Avv. Ruggiero Gorgoglione
In tema di Superbonus ci si interroga sulla legittimità della delibera adottata con la maggioranza prevista dal Decreto Rilancio in materia di Superbonus per la realizzazione di un impianto centralizzato di acqua calda in un edificio in cui sono già presenti impianti autonomi.
Si ritiene innanzitutto che un’opera centralizzata in luogo di quella privata sia anch’essa lesiva della proprietà privata, richiedendo quindi il consenso espresso del singolo proprietario, per cui ad avviso dello scrivente non si potrà imporre al singolo proprietario la rimozione del proprio impianto.
Sull’illegittimità della delibera di realizzazione di impianti di acqua calda centralizzata in luogo di quelli autonomi si è altresì espresso il Tribunale di Milano (ordinanza Collegiale del 30.9.2021 R.G. 35338/2021) ritenendo che, qualora la spesa per l’impianto sia da dividersi tra tutti i condomini (per cui l’impianto sarà di proprietà di tutti), considerato che l’installazione centralizzata interessa le parti comuni, ciò comporterebbe di fatto la costituzione di un diritto reale sul fondo comune, per cui è necessario il consenso unanime di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1108 III co. c.c.
Da ciò ne discende che la delibera adottata in merito senza il consenso di tutti i condomini è illegittima.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati
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29 giu. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Uno dei provvedimenti più importanti che deve assumere il Tribunale è quello relativo a quale dei genitori deve essere assegnata l’ex casa familiare nei procedimenti di separazione e divorzio oltre che nei procedimenti in camera di consiglio a tutela dei figli nati fuori del matrimonio.L’assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi risponde all’esigenza di far conservare ai figli l’habitat domestico, inteso come il centro degli effetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.L’articolo 337 sexies c.c. stabilisce che la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto prioritariamente conto dell’interesse dei figli indipendentemente dalle condizioni economiche dei genitori.Oggetto di assegnazione è solo quell’immobile che sia stato centro di aggregazione durante la convivenza comprendente anche i beni mobili, gli arredi, le suppellettili e dell’attrezzatura tesi ad assicurare le esigenze della famiglia.Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale?Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?1 – Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale?Secondo quanto statuito dal codice civile e dalla legge divorzile il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei figli.Il Tribunale prima di provvedere all’assegnazione della casa familiare deve verificare che, da un lato sussistano figli minori o maggiorenni non autonomi, in secondo luogo che il collocamento dei figli avvenga in favore di uno dei genitori al quale andrà assegnata la casa ed infine che la casa di cui si chiede l’assegnazione sia quella familiare cioè quella occupata dai genitori prima del provvedimento giudiziale.L’assegnazione della casa familiare comporterà l’assegnazione del mobilio compreso ed il genitore tenuto ad allontanarsi potrà asportare solo i propri effetti personali. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni o quello indicato all’interno dell’accordo di separazione/divorzio, l’avvenuto cambio di residenza o di domicilio. L’assegnazione della casa per provvedimento del giudice comporterà che il genitore beneficiario subentri in tutti i diritti e dovere correlati come il pagamento degli oneri condominiali e simili.In sostanza il genitore assegnatario dovrà corrispondere al condominio le spese di gestione ordinaria, nonché dovrà far fronte a tutte le utenze. Per quanto riguarda gli oneri condominiali straordinari, questi secondo la normativa generale, restano a carico del proprietario. 2 - Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?A tutela dell’assegnatario la legge prevede espressamente che il provvedimento di assegnazione è suscettibile di trascrizione nell’apposito registro immobiliare della Conservatoria per renderlo opponibile a eventuali terzi che abbiano acquistato la casa dopo la trascrizione.È possibile opporre l’assegnazione anche a chi intende costituire altri diritti reali sulla casa.Ciò significa che i terzi a cui è nota l’esistenza dell’assegnazione, in quanto trascritta, devono attendere la revoca o la cessazione di tale provvedimento per poter entrare in possesso dell’immobile acquistato.È necessario precisare che se l’assegnazione è disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi e né al coniuge non assegnatario che vuole proporre domanda di divisione del bene di cui è proprietario.L’opponibilità è infatti collegata al presupposto che il coniuge assegnatario sia anche affidatario dei figli. 