La nuova riforma e il piano genitoriale

Avv. Eleonora  Zito

Avv. Eleonora Zito

Pubblicato il 26 apr. 2023 · tempo di lettura 1 minuti

Con l' entrata in vigore della nuova riforma . Richiedi assistenza separazione e divorzi ed anche per redigere il piano genitoriale nel caso di figli minori.

Con l’entrata in vigore della nuova riforma in materia di famiglia, occorre redigere il piano genitoriale.

Cos’è un piano genitoriale?

Il piano genitoriale è un documento redatto (con l’aiuto di un avvocato esperto in diritto di famiglia o di un mediatore familiare) dai due genitori che hanno deciso di interrompere la convivenza e la propria relazione sentimentale.

E’ uno strumento efficacissimo per facilitare gli accordi sulla genitorialità

Il piano genitoriale è fondamentale per la gestione dei problemi che inevitabilmente si dovranno sostenere con l’altro genitore e per la cura e l’educazione dei figli dopo la separazione.

Un piano genitoriale ben scritto può fungere da mappa per la gestione del nucleo familiare post-separazione. Un buon piano genitoriale deve privilegiare il benessere dei figli e la tutela dei loro interessi.

Lo studio legale fornisce assistenza per separazione e divorzi in tutto il territorio nazionale.

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Un tema da sempre dibattuto e controverso riguarda il diritto/dovere in capo ai genitori di garantire ai figli un buon rapporto con l'ex coniuge, facendo in modo che gli stessi mantengano un'immagine positiva dell'altro genitore.Spesso, purtroppo, ciò non succede. Quid iuris se si verifica una tale situazione? Esemplare è, al riguardo, la decisione del Tribunale di Roma (Tribunale di Roma n. 18799/2016), con la quale una madre è stata condannata a risarcire all’ex marito la somma considerevole di € 30.000,00 per non avere garantito il recupero del rapporto di questi con il figlio, avendo la stessa screditato continuamente il padre agli occhi del minore. Ed invero, come precedentemente sottolineato, ogni genitore, dopo la separazione o il divorzio, deve consentire che i figli mantengano con l’altro un buon rapporto e ne conservino una immagine positiva, per garantirne la crescita equilibrata. In caso contrario, chi non ottempera può essere condannato al risarcimento dei danni ex art. 709-ter c.p.c. in favore dell’altro genitore alienato. Tale somma, da decidersi sempre nel caso concreto, tenendo conto della gravità dei fatti e delle capacità economiche delle parti in causa, ha soprattutto una funzione di monito e di deterrente al tempo stesso, in quanto l’obiettivo del giudice è, nel caso di specie, quello di garantire "la cessazione del protrarsi dell’inadempimento degli obblighi familiari, poiché gli stessi per la loro natura personale sono di per sé incoercibili e non sono suscettibili di esecuzione diretta".Nel caso concreto sottoposto all’esame del Tribunale di Roma, la madre avrebbe dovuto agire in maniera tale da consentire al figlio di recuperare il ruolo del padre, al fine di garantire la tutela della bigenitorialità, mentre la donna non aveva fatto altro che ostacolare agli incontri programmati tra padre e figlio ed impedire il funzionamento dell’affido condiviso con comportamenti di discredito della figura paterna.La decisione dei Giudici Romani appare pienamente condivisibile, soprattutto in relazione alla funzione di monito e di deterrente assegnata alla condanna in questione.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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15 nov. 2021 tempo di lettura 3 minuti

