Avv. Marco Mezzi
Il riconoscimento è l’atto con il quale uno o entrambi i genitori dichiarano di essere padre o madre di un infante nato al di fuori del matrimonio. Difatti, non è necessario procedere al riconoscimento nel caso di coppie sposate poiché, in questo caso, si presume che il figlio sia nato dalla coppia di coniugi.
Sebbene, di norma, il riconoscimento avviene dopo la nascita del bambino, è possibile effettuare il riconoscimento anche prima della nascita.
Quando nasce un figlio tra due persone che non hanno contratto matrimonio, ciascuna di esse ha il diritto di riconoscerlo personalmente e spontaneamente. Difatti, l’articolo 250, primo comma, del codice civile stabilisce che il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Ma come avviene il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio?
Sul punto interviene l’articolo 254 del codice civile, a norma del quale il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
Tuttavia, la volontà del singolo genitore di compiere l’atto di riconoscimento non sempre è condizione necessaria e sufficiente a produrre gli effetti del riconoscimento stesso. A riguardo è opportuno distinguere due casi: a) se il figlio ha compiuto quattordici anni al momento del riconoscimento è necessario che questi dia il suo consenso, b) se il figlio non ha ancora compiuto quattordici anni al momento del riconoscimento ma l’altro genitore l’ha già riconosciuto, è necessario il consenso di quest’ultimo.
In questa ultima ipotesi occorre dire che il genitore che ha già effettuato il riconoscimento può rifiutare a dare il suo consenso al riconoscimento dell’altro genitore. Tuttavia, l’articolo 250, secondo comma, del codice civile afferma che il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non si palesemente infondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262.
La possibilità di riconoscere il figlio prima della nascita è rimessa ad entrambi i genitori o alla sola madre. In questo ultimo caso, come esaminato nel paragrafo precedente, il successivo riconoscimento del padre può avvenire esclusivamente con il consenso della madre o, se il figlio ha già compiuto 14 anni, con il consenso di quest’ultimo.
Il riconoscimento antecedente al parto per coppie non sposate consiste in una dichiarazione solenne e irrevocabile resa dai futuri genitori avanti all’ufficiale dello stato civile o al notaio, in forza della quale è affermato che dall’unione naturale dei conviventi è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano, sin da quel momento, a riconoscere.
Questo istituto, che trova la propria fonte normativa nel già citato articolo 254 del codice civile, ha quale principale scopo quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nell’ipotesi in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi, per un qualsiasi motivo, a rendere la dichiarazione di riconoscimento.
Sebbene sia stata introdotta la Legge 219/2012 che ha apportato modifiche in materia di riconoscimento e ha previsto l’eliminazione dall’ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e naturali, permangono ancora alcune differenze. In particolare, solamente per i figli nati in costanza di matrimonio, maternità e paternità si danno per presunte. Per contro, nel caso di coppie non coniuge, solamente la maternità è presunta, pertanto il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre.
Per superare questo problema, il legislatore ha previsto il riconoscimento anche prima del parto, di fondamentale importanza specialmente nell’ipotesi infausta di complicazioni durante il parto, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero necessarie, ovvero in caso di prolungato impedimento della madre, per scongiurare il rischio che decorrano i dieci giorni per provvedere al riconoscimento del figlio in anagrafe.
Come anticipato, è necessario rivolgersi a un notaio o a un ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune italiano, con documento di riconoscimento e certificato medico attestante lo stato di gravidanza.
Il pubblico ufficiale che redige l’atto ne deve rilasciare copia autentica ai dichiaranti che dovranno presentarla al momento della dichiarazione di nascita.
Al momento della dichiarazione di riconoscimento del figlio prima della nascita non è possibile attribuirgli né nome né cognome. Essi, infatti, saranno attribuiti al momento della dichiarazione di nascita.
Nel nostro ordinamento non esiste una norma che impone il cognome paterno. Difatti, si tratta di una consuetudine confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative.
Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000) il figlio legittimato ha il cognome del padre. L’articolo 262 del codice civile, invece, afferma che il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che, per primo, lo ha riconosciuto. Laddove il riconoscimento sia effettuato, nello stesso instante, da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre.