3 - Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?Nel momento in cui la casa coniugale è in locazione e il contratto è intestato al genitore estromesso oppure ad entrambi i coniugi, in caso di separazione giudiziale (e nel caso di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) subentra solo il coniuge a cui è assegnata la casa familiare. Per legge il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione e diventa naturalmente obbligato al pagamento dei canoni e delle relative spese di conduzione.Tale effetto legale si produce anche in capo al convivente di fatto affidatario della prole.4 - Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?Le legge indica determinati presupposti, in presenza dei quali, le parti possono chiedere al giudice di revocare l’assegnazione della casa familiare: a) nel momento in cui i figli non convivono più o diventano economicamente indipendenti; b) il coniuge assegnatario non abita più nella casa familiare o cessa di abitarvi stabilmente; c) il coniuge assegnatario inizia una convivenza more uxorio nella casa assegnata o contrae nuovo matrimonio; c) uno dei coniugi cambio la propria residenza o domicilio. Nel momento in cui si verificano uno dei predetti fatti l’assegnazione non viene meno di diritto ma sarà il coniuge interessato chiedere la revoca al Tribunale, il quale dovrà decidere in base alla valutazione nell’interesse primario dei figli minori.Il coniuge interessato alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale dovrà presentare ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ed avrà l’onore di provare il fatto posto alla base della richiesta di revoca. La prova sarà abbastanza rigorosa nel momento in cui c’è la presenza di figli affidati o conviventi con l’assegnatario, in ogni caso il giudice deve verificare se la revoca contrasti con i preminenti interessi della prole.Editor: Avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
2 mag. 2025 • tempo di lettura 3 minuti
Con mantenimento diretto ci si riferisce a quella forma di assistenza economica che il genitore separato dà ai propri figli non versando un assegno periodico, ma provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze. Si tratta di una modalità di sostegno che contribuisce a una piena attuazione del principio della bigenitorialità in quanto, in sostanza, crea una situazione il più possibile simile a quella di una famiglia unita.Ciò premesso, tale forma di mantenimento non è stata in passato particolarmente apprezzata dalle Corti italiane. Ed invero, Giurisprudenza di legittimità osserva che "il coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, il contributo per mantenere il figlio minorenne o maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. 11863 del 25 giugno 2004), e l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori - previsto dall'articolo sei della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, numero 898, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1987, numero 74), analogicamente applicabili anche alla separazione personale dei coniugi - è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle predette esigenze, principio confermato nelle nuove previsioni della legge 8 febbraio 2006, numero 54, in tema di affidamento condiviso (Cass. n. 26060 del 10/12/2014; Cass. n. 16376 del 29/07/2011; Cass. n. 18187 del 18//8/2006").Anche la sentenza della Cassazione n. 16739 del 6 agosto 2020 ribadisce lo stesso concetto: "l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.".Dello stesso tono Cass. n. 1722 del 16 giugno 2021, secondo cui il mantenimento diretto non sarebbe conciliabile con il regime dell'affido condiviso. Questa interpretazione non è ben accetta alla dottrina più attenta, che non ha mancato di sollevare pesanti critiche a questa impostazione anacronistica.Ultimamente, però, attenta Giurisprudenza di merito sembra aver rivisto le proprie posizioni.Apripista in questo senso è stato il Tribunale di Perugia, che già nel lontano 2012, sottolineava che il mantenimento diretto era l'unico strumento per realizzare pienamente un affido condiviso, sottolineando che "se il figlio passa lo stesso tempo a turno con entrambi i genitori va revocato l’assegno di mantenimento previsto, in via provvisoria, a carico del padre in favore della madre". Anche il Tribunale di Alessandria (Trib. Alessandria 31.05.2022) ribadiva questo concetto, supportandolo con il fatto che esso realizza pienamente l'idea di bigenitorialità che permea il nostro diritto di famiglia.Anche la Suprema Corte, in una recente sentenza, sembra aver recepito questo orientamento, il che lascia ben sperare che nel futuro - si psera prossimo - gli Ermellini possano davvero decidere un cambio di rotta che non solo corrisponde ad una diffusa logicità, ma che anche appare potenzialmente in grado di eliminiare (o, quanto meno, ridurre) il contenzioso di famiglia. Non dimentichiamo, infatti, che obbligazioni di pagamento (spesso confuse come rendite vitalizie) diventano un incentivo a cause di divorzio che hanno come unico scopo quello di garantirsi un'entrata fissa.Cosa accade, quando il figlio diventa maggiorenne? Ne parleremo nel prossimo articolo.
