o se i figli maggiorenni sono capaci, non hanno handicap gravi o sono economicamente autosufficienti.
Grazie a tale procedimento i coniugi potranno chiedere, nel rispetto dei limiti di legge, la separazione, il divorzio ossia la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio oltre che la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Anche i componenti dell’unione civile possono chiedere lo scioglimento dell’unione civile tra di loro costituita o la modifica delle condizioni dello scioglimento.
1 - Quali sono i limiti e i divieti dell’accordo dinanzi al sindaco?
I coniugi, gli ex coniugi, i componenti o gli ex componenti dell’unione civile non possono accedere alla procedura in presenza di figli minori di età o maggiori incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Tale limite riguarda esclusivamente i figli avuti in comune dai coniugi o dagli ex coniugi, pertanto, la richiesta può essere avanzata se i figli minori o incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti non sono comuni ma sono di uno solo dei coniugi richiedenti.
L’articolo 12, comma III, del DL 132/2014 contiene un divieto abbastanza significativo ovvero quello secondo cui l’accordo tra le parti non contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Tale scelta serve a tutelare il soggetto più debole della coppia che sarebbe senza dubbio penalizzato data la celerità e semplicità della procedura che attribuisce all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti.
Il divieto riguarda esclusivamente i patti che hanno per effetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali, poiché, l’accordo può prevedere l’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo periodico sia in caso di separazione sia in caso di divorzio congiunto o la revoca o la revisione della misura dell’assegno in sede di modifica.
Non sarà possibile prevedere il pagamento in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio in quanto spetta al tribunale valutare l’equità di tale pagamento e tale controllo non può essere effettuato dal sindaco il quale non può entrare nel merito della somma consensualmente decisa né della sua congruità.
2 - È necessaria l’assistenza di un avvocato?
Ai sensi dell’articolo 12, comma I, DL 132/2014 i coniugi posso fare tutto personalmente in quanto la presenza di un avvocato è facoltativa.
La procedura si svolge dinanzi al sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi o di quello presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
3 - Qual è il procedimento da seguire per raggiungere l’accordo?
Ciascun coniuge presenta al sindaco una dichiarazione contenente la volontà di separarsi, far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento, o di sciogliere l’unione civile, indicando anche le condizioni concordate.
Nel momento in cui il sindaco riceve le dichiarazioni va a compilare l’atto contenente l’accordo che sarà sottoscritto dallo stesso e lo farà sottoscrivere anche alle parti.
Il sindaco non ha alcun compito di controllo ma è tenuto solamente a recepire quanto concordato dalle parti senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa dalle parti né della sua congruità.
Quando il sindaco riceve le dichiarazioni delle parti, le invita a comparire nuovamente di fronte a sé non pima di 30 giorni dalla ricezione per confermare l’accordo.
Tale periodo interlocutore serve al sindaco per svolgere un mero controllo sulle dichiarazioni rese dagli interessati.
Se i coniugi o le parti dell’unione civile non compaiono nella data indicata o, se compaiono non confermano le condizioni concordate, l’accordo non produce effetti.
In questo caso il sindaco dovrà comunque iscrivere l’atto già redatto nei registri dello stato civile dove da atto della mancata conferma da parte degli interessati.
Il sindaco, dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, va a comunicare la sua avvenuta iscrizione nei registri di stato civile alla cancelleria del tribunale.
L’ufficiale dello stato civile procede: a) all’iscrizione dell’accordo nei registri dell’atto di matrimonio o negli archivi informativi; b) all’annotazione dell’accordo a margine dell’atto di matrimonio; c) all’annotazione dell’accordo sull’atto di nascita di ciascun coniuge.
4 – Quali sono gli effetti dell’accordo?
L’accordo concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione giudiziale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
L’accordo di separazione dinanzi al sindaco legittima ciascun coniuge a richiedere il divorzio decorsi 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile.