Con la sentenza numero 286/2016 la Corte costituzionale ha ritenuto che la preclusione, per la madre, di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi.
Occorre precisare che l’intervento della Corte costituzionale riguarda esclusivamente le ipotesi in cui vi sia una concorde volontà dei genitori di attribuire il doppio cognome. Tale principio trova applicazione anche nel caso di filiazione fuori del matrimonio quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori.
Solo pochi giorni fa, la Corte costituzionale è intervenuta nuovamente sul tema, stabilendo che sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli in quanto discriminatorie e lesive dell’identità del figlio.
Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.
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2 mag. 2025 • tempo di lettura 3 minuti
A seguito di una sentenza di separazione e/o divorzio che statuisce il mantenimento per i figli della coppia, può capitare che, una volta raggiunta la maggiore età della prole, il genitore onerato del mantenimento, spesso di fronte ad un rapporto fortemente conflittuale con l’altro genitore con il quale i figli convivono prevalentemente, può decidere, in via unilaterale, o nelle migliori ipotesi, in accordo con l’altro genitore, di corrispondere l’assegno di mantenimento direttamente al figlio e non più all’ex coniuge: trattasi di un comportamento giuridicamente corretto? Purtroppo la risposta è negativa: ed invero, i pagamenti effettuati direttamente al figlio non sono validi, nel senso che non lo liberano dell’obbligazione mensile di mantenimento, e possono essere, pertanto, richiesti nuovamente dall’altro genitore, con conseguente versamento della medesima somma per due volte. anche nella ipotesi in cui l’altro genitore abbia manifestato il suo consenso a che l’assegno venga versato direttamente al figlio. La Cassazione (Cass. 970, 13 aprile 2021) ha infatti escluso che i genitori, senza ricorrere all’autorità giudiziaria, possano accordarsi per la corresponsione dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne. Sottolineano gli Ermellini che “la determinazione dell’assegno i mantenimento dei figli, da parte del coniuge, separato risponde ad un superiore interesse che non è disponibile dalle parti”. In altre parole, una volta che il provvedimento del Giudice ha stabilito chi è il debitore dell’assegno di mantenimento e chi è il creditore, le parti non possono modificare detta statuizione, se non ricorrendo nuovamente all’Autorità giudiziaria. Vi è un rimedio al ricorso all’ Autorità Giudiziaria? L’art. 1188 c.c. prevede che il pagamento possa essere effettuato, oltre che direttamente al creditore, anche alla persona da questi indicata: Sulla base di questa disposizione, è ipotizzabile che il genitore/creditore dell’assegno indichi, all’altro genitore/debitore, nel figlio il soggetto legittimato a ricevere l’assegno. In tal modo, il pagamento effettuato dal genitore al figlio sarà estintivo dell’obbligazione mensile, in quanto i genitori del figlio maggiorenne non si sono accordati per mutare la persona del creditore – dal genitore al figlio – ma solo per mutare il soggetto legittimato a ricevere l’assegno, che rimane di competenza dell’altro genitore. L’escamotage, però, non è pienamente condivisibile, in quanto da un lato, il figlio non potrà disporre liberamente dell’assegno, ma dovrà, ove richiesto, corrisponderlo al genitore con il quale convive; dall’altro tale indicazione del figlio come soggetto legittimato al pagamento è suscettibile di essere revocata in ogni tempo dal genitore avente diritto. L’unica strada che consentirebbe al figlio di disporre liberamente dell’importo dell’assegno e al genitore/debitore di mettersi al riparo da ripensamenti dell’altro è quella di adire nuovamente l’Autorità Giudiziaria, per ottenere una modifica delle condizioni di separazione/divorzio con specifico riferimento al mantenimento dei figli.Rebus sic stantibus, appare preferibile in via generale, il ricorso all’ Autorità Giudiziaria per ottenere le modifiche alle condizioni di separazione e/o divorzio, indipendentemente dalla volontà dell’atro genitore. Quali condizioni devono, in tal caso, essere presenti, per poter richiedere al Giudice una tale modifica? Al tal fine, sono necessarie alcune condizioni sostanziali, in primis che le spese gestionali siano sostenute direttamente dal figlio. Infatti spesso le spese di mantenimento del figlio (esempli gratia, spese alimentari, utenze dell’appartamento, etc.) sono anticipate da un genitore, il quale continuerà ad anticiparle anche se nel frattempo il figlio sia divenuto maggiorenne. Quindi ha un senso che il mantenimento sia pagato al genitore che anticipa le spese (conformemente, Trib. Bari, 16 maggio 2023).Diverso il caso in cui il figlio viva da solo, pur senza essere indipendente (si pensi allo studente fuorisede). In questo caso ha un senso corrispondergli direttamente il mantenimento. In ogni caso, è opportuno rivolgersi al proprio Avvocato, al fine di valutare tutte le possibili problematiche che potrebbero derivare da una decisione affrettata e non giuridicamente corretta.
