Avv. Eleonora Zito
Con l' entrata in vigore della nuova riforma . Richiedi assistenza separazione e divorzi ed anche per redigere il piano genitoriale nel caso di figli minori.
Con l’entrata in vigore della nuova riforma in materia di famiglia, occorre redigere il piano genitoriale.
Cos’è un piano genitoriale?
Il piano genitoriale è un documento redatto (con l’aiuto di un avvocato esperto in diritto di famiglia o di un mediatore familiare) dai due genitori che hanno deciso di interrompere la convivenza e la propria relazione sentimentale.
E’ uno strumento efficacissimo per facilitare gli accordi sulla genitorialità
Il piano genitoriale è fondamentale per la gestione dei problemi che inevitabilmente si dovranno sostenere con l’altro genitore e per la cura e l’educazione dei figli dopo la separazione.
Un piano genitoriale ben scritto può fungere da mappa per la gestione del nucleo familiare post-separazione. Un buon piano genitoriale deve privilegiare il benessere dei figli e la tutela dei loro interessi.
Lo studio legale fornisce assistenza per separazione e divorzi in tutto il territorio nazionale.
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24 mar. 2025 • tempo di lettura 2 minuti
Uno dei temi ricorrenti nei contenziosi familiari riguarda la possibilità di far conoscere o meno il nuovo/a partner ai propri figli.Al riguardo, va precisato che non c’è nessuna norma di legge che impedisca alla madre o al padre di presentare ai figli il nuovo partner. Ciò significa che nulla vieta al nuovo partner di trascorrere del tempo con i figli del suo compagno. Recentemente, la Corte di Cassazione (Cass. 11448/2017) ha stabilito che non è giustificato il divieto per la nuova compagna di incontrare i figli della coppia quando sussiste una relazione stabile ed equilibrata. Sulla stessa scia si colloca il Tribunale di Milano (Trib. Milano 18.01.2017), secondo cui "in assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale". In linea del tutto astratta, però, è possibile che uno dei due ex coniugi possa avanzare comunque apposita richiesta al giudice, il quale potrà disporre una limitazione alla frequentazione dei nuovi compagni solo nel caso in cui, dopo un’attenta analisi della situazione (magari anche attraverso perizia), sia evidente che il nuovo compagno nuoce gravemente al benessere psico-fisico dei figli o lede la loro sensibilità. Al momento, è impossibile prevedere una casistica al riguardo. Ed invero, l'art. 337 - ter c.c. afferma che“…il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa…”. Secondo gli Ermellini, al riguardo è necessario un rigoroso controllo e valutazione ponderata su tutte quelle restrizioni, in riferimento al diritto di visita, che rischiano di alterare le relazioni familiari e mettere fine al rapporto genitore-figlio. A titolo esemplificativo, un eventuale divieto di frequentazione deve essere valutato dal Giudice in relazione al caso di specie. Tale divieto potrà essere emesso qualora venga accertato, anche attraverso una perizia, che il nuovo compagno rappresenta un problema in grado di nuocere gravemente alla salute psico-fisica del figlio o possa ledere in qualsiasi modo la sensibilità dello stesso.Viene, poi, da chiedersi se sia possibile inserire negli accordi di spearazione o divorzio alcune clausole che vietano all'atro coniuge la frequentazione dei figli con il nuovo partner. Tali clausole, è bene ribadirlo, non costituiscono un obbligo giuridico ma corrispondono ad un mero obbligo morale che, se violato, non comporta alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio.In ogni caso riteniamo opportuno sottolineare che in tali situazioni gli unici parametri da consigliare sono il buon senso e, soprattutto, il child's best interest, che deve rappresentare l'unico ed immutabile punto di riferimento per le ex coppie.