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16 lug. 2025 • tempo di lettura 2 minuti
Un problema molto frequente nelle cause di separazione e divorzio riguarda il mantenimento da corrispondere ai figli maggiorenni. Le Corti italiane, nel decidere sulla vicenda, assumono di solito orientamenti contrastanti, ma recentemente la Cassazione ha cercato di fare chiarezza sul punto. Vogliamo pertanto analizzare la vicenda alla luce delle recenti statuizioni.Il primo criterio da considerare per decidere se mantenere o revocare l'assegno di mantenimento è l'età del figlio. Il raggiungimento della maggiore età è il punto di partenza (Cass. 22813/2023), seguito da una valutazione che tiene conto dell'età e della capacità di autosostentamento del figlio. L'obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre certi limiti di tempo e ragionevolezza. Recentemente, la Cassazione (Cass. 2259/2024 ha sancito che, se il figlio ha compiuto 30 anni ed è ancora senza lavoro, cessa il sostegno economico. Questo principio si applica anche se il giovane ha solo svolto stage o tirocini, senza riuscire a trovare un'occupazione stabile. Le motivazioni sono state riprese anche da più recenti ordinanze della Cassazione (Cass. 24731 del 16 settembre 2024; Cass. 24391/2024). Cruciale è, al riguardo, il cosiddetto "principio di auto responsabilità" (cfr., in tal senso, Cass. n. 26875 del 2023),secondo cui un adulto dovrebbe essere in grado di mantenersi autonomamente, senza dipendere dai genitori. Ovviamente, se un figlio sta ancora studiando subito dopo aver raggiunto la maggiore età, ha diritto al mantenimento. Tuttavia, per chi ha superato i trent'anni, dimostrare la necessità di questo sostegno diventa più difficile. Il figlio dovrà provare che ci sono ragioni valide, non dipendenti dalla sua volontà, che gli impediscono di lavorare.Nel contesto odierno, l'ingresso nel mondo del lavoro può essere lungo e complesso, e frequentare uno stage è spesso parte di questo processo. Tuttavia, come sottolineato dalla Cassazione, svolgere un tirocinio non giustifica il mantenimento a lungo termine. Se un figlio trentenne è ancora coinvolto in attività formative o non stabili, è ragionevole considerare che ciò possa dipendere da una scarsa attitudine a cogliere le opportunità, piuttosto che dalla mancanza di occasioni lavorative. In conclusione, gli ermellini sembrano indicare il limite dei 30 anni come una barriera invalicabile, oltre la quale si perde il diritto al mantenimento. Anche prima dei 30 anni, però, il mantenimento può essere revocato in determinate situazioni (Cass. 38366/2021), ad esempio:· scarso rendimento negli studi (Cass. civ. n. 27377/2013), come il mancato superamento di esami o il loro svolgimento con tempi molto dilatati (Cass. 8049/2022);· mancanza di impegno nella ricerca di un'occupazione, ad esempio la mancata partecipazione a stage, tirocini o concorsi pubblici (cfr., in tal senso, Cass. n. 38366 del 2021)· non iscriversi al centro per l'impiego o non inviare il curriculum per cercare lavoro (Cass 27818 del 28.10.2024).Ciò premesso, è anche vero che il genitore non può decidere autonomamente di smettere di versare l'assegno di mantenimento. Solo il giudice ha il potere di revocare l'obbligo di mantenimento, previa richiesta formale da parte del genitore. Pertanto, è importante valutare la situazione nel caso concreto, prima di prendere qualsivoglia decisione ed esporsi a conseguenze più gravi.
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28 apr. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
In vista di un determinato matrimonio futuro, gli sposi tra loro o anche altri soggetti possono fare un tipo particolare di donazione detta obnuziale. La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico che la contiene, dove l’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno dei futuri sposi o da un terzo, sia compiuta in riguardo di un futuro e determinato matrimonio.Pertanto, per aversi donazione obnuziale è necessario che si faccia riferimento a un determinato matrimonio, cosicché è da escludere l’attribuzione patrimoniale effettuata nella prospettiva generica e accidentale del matrimonio.L’istituto della donazione obnuziale è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito attraverso il compimento di atti diversi da quelli previsti per la donazione. 1. Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?2. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?3. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?1 – Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?In tale tipo di donazione il donatario può essere alternativamente: a) uno o entrambi gli sposi (ad esempio un genitore dona al figlio, o al figlio e alla futura moglie); b) i figli nascituri da questi (un genitore dona al nascituro della figlia e del futuro genero).Diversamente da quanto avviene nella donazione tipica, in tale ipotesi la donazione: a) si perfeziona senza bisogno di accettazione a seguito della celebrazione del matrimonio a condizione che nell’atto pubblico sia espressamente indicato che la donazione è motivata dal matrimonio stesso; b) non produce effetti fino alla celebrazione del matrimonio (e, quindi, sottoposta alla condizione sospensiva della celebrazione dello stesso); c) non può essere revocata dal donante né per ingratitudine del donatario né in caso di sopravvenienza di figli; d) non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante. 2 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?A seguito della separazione dei coniugi o di divorzio il bene donato diventa di proprietà esclusiva del donatario della liberalità così come risulta dall’atto pubblico.Quando dall’atto non è possibile individuare il donatario, è necessario accertare se l’attribuzione è stata posta a favore di entrambi i coniugi o di uno solo, considerando che nella maggior parte dei casi la donazione per futuro matrimonio è destinata alla nascente famiglia e non a un donatario determinato. La donazione per futuro matrimonio risolutivamente condizionata alla pronuncia di separazione o divorzio è lecita: il donante può prevedere nel contratto di donazione che gli effetti della liberalità cessino al verificarsi di un evento futuro e incerto come lo scioglimento del matrimonio.3 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?Se il matrimonio è dichiarato nullo anche la donazione obnuziale diventa nulla. Il donatario deve restituire il bene al donante, ma restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara la nullità.Il coniuge in buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio.Se la donazione era a favore di figli nascituri, essa rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo (ossia del matrimonio contratto in buona fede dai coniugi che ignoravano la causa di nullità).