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3 mag. 2023 • tempo di lettura 6 minuti
TRACCIA ESAME FORENSE ORALE I Tizio, proprietario di un appartamento sito al terzo piano di uno stabile condominiale, realizza una canna fumaria ed una tubazione per il ricircolo dell’aria in appoggio al muro comune perimetrale di proprietà condominiale. L’amministratore Caio invito il condomino alla rimozione dell’opera realizzata a sue esclusive spese, ma Tizio rifiuta di adempiervi. Il condominio, allora, in persona dell’’amministratore, previa delibera adottata all’unanimità, cita in giudizio il condomino Tizio per ottenere la condanna alla rimozione dell’opera illegittima, oltre al risarcimento dei danni. Tizio si rivolge ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga parere motivato, indicando altresì l’atto più opportuno per tutelare il proprio assistito. SVOLGIMENTO La traccia sottoposta all’attenzione dello scrivente impone preliminarmente di esaminare la quaestio iuris ad essa sottesa, compendiabile nella problematica circa l’esatta configurazione delle innovazioni, all’interno della disciplina del condominio degli edifici, rispetto al regime ordinario sull’uso della cosa comune di cui al’art. 1102 c.c. E’ opportuno in ogni caso esaminare gli istituti generali intercettati dal caso in esame, in particolare con riferimento alla comunione ordinaria ed al condominio degli edifici, inteso quale species di comunione. La comunione ordinaria, di cui agli artt. 1100 e ss. c.c., individua la condizione di contitolarità del diritto di proprietà in capo a plurimi soggetti su una medesima cosa, mobile od immobile, la cui caratteristica consiste nel conferimento della titolarità del diritto reale sul bene pro quota tra tutti i comunisti. Tale considerazione è utile a segnare il dato discretivo rispetto ad altre fattispecie di comunione riscontrabili dalla disciplina civilistica, quale la c.d. comunione legale dei beni, intesa come regime patrimoniale legale della famiglia legittima di cui all’art. 177 c.c., che infatti si caratterizza come comunione di stampo germanico sine quota e dunque pro indiviso, per la quale appunto ciascun coniuge è proprietario per intero dei beni facenti parte della comunione diretta, beni che entrano a far parte della comunione legale anche qualora il loro acquisto venga perfezionato da ciascun coniuge separatamente, con effetto derogatorio rispetto al principio di relatività degli effetti contrattuali ex art. 1372 c.c. All’interno della disciplina ordinaria in tema di comunione, il principio fondante si rinviene nel c.d. uso promiscuo che ciascun comunista può parimenti esercitare sulla medesima res, nonostante qualsiasi atto di disposizione della cosa venga limitata o circoscritta all’interno della quota ideale di titolarità di ciascun partecipante alla comunione medesima. Sotto questo profilo, è utile rammentare, all’interno della comunione ereditaria, quale species del più ampio genus di comunione, la prelazione legale in capo a ciascun coerede rispetto ad una quota di titolarità del singolo partecipante che intenda alienare la quota di sua spettanza. Il diritto di prelazione infatti non può essere leso per qualsivoglia ragione, tanto che l’ordinamento appresta un apposito rimedio coattivo, denominato retratto successorio, che consente ai coeredi lesi nel diritto di prelazione loro spettante rispetto alla quota di un coerede alienata a terzi, di subentrare nell’acquisto, riscattando la quota oggetto di trasferimento. Calandoci nel caso di specie, il condominio degli edifici individua una forma speciale di comunione caratterizzata dalla compresenza di parti comuni ed unità di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Le prime sono individuate dall’art. 1117 c.c. con un’elencazione che la maggior parte degli interpreti considera non tassativa, secondo un criterio generale rinvenibile nel nesso di strumentalità della parte comune rispetto al miglior godimento ed uso delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva. Seguendo il criterio anzidetto, si individuano quali parti comuni il portone d’ingresso, le scale, gli ascensori, il lastrico solare, le aree parcheggio e via discorrendo. Seguendo l’orientamento maggioritario invalso nella giurisprudenza di legittimità, il condominio è da intendersi quale ente di gestione, sfornito di una personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei singoli condomini che lo compongono e che agisce per il tramite dell’organo rappresentativo comune individuato nella persona dell’amministratore pro-tempore. Questi infatti è l’organo esecutivo, deputato a dare esecuzione alle delibere adottate dall’assemblea, cui hanno di diritto di partecipare tutti i condomini, cui è altresì conferito diritto di impugnazione delle delibere medesime entro trenta giorni dalla loro adozione, per i condomini dissenzienti o astenuti, ovvero dalla loro comunicazione per i condomini assenti. In tema di impugnativa, l’art. 1137 c.c., oltre a tracciare il principio maggioritario e l’obbligatorietà della delibera rispetto a tutti i condomini, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, fa riferimento al ricorso, quale strumento di annullamento della delibera stessa, in senso atecnico, dunque da intendere come atto di citazione, con tutte