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6 mar. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
Niente assegno divorzile all’ex moglie se il nuovo compagno è divenuto un riferimento per suo figlio. Si pone, pertanto, il problema giuridico di valutare la relazione tra i figli e i nuovi partner dei genitori. Al riguardo, questa recentissima sentenza di Cassazione assume un ruolo fondamentale nel dirimere tale vexata quaestio che occupa quotidianamente l'attività di ogni avvocato matrimonialista/divorzista. Secondo la Cassazione, se il nuovo compagno dell’ex moglie è divenuto riferimento per il figlio di quest’ultima, la stessa non ha diritto all’assegno divorzile. Secondo la Suprema Corte, infatti, il divenire punto di riferimento per il figlio della propria compagna è un dettaglio, di per sé, idoneo a riconoscere stabilità alla nuova relazione sentimentale della donna, circostanza la quale comporta il venire meno del diritto all’assegno di divorzio per l’ex coniuge. Nel caso di specie, la solidità del rapporto tra il minore ed il compagno della madre, riscontrata nelle consulenze tecniche d’ufficio effettuate nel corso dei vari gradi di giudizio, ha appurato senza ombra di dubbio la convivenza di fatto tra l’ex moglie ed il nuovo compagno della stessa, dato il coinvolgimento del figlio nella nuova coppia. Proprio tale rapporto del minore con il nuovo compagno della donna è stato valutato come sintomatico della saldezza e stabilità del nuovo rapporto e della esistenza della coppia di fatto e, quindi, del venir meno del diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile. La decisione degli Ermellini (Cass. Civ. Sez I Ord. 31.01.2023, n. 2840) appare pienamente condivisibile da un punto di vista giuridico, in quanto - per lo meno - contribuisce a ridimensionare notevolmente l'istituto del mantenimento, oramai inadeguato alle nuove realtà sociali italiane.
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1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Un'importante problematica che spesso coinvolge gli acquirenti degli immobili e gli operatori del settore è rappresentata dal diritto dell'agente immobiliare alla provvigione in presenza di clausole cd. "salvo approvazione mutuo", nell'ipotesi in cui il mutuo non dovesse poi essere concesso.A tal fine è di fondamentale importanza individuare la tipologia di clausola inserita nella proposta di acquisto, potendo essere una clausola "sospensiva" o "risolutiva" degli effetti della proposta stessa.In presenza di una clausola sospensiva: gli effetti della proposta restano sospesi fino all'approvazione del mutuo per cui, anche qualora questa dovesse essere accettata dalla controparte contrattuale, non sarà produttiva di effetti e di conseguenza il diritto alla provvigione non si potrà considerare maturato. In presenza di una clausola risolutiva: la proposta una volta accettata produce integralmente i propri effetti, per cui, il diritto alla provvigione dell'agente sorge già con l'accettazione delle proposta da parte del venditore (salvo diverso accordo tra le parti), per cui l'evento che porta alla risoluzione della proposta (come ad esempio la mancata approvazione del mutuo) non fa venir meno il diritto dell'agente al proprio compenso.A prescindere dalla presenza di una clausola sospensiva o risolutiva (come potrebbe essere la clausola "salvo approvazione mutuo"), l'art. 1757 c.c. prevede che il mediatore ha comunque diritto alla provvigione anche se l'accordo tra le parti fosse annullato o rescisso, se il mediatore non conosceva la causa invalidante. Tendenzialmente invece la nullità dell'accordo tra acquirente e venditore è in grado di travolgere anche la provvigione dell'agente.Avv. Ruggiero GorgoglioneWR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.comwravvocati@gmail.com+393397007006
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15 set. 2026 • tempo di lettura 3 minuti