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1 set. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
In questo momento storico costellato dalle discussioni inerenti l’approvazione del Disegno di Legge a firma dell’Onorevole Alessandro Zan recante “misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, è opportuno esaminare la prima effettiva normativa introdotta nell’ordinamento italiano per il riconoscimento di alcuni diritti per le coppie omosessuali.L’evoluzione giurisprudenziale in assenza di una normativa di riferimentoCosa prevede la c.d. Legge Cirinnà? Come sono disciplinati i rapporti personali, patrimoniali e successori?È possibile sciogliere un’unione civile?1 - L’evoluzione giurisprudenziale in assenza di una normativa di riferimentoLa disciplina sulle unioni civili è, ormai, da cinque anni presente all’interno del nostro ordinamento giuridico. Infatti, la Legge n. 76/2016, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, costituisce certamente il risultato di un lungo iter travagliato, stante l’iniziale reticenza nel riconoscimento giuridico dei cosiddetti nuovi modelli familiari.Difatti, l’istituto del matrimonio è, per così dire, riservato alle coppie eterosessuali, come espressamente risultante dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 12) e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (art. 16, n. 1), e per come implicitamente confermato dal codice civile italiano che fa riferimento a marito e moglie.Anche la convivenza more uxorio sino a non molto tempo fa è stata concepita, in dottrina e in giurisprudenza, esclusivamente tra persone di diverso sesso.L’evoluzione dell’istituto è stata possibile proprio grazie alla giurisprudenza che ha consentito di aprire prospettive per la tutela delle convivenze omosessuali ben prima che intervenisse il legislatore. Di particolare importanza è la sentenza n. 138 del 15 aprile del 2010, con cui la Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, stabilendo altresì che per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico e che in tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.2 - Cosa prevede la c.d. Legge Cirinnà?Finalmente nel 2016 è entrata in vigore l’auspicato intervento legislativo sul tema.La Legge n. 76/2016 consta di un unico articolo composto da una pluralità di commi. Il comma 1 definisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso come specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.Ma come è possibile costituire un’unione civile?Il comma 2 stabilisce che possono costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante una dichiarazione dinanzi ad un ufficiale di stato civile e alla presenza di almeno due testimoni. Tale disposizione va comunque integrata con quanto dettato dal Decreto Legislativo n. 5/2017 recante norme di adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alla nuova disciplina delle unioni civili, il quale ha introdotto gli articoli 70 bis – 70 quinquesdecies del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. Ne consegue che la costituzione dell’unione civile avvenga mediante l’iscrizione del relativo atto, sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile, nel registro delle unioni civili. Il legislatore, tuttavia, non ha optato per l’introduzione dell’istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, come avvenuto in passato in alcuni altri Stati, preferendo regolamentare le unioni civili. Ciò è confermato dal mancato richiamo all’articolo 29 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Con l’istituto del matrimonio, in ogni caso, le unioni civili condividono diverse norme. In primis, le norme che dettano le cause impeditive, quali:la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile;l’interdizione per infermità di mente di una delle parti;l’esistenza, fra le parti, dei rapporti di parentela o di affinità di cui all’articolo 87, comma 1 del codice civile;la condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.3 - Come sono disciplinati i rapporti personali, patrimoniali e successori?Sebbene i due istituti non possano essere del tutto equiparati, la Legge Cirinnà opera un forte richiamo alle norme sul matrimonio dettate dal codice civile, per quel che riguarda i rapporti personali, patrimoniali e successori.In primis, per quanto concerne i rapporti personali tra gli uniti civilmente, il comma 11 dell’unico articolo della Legge 76/2016 ricalca (quasi) fedelmente quanto prevede l’articolo 143 del codice civile, rubricato Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Difatti, con l’unione civile sorgono reciproci obblighi all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze. Tuttavia, manca il richiamo all’obbligo di fedeltà e di collaborazione nell’interesse della famiglia.Per quanto riguarda, in secondo luogo, i rapporti patrimoniali, il comma 13 dell’articolo 1, dopo aver imposto il regime patrimoniale legale – vale a dire quello della comunione – effettua un rinvio puro e semplice alla disciplina codicistica dettata per l’istituto matrimoniale.Infine, anche dal punto di vista successorio, la disciplina di cui al comma 21 Legge Cirinnà rinvia alle norme del codice civile, in particolare per quel che riguarda l’indegnità, la tutela dei legittimari, la disciplina sulle successioni legittime, la collazione e il patto di famiglia.4 - È possibile sciogliere un’unione civile?La risposta è certamente affermativa.Ai sensi del comma 22, l’unione civile tra persone dello stesso sesso, infatti, come il matrimonio, si scioglie ope legis nell’ipotesi in cui sia dichiarata la morte presunta di una delle parti. Il successivo comma 23 fa, poi, espresso rinvio alla Legge n. 898/1970, recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (c.d. Legge sul divorzio).Ipotesi particolare è prevista dal comma 24, secondo cui l’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.Va, infine, ricordato che il procedimento di scioglimento dell’unione civile è regolato mediante il rinvio alla procedura del divorzio.Editor: avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato
