Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
Niente assegno divorzile all’ex moglie se il nuovo compagno è divenuto un riferimento per suo figlio. Si pone, pertanto, il problema giuridico di valutare la relazione tra i figli e i nuovi partner dei genitori. Al riguardo, questa recentissima sentenza di Cassazione assume un ruolo fondamentale nel dirimere tale vexata quaestio che occupa quotidianamente l'attività di ogni avvocato matrimonialista/divorzista.
Secondo la Cassazione, se il nuovo compagno dell’ex moglie è divenuto riferimento per il figlio di quest’ultima, la stessa non ha diritto all’assegno divorzile.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il divenire punto di riferimento per il figlio della propria compagna è un dettaglio, di per sé, idoneo a riconoscere stabilità alla nuova relazione sentimentale della donna, circostanza la quale comporta il venire meno del diritto all’assegno di divorzio per l’ex coniuge.
Nel caso di specie, la solidità del rapporto tra il minore ed il compagno della madre, riscontrata nelle consulenze tecniche d’ufficio effettuate nel corso dei vari gradi di giudizio, ha appurato senza ombra di dubbio la convivenza di fatto tra l’ex moglie ed il nuovo compagno della stessa, dato il coinvolgimento del figlio nella nuova coppia. Proprio tale rapporto del minore con il nuovo compagno della donna è stato valutato come sintomatico della saldezza e stabilità del nuovo rapporto e della esistenza della coppia di fatto e, quindi, del venir meno del diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile.
La decisione degli Ermellini (Cass. Civ. Sez I Ord. 31.01.2023, n. 2840) appare pienamente condivisibile da un punto di vista giuridico, in quanto - per lo meno - contribuisce a ridimensionare notevolmente l'istituto del mantenimento, oramai inadeguato alle nuove realtà sociali italiane.
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24 mar. 2025 • tempo di lettura 3 minuti
Spesso si sente parlare di affidamento paritetico, ma non a tutti è ben chiaro il significato e la portata di un tale concetto. Oggi vogliamo approfondire tale problematica alla luce di recenti statuizioni giurisprudenziali.Preliminarmente, occorre chiedersi se, da un punto di vista giurisprudenziale e, soprattutto, umano sia possibile permettere ad un minore di vivere alternativamente col padre e con la madre. La Giurisprudenza appare profondamente divisa sul punto: alcuni Tribunali sembrano accordarla "laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc...)” (Trib. Catanzaro, 28 /02/ 2019 n. 443). Al riguardo, si osserva che il collocamento del minore presso entrambi i genitori, in modo paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle esigenze della figlia (Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447).Recentemente, il Tribunale di Palermo, con una storica sentenza (Trib. Palermo, 26/01/2024) ha dato un'interpretazione particolare ed interessante, stabilendo che “l’articolo 337 ter del codice civile non si riferisce esclusivamente all’affidamento legale condiviso ma anche alla custodia fisica condivisa, lasciando quindi propendere per la preferibilità del collocamento paritetico” ed accogliendo in tal modo le richieste formulate dallo stesso minore capace di discernimento. La decisione ha fatto molto discutere non solo perché per la prima volta, in Sicilia i giudici hanno riconosciuto l’affidamento paritario, ma anche e soprattutto perché la decisione è stata motivata con un'interpretazione estensiva dell'art. 337 c.c., aprendo e porte ad un dibattito dottrinario e giurisprudenziale che non accennerà a placarsi nei mesi a venire.Parimenti, però, alcuni Giudici di merito hanno rilevato che " la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680) In altre parole, l'affido paritetico "non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680). Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 24 febbraio 2023, N. 5738) ha sottolineato che "le statuizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, non possono fondarsi su una ratio implicita o essere desunto per relationem come effetto automaticamentediscendente da altre disposizioni giudiziali quali quella sul diritto di visita paritetico, richiedendouna specifica ed autonoma valutazione dell’interesse del minore in relazione alla sua adozione e al suo contenuto prescrittivo". Questo è, appunto, ciò che noi abbiamo sempre sostenuto sia nelle aule di Tribunale che nei dibattiti dottrinari cui siamo intervenuti. In altre parole, solo in casi concreti e specifici l'affido paritetico può essere disposto e, in ogni caso, a condizione che esso soddisfi i reali interessi del minore, e non, invece, il desiderio degli ex partner. Resta da vedere se questo orientamento di parte della Giurisprudenza di merito e di legittimità verrà condiviso unanimemente. L'affido condiviso, poi, comporta anche interessanti conseguenze in merito all'assegno di mantenimento. Di questo, però, ce ne occuperemo in altra sede.