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14 giu. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
La disciplina delle obbligazioni nell’ordinamento giuridico italiano si basa su un assunto fondamentale: qualsiasi spostamento di ricchezza deve essere retto da una giustificazione causale. Ciò sta ad indicare, da un lato, che non vi può essere un arricchimento ingiustificato di un soggetto a scapito di un altro; dall’altro lato, che se manca la causa allo spostamento, deve essere previsto un rimedio, come ad esempio la ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.)Tale principio viene derogato dalle obbligazioni naturali: l’art. 2034 c.c. dispone, infatti, che in caso di obbligazioni naturali non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato. Risulta, quindi, fondamentale comprendere quando si tratta di un’obbligazione naturale e quando, invece, è possibile ripetere quanto pagato.1. Le obbligazioni naturali, qual è la natura giuridica2. I requisiti delle obbligazioni naturali3. Ipotesi tipiche e atipiche di obbligazioni naturali4. Il pagamento del debito prescritto1 - Le obbligazioni naturali, qual è la natura giuridicaL’art. 2034 c.c. dispone la disciplina generale delle obbligazioni naturali e sancisce che se sussiste un dovere morale o sociale e il soggetto (che deve essere capace) adempie a questo dovere in modo spontaneo, non è ammessa la ripetizione. Si tratta dell’adempimento di un’obbligazione che non è giuridica, e manca quindi di coazione giuridica, ma che trova comunque spazio all’interno dell’ordinamento giuridico. Viene, infatti, ammessa la teoria della pluralità degli ordinamenti: vi sono degli ordinamenti non statali, come quello dei cd. giochi tollerati (es. superenalotto), che ottengono un momento di rilevanza nell’ordinamento statale. L’inosservanza di un dovere morale o sociale comporta un giudizio di riprovazione e disistima tra i consociati.L’art. 2034 c.c. pone una deroga a quanto previsto dall’art. 2033 c.c., secondo cui chi paga quanto non dovuto – e quindi dà vita ad un indebito – ha diritto a chiedere la ripetizione, escludendo la possibilità per il soggetto che adempie a tale dovere morale o sociale di chiedere la ripetizione di quanto spontaneamente adempiuto. L’effetto è quello della cd. soluti retentio, cioè l’estinzione di un rapporto preesistente.In merito alla natura giuridica delle obbligazioni naturali, sono state sostenute due teorie:Una prima teoria, largamente prevalente, secondo la quale non si tratta di vere e proprie obbligazioni, ma di doveri che non hanno rilevanza giuridica se non nella fase dell’adempimento. Manca la giuridicità, e quindi la possibilità per il soggetto di esercitare la propria pretesa con un’azione giuridica.Una differente teoria, minoritaria, ritiene che le obbligazioni naturali siano vere e proprie obbligazioni, alle quali però manca il requisito della responsabilità. Vi è una scissione tra il debito e la responsabilità; ciò che sussiste nell’ipotesi dell’art. 2034 c.c. è solo la esistenza del debito.Tra le due teorie, in giurisprudenza prevale una teoria intermedia: l’obbligazione naturale non esiste e non è una vera e propria obbligazione (di base accoglie la prima teoria), ma allo stesso tempo bisogna evidenziare che l’ordinamento italiano manifesta un favor verso l’adempimento dell’obbligazione naturale. Dunque, bisogna dare dignità giuridica anche a tutti quegli atti che hanno una funzione analoga all’adempimento “normale” (cioè, surrogati dell’adempimento). Di conseguenza, l’adempimento del terzo è ammesso nelle obbligazioni naturali perché ha la stessa funzione dell’adempimento, così come la datio in solutum; al contrario, la novazione di un’obbligazione naturale si ritiene inammissibile perché non è analoga all’adempimento, ma estingue e crea un nuovo rapporto. 