13 apr. 2026 • tempo di lettura 3 minuti
Come noto, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la prova dell’infedeltà assume rilievo determinante ai fini dell’eventuale pronuncia di addebito. In tale contesto, la crescente diffusione di strumenti tecnologici ha ampliato le modalità di acquisizione delle prove, ponendo questioni rilevanti circa l’utilizzabilità processuale delle registrazioni e delle loro trascrizioni.L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2409 del 5 febbraio 2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, affrontando il tema della valenza probatoria della trascrizione di una conversazione telefonica in assenza del deposito del relativo supporto audio.L’art. 2712 del codice civile disciplina le cosiddette “riproduzioni meccaniche”, stabilendo che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche […] fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.”Le registrazioni telefoniche rientrano pacificamente in tale categoria, e possono dunque costituire fonte di prova atipica, purché rispettino determinate condizioni.La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la registrazione di una conversazione è lecita e utilizzabile in giudizio quando uno dei partecipanti alla conversazione sia parte della registrazione e non vi sia violazione del diritto alla riservatezza in senso penalmente rilevante.In ambito civile, tali registrazioni assumono valore probatorio diretto, potendo documentare fatti rilevanti, quali l’esistenza di una relazione extraconiugale.Il punto centrale affrontato dalla Cassazione concerne l’ammissibilità della mera trascrizione della conversazione, in assenza del deposito del file audio originale. La Corte afferma che la trascrizione è utilizzabile come prova ai sensi dell’art. 2712 c.c., non essendo quindi indispensabile il deposito del supporto audio, se il contenuto è analiticamente esposto; in tal modo, la prova mantiene efficacia probatoria fino a eventuale disconoscimento valido. Tale impostazione privilegia un approccio sostanzialistico, valorizzando il contenuto della prova rispetto al suo supporto materiale.Elemento decisivo nella valutazione della prova è il disconoscimento da parte della controparte.Secondo la Corte, esso deve essere chiaro (non generico o ambiguo), circostanziato: (riferito a specifici elementi della conversazione) ed esplicito (tale da negare concretamente la corrispondenza tra realtà e rappresentazione).Non è quindi sufficiente una contestazione meramente formale (ad esempio, la mancata produzione del supporto audio), ma è necessario contestare il contenuto sostanziale della trascrizione.In assenza di tale disconoscimento qualificato, la trascrizione conserva pieno valore probatorio.Nel caso di specie, la moglie produceva la trascrizione di conversazioni telefoniche tra il marito e l’amante, senza che il marito contestasse il contenuto delle conversazioni, limitandosi solo ad eccepire la mancata produzione del supporto audio. La Corte di Cassazione ha ritenuto tale contestazione insufficiente, confermando la decisione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto l’addebito della separazione sulla base della prova trascritta.La relazione extraconiugale costituisce violazione del dovere di fedeltà, previsto dall’art. 143 c.c., e può giustificare l’addebito della separazione quando sia dimostrata ed abbia determinato la crisi coniugale o contribuito in modo significativo ad essa.Nel caso in esame, la prova dell’infedeltà, unitamente alla violazione dei doveri di assistenza morale, è stata ritenuta sufficiente per fondare l’addebito.L’orientamento della Cassazione rileva per alcune importanti implicazioni, in primis il favor per la prova atipica (in quanto si amplia lambito delle prove utilizzabili, valorizzano strumenti tecnologici), come pure la centralità del contraddittorio, dove deve avvenire il disconoscimento. Tuttavia, l’assenza del supporto originale potrebbe sollevare dubbi in termini di autenticità e manipolazione. ma tale criticità è in un certo qual modo attenuata dalla possibilità per il giudice di verificare la conformità della prova anche tramite altri mezzi. In conclusione, la pronuncia in esame conferma un principio ormai consolidato: la trascrizione di una conversazione telefonica può costituire prova idonea dell’infedeltà coniugale anche senza il deposito del supporto audio, purché non sia oggetto di un disconoscimento specifico.Si tratta di un approdo coerente con l’evoluzione del diritto probatorio, sempre più orientato verso una valutazione sostanziale delle evidenze, e che rafforza la tutela del coniuge leso nei giudizi di separazione.
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