Gli accordi tra i soci che si pongono al di fuori dal contratto sociale sono definiti “patti parasociali”: rispondono agli interessi più vari e si caratterizzano per essere pattuizioni a cui la società rimane totalmente estranea.Tuttavia, nella prassi è sorta l’esigenza dei soci di realizzare un collegamento tra lo statuto sociale e i patti parasociali da essi conclusi: ma come? e ciò è compatibile con il diritto societario?1. Cosa sono i patti parasociali.2. Qual è la loro efficacia nei confronti della società.3. La clausola statutaria che limita la circolazione delle partecipazioni alla preventiva adesione dell’acquirente a un patto parasociale: efficacia reale a un patto parasociale?1- Cosa sono i patti parasociali.I patti parasociali sono accordi tra soci, o tra soci e terzi, stipulati a làtere del contratto sociale, ossia non consacrati nell’atto costitutivo (per questo “para” sociali).Mediante i suddetti patti, i paciscenti si obbligano a tenere un determinato comportamento nella società o verso la società. In base al comportamento da tenere si possono, ad esempio, distinguere:Sindacati di voto, con cui i soci si impegnano a concordare preventivamente come votare in assemblea. Sindacati di blocco, con cui i soci si obbligano a non vendere le proprie partecipazioni per un periodo di tempo o a sottoporre il trasferimento ad un gradimento o prelazione del sindacato. Sindacati di controllo, con cui i soci si accordano su come esercitare la loro influenza dominante nella società. Da un punto di vista prettamente giuridico, i patti in oggetto si configurano come contratti plurilaterali collegati in via unilaterale con il contratto sociale, poiché le vicende della società incidono sugli accordi dei soci, mentre il contratto sociale è assolutamente indifferente alle vicende modificative dei patti.Il legislatore non fornisce una definizione, ma all’art. 2341 bis c.c. e all’art. 122 bis T.U.F. (per le società quotate) ne disciplina la durata e la pubblicità. Tale regolamentazione ha affermato l’ammissibilità dei patti parasociali che, prima della riforma del diritto societario del 2003, era fortemente discussa. 2 - Qual è la loro efficacia nei confronti della società.Come detto i patti parasociali si collocano al di fuori dell’atto costitutivo, pertanto, a differenza dei patti “sociali”, non hanno efficacia reale bensì efficacia obbligatoria: essi non vincolano i soci presenti e futuri, ma solo i soci paciscenti.Pertanto, se un socio non rispetta il patto, ad esempio non vota in assemblea secondo quanto prestabilito, sarà tenuto a risarcire il danno agli altri soci aderenti, ma, nei confronti della società, la delibera adottata sarà valida ed efficace. 3 - La clausola statutaria che limita la circolazione delle partecipazioni alla preventiva adesione dell’acquirente a un patto parasociale: efficacia reale a un patto parasociale?Nella prassi è sorta l’esigenza di collegare i patti parasociali allo statuto sociale, tanto che i notai milanesi si sono interrogati circa la validità di una clausola statutaria che subordini l’ingresso in società di un terzo-acquirente all’adesione ad un patto parasociale, giungendo ad una risposta positiva.Nella Massima n. 194 del Consiglio Notarile di Milano, si precisa che una clausola siffatta debba fare riferimento ad un patto parasociale noto alla società, conosciuto dall’organo amministrativo e comunicato al terzo acquirente, e che il suo richiamo nello statuto non comporta l’attribuzione di un’efficacia reale. Ciò che è opponibile ai terzi è la sola “regola statutaria” che subordina l’efficacia del trasferimento all’adesione al patto, mentre le disposizioni contrattuali in esso contenute (fuori dallo statuto sociale) mantengono la natura di clausole para-sociali. La loro violazione da parte del nuovo socio-aderente non acquisterebbe rilievo “reale” nei confronti della società, potendo essere solo fonte di rimedi risarcitori da parte dei contraenti eventualmente danneggiati. Non si rende obbligatorio il rispetto del patto parasociale, ma solo la sua adesione. Editor: dott.ssa Flavia Carrubba

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Adozione mite da parte dei nonni: quando è possibile?

22 ott. 2024 tempo di lettura 2 minuti

Nell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei minori quali soggetti più deboli della struttura familiare, i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale.Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all’adozione da parte dei nonni. Al riguardo, la Corte di Cassazione (Cass. 23173/2023) ha sottolineato che, in materia di adozione in casi speciali, ai sensi dell’art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, ai parenti entro il quarto grado del minore, i quali prestino a quest’ultimo l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire e risultino all’uopo idonei, è consentita la possibilità dell’adozione c.d. mite, e ciò in conformità al principio ispiratore di tutta la disciplina, finalizzato all’effettiva realizzazione del preminente interesse del minore, da valutarsi, secondo l’evoluzione del diritto vivente, con riguardo all’esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che già si prendono cura di lui e di garantirgli una tutela giuridica più incisiva, corrispondente alla condizione dell’adottato in casi particolari, che è equiparabile allo “status” di figlio minore.La decisione è giunta alla fine di un travagliato percorso giudiziale di merito, ha ribaltato l'orientamento del Tribunale per i minorenni di Roma, in base al quale era ostativa a tale forma di adozione la previsione di cui all'art. 44 lett. a) l. n. 183/1984, secondo cui il minore può essere adottato da persone unite da vincolo di parentela fino al sesto grado, ma solo nel caso in cui l'adottando sia orfano di padre e di madre. Da qui, il ricorso per cassazione promosso dai nonni e la su riportata decisione, che appare pienamente condivisibile, in quanto tiene conto del supremo interesse del minore e, nello stesso tempo, cerca di salvaguardare i legami di sangue che, ovviamente, rappresentano un indelebile collante nei rapporti familiari.Un passo avanti nell'adeguamento del diritto vigente alle sempre più complesse e sfaccettate vicende familiari che caratterizzano i nostri tempi.

