Egregio Avvocato
Pubblicato il 17 giu. 2021 · tempo di lettura 3 minuti
L’articolo 156 c.c. al sesto comma ha introdotto una delle maggiori tutele in favore del coniuge o del genitore avente diritto al pagamento del mantenimento per sé o per i figli.
Infatti, se il coniuge obbligato non paga o ritarda il pagamento dell’assegno di mantenimento, il coniuge beneficiario può chiedere al Tribunale di ordinare a terzi il pagamento, anche periodico, delle somme di denaro in favore del coniuge obbligato e, che, una parte di tali somme siano versate direttamente all’altro coniuge (c.d. ordine di pagamento diretto).
1 – Quali sono i presupposti per ottenere l’emissione dell’ordine a terzi?
Il coniuge interessato può chiedere l’ordine di distrazione delle somme quando si verifica: a) il mancato adempimento dell’obbligo di versare l’assegno, ovvero b) un ritardo nel pagamento dell’assegno.
Anche il non puntuale adempimento dell’obbligo di mantenimento (come un ritardo di pochi giorni rispetto alla scadenza imposta) legittima la richiesta e l’emanazione dell’ordine, se il comportamento provoca fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti.
La richiesta al giudice presuppone ovviamente la dimostrazione di un inadempimento: quindi il magistrato necessiterà della dimostrazione del ritardo nonostante l’intimazione.
Chi chiede l’ordine dovrà, dunque, allegare prova dell’esistenza del diritto all’assegno e produrre un’intimazione o un precetto di pagamento o un tentativo di pignoramento, o qualsiasi altro atto finalizzato a mettere in mora il debitore.
Processualmente l’istanza può essere effettuata sia nel corso del procedimento, con ricorso separato, oppure concluso il giudizio di merito utilizzando il rito della Camera di Consiglio e quindi chiedendo l’emissione di un decreto.
L’ordine di pagamento diretto emesso dal Giudice Istruttore in corso di causa non è autonomamente reclamabile in Corte d’Appello ex art. 708 comma 4 c.p.c.
Viceversa l’ordine di pagamento diretto ex art. 156 comma 6 c.c. emesso in giudizio autonomo è reclamabile in Corte d’Appello con le forme del procedimento in camera di consiglio.
2 - Chi sono i terzi a cui si rivolge l’ordine di pagamento diretto?
Il Giudice potrà ordinare il pagamento diretto a favore dell'avente diritto l'assegno di: a) stipendi, indennità, somme comunque dovute dal datore di lavoro; b) trattamenti pensionistici; c) canoni di locazione; d) ogni altra somma comunque dovuta dal terzo al soggetto tenuto al pagamento dell'assegno anche diversa dal credito da retribuzione.
Il terzo non è parte del procedimento, non deve essere citato all’udienza e non ha neppure facoltà di intervento, in senso tecnico, nel procedimento.
Tuttavia, il terzo ha la facoltà di comunicare al Giudice l’insussistenza di alcun suo rapporto con l’obbligato principale, in modo tale da permettere al creditore di avanzare una nuova istanza di pagamento diretto con l’indicazione precisa del corretto destinatario dell’ordine.
Nell’ipotesi in cui il terzo attesti falsamente al Giudice l’insussistenza del suo debito nei confronti dell’obbligato principale, il creditore avrà facoltà di agire nei suoi confronti con l’ordinaria azione di accertamento positivo e il conseguente risarcimento del danno.
3 - È possibile modificare o revocare l’ordine di pagamento diretto?
L'ordine di pagamento, sia se emesso in corso di causa o in un procedimento autonomo, può essere modificato o revocato in qualsiasi momento, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti.
Il soggetto onorato al pagamento dell’assegno di mantenimento potrà avanzare richiesta di revoca o modifica dell’ordine di pagamento diretto ed il Giudice dovrà rivalutare complessivamente la situazione.
È pacifico che il semplice adempimento successivo della parte onerata (o la sua disponibilità all’adempimento) non è ragione sufficiente alla revoca della misura.
L’ordine di pagamento diretto può anche essere parzialmente modificato sempre in presenza di giustificati motivi sopravvenuti.
In corso di causa per la revoca e/o modifica è competente esclusivamente il Giudice Istruttore.
4 - È possibile proporre in appello l’istanza di emissione dell’ordine a terzi?
In tema di assegno di mantenimento a seguito di separazione personale, la richiesta di emissione dell’ordine a terzi può essere proposta per la prima volta anche nel corso del giudizio di secondo grado, trovando nel caso applicazione il principio del rebus sic stantibus.
Dovrà essere comunque rispettato il principio del contraddittorio a garanzia del diritto di difesa del coniuge obbligato in sede di accertamento della sua inadempienza.