le conseguenze che ne derivano per il calcolo della pendenza della lite. Secondo l’art. 1120 c.c. sono soggette ad approvazione assembleare le innovazioni dirette miglioramento o all’uso più comodo della cosa comune ovvero al suo miglior rendimento. Se si considera l’opera costruita dal Sig. Tizio nei termini anzidetti, dovrebbe essere assoggetta alla disciplina sulle innovazioni di matrice condominiale. Ciononostante, assumendo come punto di riferimento l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può far uso della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di farne parimenti uso, è possibile giungere a conclusioni completamente diverse, specie se si considera la giurisprudenza granitica sul punto. Infatti, la Corte di Cassazione nel delineare la differenza tra innovazione e mera modificazione ha specificato (Cass. 35957/2021) che per innovazioni bisogna intendere non qualsiasi mutamento della cosa comune ma solo quella modifica materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria. Da queste premesse, dunque, si può pervenire alla conclusione che, in tema di condominio degli edifici, le innovazioni di cui è menzione all’art. 1120 c.c. si distinguono dalle mere modificazioni, disciplinate dall’art. 1102 c.c. sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista soggettivo, poiché le prime consistono in opere di trasformazione che incidono sull’essenza della res commune, alterandone la originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, sia pure entro i limiti scolpiti dall0art. 1102 c.c., per ottenere la migliore e più comoda, nonché razionale, utilizzazione della cosa comune. Ad abundantiam, sotto il profilo soggettivo, le innovazioni sottendono ad un interesse di portata collettiva espresso da una maggioranza qualificata, formatasi in sede assembleare, elemento che manca nelle mere modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale ma con quello dei singoli condomini. Da quanto detto, seguendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per un caso analogo a quello oggetto di cognizione, l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale del condominio sostanzia una modifica della res commune conforme alla sua destinazione e che ciascun condomino, pertanto, può apportare a sue cure e spese, a condizione che ciò non impedisca l’uso paritario conferito a tutti i condomini, secondo i principi generali desumibili dall’art. 1102 c.c. e purchè non rechi altresì pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, ovvero non ne alteri il decoro architettonico, ipotesi questa che, secondo la Cass. 30462/20158, sarebbe rinvenibile qualora l’opera de qua si rifletta negativamente sull’insieme dell’aspetto armonico dello stabile condominiale e non quando si mutino le originali linee architettoniche. Alla luce di quanto detto, sarà possibile nell’interesse del Sig. Tizio redigere una comparsa di costituzione e risposta ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. allo scopo di costituirsi nel giudizio promosso dal condominio in persona dell’amministratore pro-tempore Caio, impugnando e contestando le avverse deduzioni poiché l’opera di fatto realizzata dal condomino convenuto non rientra nella disciplina delle innovazioni, assoggettabile appunto al regime di cui all’art. 1120 c.c., bensì integra gli estremi di una mera modificazione, consentita ai singoli condomini sia pure nel rispetto dei canoni generali sull’uso delle cose comune ex art. 1102 c.c. Si insisterà per il rigetto della domanda, rilevando in ogni caso, in via preliminare, che, trattandosi di controversia in materia condominiale, è subordinata al previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1bis del d.lgs. 28/2010.
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14 feb. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
Ai sensi dell’articolo 587 del codice civile il testamento può definirsi come l’atto con cui un soggetto dispone, per il tempo in cui non sarà più in vita, di tutte o parte delle proprie sostanze.Ma quante e quali sono le tipologie di testamento? Sono previsti casi in cui è possibile impugnare il testamento?Le diverse tipologie di testamento e i casi in cui è possibile impugnarloL’impugnazione per annullabilità del testamentoL’impugnazione per nullità del testamentoL’impugnazione del testamento per lesione di legittima1 - Le diverse tipologie di testamentoOltre a fornire la definizione di testamento quale atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, la legge disciplina tre diverse tipologie di testamento: il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto.Il testamento olografo è, in buona sostanza, la tipologia “più semplice” di testamento. Difatti, è sufficiente che sia scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore.Il testamento pubblico, al contrario, deve essere necessariamente redatto da un notaio alla presenza di due testimoni che non devono essere interessati all’atto.Tale tipologia di testamento deve essere redatto rispettando alcune formalità. In particolare: a) il testatore deve dichiarare oralmente al notaio, alla presenza dei due testimoni, le sue ultime volontà, in modo assolutamente spontaneo e libero; b) il notaio, seguendo le disposizioni dettategli dal testatore, provvede alla materiale redazione