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Assemblea su Zoom? L’art. 106 del Decreto Cura-Italia

8 apr. 2021 tempo di lettura 4 minuti

Se le videochiamate tra amici e le riunioni di lavoro su Zoom sono diventate “mainstream” in questo periodo di pandemia, lo stesso è accaduto anche per le assemblee societarie. Per quest’ultime è stato però necessario prevedere una norma ad hoc: l’art. 106 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020. L’art. 106 – la cui efficacia è stata prorogata più volte, da ultimo al 31 luglio 2021 con il Decreto milleproroghe n. 51/2021 – consente alle società di capitali di poter convocare assemblee totalmente a distanza. Qual è stata la novità? È auspicabile un cambiamento anche per le future assemblee post-covid? 1. Cosa prevede l’art. 106 del Decreto Cura-Italia2. Cos’è previsto dal Codice Civile3. Post Covid-19? 1 - Cosa prevede l’art. 106 del Decreto Cura-ItaliaIn tema di società di capitali, una delle novità più rilevanti del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è stato l’art. 106, comma 2.Emanato al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 e di attuare misure di distanziamento sociale, l’art. 106 consente alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, e alle società cooperative e mutue assicuratrici di prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio ed anche se lo statuto sociale contenga disposizioni contrarie.  Ad oggi e sino al 31 luglio 2021, le società predette possono convocare assemblee totalmente in videoconferenza, purché i collegamenti telematici consentano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.L’assemblea full audio-video conference – che trova origine nell’inciso “anche esclusivamente” dell’art. 106 – si caratterizza per la totale assenza fisica di tutti (tutti!) i partecipanti: il presidente, il segretario verbalizzante e i soci, che intendono partecipare all’assemblea, possono soltanto collegarsi da remoto.Difatti, come osserva la più attenta dottrina, in questa modalità non esiste un luogo fisico di convocazione.L’assemblea è totalmente online e il luogo dove si svolge diventa la piattaforma di comunicazione utilizzata: ad esempio il link di Zoom o il gruppo su Skype o su WhatsApp denominato ad esempio “Assemblea della società X S.p.A. del giorno Y”, insomma un luogo virtuale.2 - Cos’è previsto dal Codice CivileLa partecipazione dei soci in assemblea con mezzi di telecomunicazione è espressamente disciplinata dal Codice Civile: l’art. 2370 co. 3 c.c., in tema di S.p.A., permette infatti la partecipazione a distanza dei soci purché ciò sia espressamente previsto da apposite clausole dello statuto della società.Tuttavia, l’orientamento nettamente prevalente interpreta la disciplina codicistica nel senso di ritenere che, nonostante la partecipazione facoltativa dei soci mediante mezzi di telecomunicazione, nel luogo di convocazione, che deve essere obbligatoriamente indicato nell’avviso ex art 2366 co. 1 c.c., devono in ogni caso essere presenti sia il presidente dell’assemblea sia il segretario verbalizzante.  Quindi, differentemente dall’assemblea prevista dall’art. 106 del Decreto, è necessario che vi sia un luogo fisico di convocazione e che nel medesimo si trovino il presidente ed il segretario, al fine di garantire a ciascun socio il diritto soggettivo di partecipare all’assemblea. La presenza fisica del presidente e del segretario garantisce che, qualora un socio non riesca a collegarsi o intenda non partecipare da remoto, ma di persona, possa farlo recandosi presso il luogo indicato nell’avviso. Ne consegue che, ad oggi, il Codice Civile non consente assemblee societarie esclusivamente virtuali, cioè quelle, ad esempio, su Zoom dove tutti sono collegati da casa. 3 - Post Covid-19?Post Covid-19 ritornerà ad applicarsi il codice civile, nei termini sopra precisati. Ma non è forse un passo indietro? In un panorama in continua evoluzione, ove la “socialità”, in qualunque forma intesa, è sempre più legata all’utilizzo di nuove tecnologie, la disciplina societaria potrebbe ritenersi, sul punto, inadeguata?Tale circostanza è stata, forse, avvertita anche dalla dottrina e dalla prassi, tanto che il Consiglio Notarile di Milano nella Massima n. 187, pubblicata in data 11 marzo 2020 (sei giorni prima del Decreto Cura-Italia!), ha affrontato proprio la questione dell’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ed in particolare della presenza fisica “minima e necessaria” in assemblea. I notai milanesi sono giunti ad affermare che, qualora sia consentito l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e qualora si tratti di assemblea convocata in un luogo fisico, è sufficiente la presenza nel luogo di convocazione del solo segretario o, nel caso di verbalizzazione mediante atto pubblico, del notaio, ben potendo il presidente svolgere la funzione di direzione dei lavori assembleari “a distanza”.  Seguendo l’interpretazione proposta dalla massima, sarebbe allora possibile per le società di capitali convocare – anche “post pandemia” e quindi in assenza dell’art. 106 del D.L.18/2020 - assemblee alle quali sia soci e che il presidente possono partecipare a distanza, tranne il soggetto verbalizzante che, dovrà essere nel luogo fisico della riunione indicato nell’avviso di convocazione.Editor: dott.ssa Flavia Carrubba

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