Editor: avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
10 dic. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Da avvocato divorzista ho sempre ribadito la necessità di una riforma ex fundamentis del diritto di famiglia, al fine di eliminare le obsolete interpretazioni dell'assegno di mantenimento e di quello divorzile, non più in linea con la moderna realtà economico - sociale. Orbene, pur in assenza di un intervento razionale nella materia - che probabilmente non verrà per via degli interessi di certe lobby - la Giurisprudenza di legittimità e di merito si è mossa autonomamente su questa via. Ad esempio, è stato ribadito dalla Suprema Corte come l'assegno divorzile non spetti sic et simpliciter, bensì in relazione all'effettiva capacità lavorativa dell'ex coniuge! Se ciò è vero, rimane il problema di come poter dimostrare che la controparte effettivamente svolga attività lavorativa, atteso che, purtroppo, spesso e volentieri si ricorre a stratagemmi tipicamente italici, pur di continuare a percepire indebitamente emolumenti dall'ex. Al riguardo, appare interessante una sentenza di merito (Tribunale Napoli, 1° sez. civ., Sentenza n. 6249 del 21.6.2022), secondo cui la prova fornita da un detective privato ha una valenza decisiva nell'ambito di un procedimento cognitivo. Al riguardo, va detto che la prova tramite investigatore privato, pur rispondendo ad una chiara logica, non sempre viene accettata nei Tribunali, con la conseguenza che la best practice dei matrimonialisti arriva, talvolta, persino a sconsigliare l'uso di tale strumento difensivo che, tuttavia, se ben pianificato, può produrre risultati devastanti per la controparte. La motivazione di tale Sentenza, che condivido in toto, non fa altro che ribadire, da un lato, la natura perequativa e compensativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro rimarca a chiare lettere che l'assegno non è dovuto solo e semplicemente per aver detto illo tempore il famigerato "Sì". Con l'augurio che la nuova Legislatura possa finalmente mettere mano a questa spinosa materia. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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24 gen. 2026 • tempo di lettura 0 minuti
Oggetto di mio approfondito studio di questi giorni è la normativa relativa all’accesso alla Rottamazione quinquies il cui termine di presentazione delle domande di adesione è fissato al 30 aprile 2026. Trattasi di una nuova finestra di definizione agevolata che consentirà di estinguere debiti fiscali e contributivi sia di importo elevato che di pochi centinaia di euro. Mi occupo, su delega, al disbrigo della pratica sin dall’esame dell’estratto conto cartelle fino alla presentazione della domanda di adesione, se risulta opportuna.
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21 apr. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il diritto di famiglia sembra conoscere, negli ultimi tempi, un notevole mutamento degli orientamenti della Cassazione in tema di assegno di mantenimento. Ed invero, negli anni passati, la Suprema Corte aveva già provveduto ad aprire uno spiraglio sulla riformulazione del diritto al mantenimento, volto alla demolizione del criterio del tenore di vita, che ha permesso a molti ex coniugi di godere di benefici cui, in effetti, non avevano diritto. Sin d'allora npi abbiamo accolto con grande soddisfazione il mutamento di rotta, sottolineando l'importanza di consolidare questo nuovo corso con ulteriori spunti di riflessione. La recente sentenza (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 17.12.2020, n. 28915) va proprio in questa direzione. Il su richiamato provvedimento chiarisce che "l’instaurazione di una convivenza more uxorio determina la perdita del diritto all'assegno di divorzio anche laddove non sia caratterizzata da una coabitazione quotidiana, qualora comunque l’ex coniuge pernotti abitualmente presso il proprio partner, e disponga delle chiavi dell’appartamento di quest’ultimo". La decisione appare coerente e logica, in quanto basata sulla constatazione che il carattere di stabilità di un nucleo familiare, sia esso basato o meno sul matrimonio sia quella di fatto, è "la realizzazione di un comune progetto di vita e la regolarità della convivenza". Di fronte a questi presupposti, appare indifendibile la pretesa di richiedere soldi all'ex partner, condividendo letto e progetto di vita con un nuovo compagno! A nostro modesto parere, non si può che accogliere con estrema soddisfazione il mutamento di rotta degli Ermellini, che - rispondendo alle mutate istanze del Paese, hanno finalmente deciso di mettere fine ad una delle peggiori piaghe degli ultimi decenni. Ci auguriamo, adesso, che tale mutato orientamento faccia breccia quanto prima anche nelle decisioni della giurisprudenza di merito, mettendo così fino ad abusi del diritto che noi sin ab origine non abbiamo mai condiviso e che in prima persona abbiamo veemente combattuto nelle aule di Tribunale. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
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1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Esaminiamo brevemente l'annosa questione della legittimità dell'installazione del condizionatore sulla facciata del condominio.Innanzitutto è opportuno verificare se il regolamento comunale prevede delle restrizioni alle quali chiaramente non è possibile derogare.E’ poi opportuno poi esaminare il regolamento condominiale, che ha valore contrattuale tra il condominio ed il Condominio, e che potrebbe prevedere dei divieti espressi ed eventuali sanzioni.In assenza dei suddetti limiti bisogna poi considerare il decoro architettonico in generale, e quindi tener conto dell’estetica della facciata e dell’eventuale presenza di altri apparecchi.A tal fine è sempre opportuno ottenere un’autorizzazione da parte dell’assemblea, in modo da evitare problemi in un secondo momento.E’ poi doveroso, secondo una parte della giurisprudenza di merito, considerare la distanza verticale tra l’apparecchio e la soglia delle finestre degli altri condomini, distanza che deve essere di almeno 3 metri.Infine bisogna assolutamente evitare lo stillicidio verso le altre unità immobiliari, rispetto al quale, secondo la Giurisprudenza, lo scarico nel pluviale condominiale non è legittimo.Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.com wravvocati@gmail.com +393397007006
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