2 - I requisiti delle obbligazioni naturaliPer aversi obbligazione naturale non è sufficiente la mera non contrarietà al buon costume, ma è richiesto un quid pluris, identificabile nella doverosità morale o sociale: nel caso di mancato adempimento, si crea un giudizio di disistima. Si richiede inoltre che il soggetto che adempie sia capace, e che agisca spontaneamente: l’adempimento è rimesso alla libera scelta dello stesso, e non invece ad una coazione esterna. Inoltre, la giurisprudenza richiede anche la sussistenza della proporzionalità: la prestazione deve essere proporzionale ai mezzi di cui l’adempiente dispone e all’interesse che mira a soddisfare. 3 - Ipotesi tipiche e atipiche di obbligazioni naturaliIl legislatore ha previsto esplicitamente delle ipotesi di obbligazioni naturali nel codice civile a fronte delle quali sussiste un dovere morale o sociale, che non è suscettibile di coazione giuridica, ma che una volta adempiuto non consente di chiedere indietro quanto prestato.Ciò avviene, ad esempio, a fronte delle disposizioni fiduciarie (art. 627 co. 2 c.c.): la volontà del defunto, affidata al fiduciario, impegna la coscienza di quest’ultimo. Se il fiduciario spontaneamente esegue quanto disposto dal testatore, trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore stesso, non potrà più agire per la ripetizione. Lo stesso è previsto in caso di pagamento di un debito di gioco o di scommessa, alla luce dell’art. 1933 c.c. che espressamente dispone che in questi casi non compete azione.Sono ammesse nell’ordinamento italiano anche delle ipotesi atipiche di obbligazioni naturali: l’intero sistema di diritto privato è orientato alla atipicità delle fonti, quindi pacificamente possono essere previste delle ipotesi atipiche di obbligazioni naturali. Si tratta, ad esempio, dei contributi che vengono dati al convivente more uxorio per il mantenimento durante la convivenza; o anche del pagamento di debiti ultralegali non usurari, che siano stati stabiliti oralmente.4 - Il pagamento del debito prescrittoUn’ipotesi maggiormente problematica è quella del pagamento del debito prescritto. L’art. 2940 c.c. dispone che non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.Secondo una prima tesi, tale ipotesi rientra pienamente nella categoria di obbligazioni naturali. Il maggiore argomento a sostegno di tale tesi è quello letterale: il legislatore nel descrivere la disciplina dell’art. 2940 c.c. utilizza gli stessi termini che utilizza nelle obbligazioni naturali, escludendo la possibilità di ripetere quanto spontaneamente pagato. Se il debitore spontaneamente paga un debito che invece si era già prescritto, non potrà chiedere indietro quanto pagato.Tuttavia, secondo una diversa tesi, vi sono delle divergenze tra il pagamento del debito prescritto e le obbligazioni naturali, tali per cui non è possibile sostenere che sia applicabile la medesima disciplina. Un primo segnale di divergenza, in realtà, si rinviene già dalla lettera della legge: l’art. 2034 c.c. richiede non solo la spontaneità del pagamento, ma anche la capacità del singolo soggetto, mentre l’art. 2940 c.c. richiama solo la spontaneità, facendo quindi riferimento al fatto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1191 c.c., il debitore non deve essere capace quando adempie. Il debito prescritto rientrerebbe ancora nella categoria delle obbligazioni civili, e non in quelle naturali, e di conseguenza non è richiesto il requisito della capacità del debitore. Inoltre, si evidenzia che se il debitore non eccepisce la prescrizione del debito, il giudice non potrà rilevarla. Quindi è evidente che il creditore potrà comunque far valere la propria pretesa in giudizio, e il debitore potrà anche essere condannato. È evidente quindi la differenza con le obbligazioni naturali: nel debito prescritto, comunque il creditore ha una pretesa che può far valere in giudizio; mentre nelle obbligazioni naturali il creditore non ha proprio l’azione. Infine, ulteriore argomento a favore della tesi che distingue il pagamento del debito prescritto