dell’atto, dandone lettura al termine e apponendo indicazione del luogo, della data e dell’ora in cui il testamento è stato redatto; c) il testatore, i testimoni e il notaio devono provvedere a sottoscrivere il testamento.Il testamento segreto, infine, è preparato dallo stesso testatore e consegnato a un notaio, il quale ha l’unico compito di custodirlo e redigere l’atto di ricevimento.Tutte e tre le citate tipologie di testamento possono essere affette da determinati vizi che consentono, a chi ne ha interesse, di proporre impugnazione. Per brevità di trattazione, è possibile affermare che le ragioni che giustificano l’impugnazione del testamento sono: a) l’incapacità del testatore, b) la violazione degli obblighi di forma del testamento, c) la violazione del contenuto del testamento, d) la redazione del testamento in presenza di un vizio della volontà del testatore, vale a dire in presenza di errore, violenza o dolo.Ognuna di queste motivazioni giustificatrici dell’impugnabilità del testamento conduce a una differente forma di invalidità. In particolare, il testamento può essere annullabile oppure nullo.2 - L’impugnazione per annullabilità del testamentoL’annullabilità del testamento segue la violazione delle norme che sono dettate in materia di difetto di capacità, vizi della volontà e ogni altro vizio meno grave di carattere formale. In primo luogo, è opportuno ricordare che non possono fare testamento i minori di età, gli interdetti per infermità mentale e coloro i quali, sebbene non interdetti, siano stati, anche in via transitoria, incapaci di intendere o di volere al momento della redazione del testamento.Laddove uno di questi soggetti abbia redatto un testamento, lo stesso può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, proponendo azione di annullabilità che si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.Inoltre, il testamento può essere impugnato al fine di dichiararne l’annullabilità anche in presenza dei vizi del volere del testatore che, come anticipato, si hanno nell’ipotesi di errore, violenza o dolo. Anche in tal caso, l’impugnazione può essere proposta da chiunque ne abbia interesse nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia del dolo, della violenza o dell’errore. In particolare, è annullabile il testamento redatto sulla base di convinzioni errate (errore), oppure redatto deitro la minaccia di un male ingiusto e notevole (violenza psicologica o morale) ed infine il testamento scritto dietro l’inganno di terzi (dolo).3 - L’impugnazione per nullità del testamentoLa nullità del testamento è una forma di invalidità certamente più grave dell’annullabilità. Difatti, la nullità può essere fatta valere impugnando il testamento in qualsiasi momento, a differenza della causa di annullabilità che viene sanata laddove non si proponga impugnazione entro cinque anni.Il codice civile prevede che il testamento sia nullo laddove manchi l’autografia o la sottoscrizione nell’ipotesi di testamento olografo. In caso di testamento pubblico, invece, lo stesso sarà nullo laddove manchi la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore ovvero la sottoscrizione dell’uno o dell’altro.Svariate sono le cause di nullità previste dal codice civile del nostro ordinamento. È possibile, tuttavia, elencare le principali cause di nullità.Innanzitutto, è nullo il c.d. testamento congiuntivo semplice o reciproco. Il primo è il testamento redatto da due persone nel medesimo documento a favore di un soggetto terzo, mentre il secondo è quello in cui i testatori dispongono dei propri beni uno a favore dell’altro.Sono altresì nulle le disposizioni testamentarie rimesse all’arbitrio di un soggetto terzo, nonché quelle che siano illecite, impossibili o che perseguano motivi illeciti.Ovviamente nullo è il testamento redatto a seguito della violenza fisica esercitata sul testatore.Sono, infine, nulle le disposizioni a favore di una persona indeterminata.4 - L’impugnazione del testamento per lesione di legittimaOltre ai casi di impugnazione per annullabilità o nullità del testamento, vi è un’ulteriore possibilità di impugnare il testamento.Si tratta dell’impugnazione per lesione di legittima.Prescindendo dalla presenza di un testamento, la legge prevede che determinati soggetti hanno diritto all’eredità. Si tratta dei c.d. eredi legittimari che, per legge, sono il coniuge, i figli e, in assenza di questi ultimi, gli ascendenti.Orbene, a tali soggetti spetta necessariamente una quota dell’eredità, per l’appunto la quota di legittima.L’azione di impugnazione del testamento per lesione della quota di legittima consente di ridefinire l’asse ereditario.Difatti, l’azione di riduzione è quell’azione volta a tutelare le quote di legittima spettanti ai legittimari. In particolare, l’erede legittimario che ritenga di aver ricevuto meno di quanto gli spetterebbe per legge può impugnare il testamento.In particolare, per poter esercitare tale azione l’erede legittimario deve, innanzitutto, accettare il testamento con beneficio di inventario; dopodiché potrà impugnare il testamento entro il termine di dieci anni dalla data di accettazione, sebbene una parte minoritaria della giurisprudenza ritenga che i dieci anni decorrano dall’apertura della successione.
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