Il principio di bigenitorialità costituisce uno dei pilastri portanti del moderno diritto di famiglia, configurandosi non già come un mero diritto soggettivo in capo ai genitori, bensì come un diritto fondamentale del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali. Tale principio, ampiamente riconosciuto a livello internazionale e recepito dal legislatore nazionale, impone all'ordinamento di apprestare tutele concrete contro ogni condotta finalizzata a recidere o compromettere il legame del figlio con uno dei genitori, in particolare nei contesti di separazione altamente conflittuale.Con l'ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione affronta con rigore il fenomeno delle dinamiche manipolatorie poste in essere da un genitore ai danni del minore. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una madre che aveva attuato condotte ostruzionistiche e manipolative sistematiche, volte a porre il figlio adolescente in contrasto con la figura paterna.La decisione si segnala per la fermezza della sanzione civilistica applicata: la perdita non solo del collocamento del minore (trasferito presso il padre), ma dello stesso affidamento condiviso. Il Giudice di legittimità ha ritenuto che la persistenza della condotta manipolativa, rimasta immutata nonostante i precedenti provvedimenti giudiziari, dimostrasse l'inidoneità genitoriale della madre, in quanto incapace di salvaguardare l'interesse superiore del figlio.Uno degli aspetti di maggior rilievo dottrinale dell'ordinanza risiede nella delimitazione del valore giuridico da attribuire alle dichiarazioni del minore (nella specie, infradodicenne). La Cassazione chiarisce che l'ascolto del minore e le volontà da questi espresse – anche laddove apparentemente sorrette da maturità e consapevolezza – non possono assurgere a parametro esclusivo e assoluto per la decisione giudiziale.In presenza di un quadro familiare patologico, caratterizzato da condizionamenti psicologici e pressioni esplicite o implicite, il rifiuto manifestato dal figlio nei confronti di un genitore deve essere sottoposto a un vaglio critico rigoroso. Il giudice di merito ha il dovere di indagare la genuinità di tale rifiuto, al fine di verificare se esso sia espressione di una libera scelta o, al contrario, il prodotto di un conflitto di lealtà generato dal genitore manipolatore.La pronuncia in commento si pone in perfetta armonia con l'orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU). La giurisprudenza convenzionale ha più volte ribadito che l'opinione del minore non gode di un'immutabilità assoluta e non può tradursi in un "diritto di veto incondizionato" capace di paralizzare il diritto di visita e di contatto del genitore non collocatario.L'allineamento all'articolo 8 della Convenzione CEDU impone che le decisioni dei tribunali nazionali non si appiattiscano acriticamente sulle dichiarazioni del minore qualora emerga l'incapacità dello stesso di esprimere desideri liberi da condizionamenti. Una decisione basata su una volontà distorta dalla manipolazione violerebbe l'obbligo dello Stato di garantire il rispetto della vita familiare di entrambe le parti.L'analisi del provvedimento non può prescindere da una riflessione sul ruolo degli operatori del diritto e dei consulenti tecnici (CTU). La manipolazione del minore si configura come una forma di violenza psicologica endofamiliare di eccezionale gravità.Di conseguenza, i professionisti coinvolti a vario titolo nei procedimenti di separazione sono chiamati a una rigorosa osservanza dei doveri deontologici ed etici. Sposare acriticamente strategie processuali fondate sulla demonizzazione dell'altro genitore, o strumentalizzare il disagio del minore per fini economici o ideologici, rappresenta una deviazione funzionale dalla missione sociale della giustizia minorile e un concorso nell'alimentare la frattura del legame genitoriale.In conclusione, l'ordinanza n. 20033/2026 della Corte di Cassazione segna un punto di svolta nell'evoluzione del diritto di famiglia italiano. Essa riafferma che il superiore interesse del minore si realizza non già assecondando passivamente ogni sua manifestazione di volontà, bensì tutelando il suo diritto biologico e psicologico alla bigenitorialità. La punizione severa delle condotte manipolative, attuata mediante l'inversione del collocamento e la revisione del regime di affido, risponde alla necessità di sanzionare l'abuso della responsabilità genitoriale e di restituire ai minori la serenità necessaria per una crescita equilibrata, libera da condizionamenti e strumentalizzazioni.
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