dalle obbligazioni naturali è quello per cui la prescrizione non ha l’effetto della soluti retentio, quindi della estinzione del rapporto preesistente – come avviene per le obbligazioni naturali. L’unico effetto è quello di creare in capo al debitore un diritto potestativo alla estinzione (che può far valere in via di eccezione): se tale potere non viene esercitato, l’obbligazione civile continua a vivere.Dunque, ai sensi di questa seconda tesi, il debito prescritto è un normale debito, che non viene degradato a debito naturale. Ne consegue che nel momento in cui il debitore adempie sta solo rinunciando al diritto di prescrizione, e che potranno trovare applicazione tutte le ordinarie regole delle obbligazioni civili.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
In tema di Superbonus ci si interroga sulla legittimità della delibera adottata con la maggioranza prevista dal Decreto Rilancio in materia di Superbonus per la realizzazione di un impianto centralizzato di acqua calda in un edificio in cui sono già presenti impianti autonomi. Si ritiene innanzitutto che un’opera centralizzata in luogo di quella privata sia anch’essa lesiva della proprietà privata, richiedendo quindi il consenso espresso del singolo proprietario, per cui ad avviso dello scrivente non si potrà imporre al singolo proprietario la rimozione del proprio impianto. Sull’illegittimità della delibera di realizzazione di impianti di acqua calda centralizzata in luogo di quelli autonomi si è altresì espresso il Tribunale di Milano (ordinanza Collegiale del 30.9.2021 R.G. 35338/2021) ritenendo che, qualora la spesa per l’impianto sia da dividersi tra tutti i condomini (per cui l’impianto sarà di proprietà di tutti), considerato che l’installazione centralizzata interessa le parti comuni, ciò comporterebbe di fatto la costituzione di un diritto reale sul fondo comune, per cui è necessario il consenso unanime di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1108 III co. c.c. Da ciò ne discende che la delibera adottata in merito senza il consenso di tutti i condomini è illegittima. Avv. Ruggiero GorgoglioneWR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.comwravvocati@gmail.com+393397007006
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14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La c.d. legge Cirinnà (n. 76 del 2016) ha disciplinato le convivenze di fatto e previsto la possibilità di registrarle.A tal fine, è necessario che i due soggetti, indifferentemente di sesso diverso o dello stesso sesso, siano maggiorenni, conviventi e uniti stabilmente da un legame affettivo e di coppia, connotato da reciproca assistenza morale e materiale. Per formalizzare la convivenza di fatto, è sufficiente effettuare una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza, affermando di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa. Tale dichiarazione può essere sottoscritta di fronte all’ufficiale dell’anagrafe o essere inviata tramite fax o per via telematica. Successivamente, l’ufficio rilascia una certificazione, utile alla dimostrazione della convivenza ai fini di legge. In base alla legge, ai conviventi viene infatti riconosciuta una serie di diritti, tra i quali:il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia;la facoltà di nominare il partner come proprio rappresentante;il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo il decesso del convivente proprietario dell’immobile.È anche possibile stipulare un contratto di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali.Deve comunque considerarsi che i diritti in questione sono correlati direttamente allo “status” di conviventi di fatto. Anche in mancanza della certificazione, pertanto, i conviventi potranno provare il rapporto duraturo e significativo e far valere i diritti e i doveri connessi.
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Egregio Avvocato
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