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1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
In tema di Superbonus ci si interroga sulla legittimità della delibera adottata con la maggioranza prevista dal Decreto Rilancio in materia di Superbonus per la realizzazione di un impianto centralizzato di acqua calda in un edificio in cui sono già presenti impianti autonomi. Si ritiene innanzitutto che un’opera centralizzata in luogo di quella privata sia anch’essa lesiva della proprietà privata, richiedendo quindi il consenso espresso del singolo proprietario, per cui ad avviso dello scrivente non si potrà imporre al singolo proprietario la rimozione del proprio impianto. Sull’illegittimità della delibera di realizzazione di impianti di acqua calda centralizzata in luogo di quelli autonomi si è altresì espresso il Tribunale di Milano (ordinanza Collegiale del 30.9.2021 R.G. 35338/2021) ritenendo che, qualora la spesa per l’impianto sia da dividersi tra tutti i condomini (per cui l’impianto sarà di proprietà di tutti), considerato che l’installazione centralizzata interessa le parti comuni, ciò comporterebbe di fatto la costituzione di un diritto reale sul fondo comune, per cui è necessario il consenso unanime di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1108 III co. c.c. Da ciò ne discende che la delibera adottata in merito senza il consenso di tutti i condomini è illegittima. Avv. Ruggiero GorgoglioneWR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.comwravvocati@gmail.com+393397007006
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5 mag. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
Alla morte del congiunto, il coniuge superstite ha diritto di continuare a vivere nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano. Ma se la casa è in comproprietà con un soggetto terzo, tali diritti sono comunque riconosciuti? La Cassazione ribadisce di no.1. Il diritto di abitazione e di uso ex art. 540, comma 2, c.c.2. La ratio. 3. Un caso particolare: la casa familiare in comproprietà con soggetti terzi.1 - Il diritto di abitazione e di uso ex art. 540, comma 2, c.c.Il coniuge è un soggetto legittimario, cioè quel membro della famiglia, insieme ai figli e agli ascendenti, a cui l’ordinamento accorda una particolare tutela in sede ereditaria, riconoscendogli la partecipazione necessaria alla successione del marito o della moglie, la cd. quota di legittima.Al coniuge, inoltre, a differenza degli altri legittimari, oltre alla quota di legittima predetta spettano anche il diritto di continuare a vivere nella casa adibita a residenza familiare e il diritto di usare i beni mobili che la corredano, secondo quanto stabilito dell’art. 540 comma 2 del Codice civile.I diritti in oggetto sono assegnati al coniuge, alla morte del congiunto, a mezzo di due legati ex lege: attribuzioni patrimoniali a titolo particolare che trovano la propria fonte nella legge e non nella volontà del defunto. Essi, come tutti i legati, comportano che il coniuge divenga titolare di tali diritti sin dall’apertura della successione, senza bisogno di alcuna accettazione. Anche nel caso in cui la casa adibita a residenza familiare venga lasciata per testamento o attribuita per divisione ad un altro soggetto, essa sarà comunque gravata dal diritto di abitazione ed uso del coniuge, il quale non potrà cederlo, ma goderne per tutta la durata della sua vita, salvo rinuncia.2 - La ratio. Perché il legislatore ha previsto tale attribuzione aggiuntiva? La ragione sottesa è facile da comprendere, si vuole salvaguardare il coniuge sul piano patrimoniale ed etico-sentimentale evitandogli di cercare un nuovo alloggio e compromettere così la stabilità delle abitudini di vita. Inoltre, tramite l’utilizzo dello strumento del legato, che, come detto, consente un riconoscimento immediato dei diritti, il Legislatore garantisce al congiunto superstite di rimanere sempre all’interno dell’abitazione ed evitare che lo stesso debba uscirne per poi rientrare solo al momento della divisione ereditaria (che potrebbe arrivare dopo molto tempo!).3 - Un caso particolare: la casa familiare in comproprietà con soggetti terzi.Il legislatore stabilisce che al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano “se [la casa familiare e i beni sono] di proprietà del defunto o comuni”.La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sull’interpretazione del termine “comune”, cioè si sono chieste se i diritti in oggetto vadano riconosciuti al coniuge anche nel caso in cui lo stato di comproprietà non sia tra gli stessi coniugi, ma con un soggetto terzo.Per intenderci, se Tizio e Caia sono coniugati e vivono in una casa familiare di proprietà di Tizio e Mevio, alla morte di Tizio, la moglie Caia godrà dei diritti ex art. 540, comma 2, c.c.?Sul punto abbiamo due opposte teorie, l’una che risponde positivamente l’altra in senso negativo. Ebbene, ad oggi, l’opinione prevalente in dottrina e ribadita da una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 15000 del 28 maggio 2021) afferma che, nel caso in cui la casa familiare sia in comunione con un terzo, al coniuge non spettano i diritti di uso e abitazione. Si ritiene che in questo caso non sarebbe realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il pieno godimento del bene oggetto del diritto.Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
22 mar. 2023 • tempo di lettura 8 minuti
La responsabilità all'intero del codice civile indica un regime tradizionalmente ripartito a seconda che si tratti di responsabilità contrattuale, ossia conseguente alla violazione di obbligazioni di fonte negoziale, ovvero di responsabilità extracontrattuale o aquiliana, associata al compimento da parte del soggetto agente di un fatto illecito produttivo di danno ingiusto e dunque fonte di obbligazione risarcitoria.A ragione di ciò, l'art. 1173 c.c. individua le fonti delle obbligazioni nel contratto, fatto illecito ed in qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrle, in conformità all'ordinamento. Con ciò, la norma citata accoglie un sistema aperto di fonti, discostandosi dalla quadripartizione rinvenibile nel Corpus Iuris Civilis dell'Imperatore bizantino Giustiniano, che all'uopo distingueva infatti i contratti e i quasi contratti dai delitti ed i quasi delitti, tutti fonti di obbligazioni.Le variae causarum figurae, di gaiana memoria, suggellano un sistema tendenzialmente aperto, che quindi ammette fonti cc.dd. atipiche delle obbligazioni civili.La responsabilità da contatto sociale rientra nell'alveo di responsabilità contrattuale, intesa quale conseguenza dell'inosservanza di obbligazioni di matrice negoziale appunto, ma nello stesso tempo se ne discosta per via dell'assenza di un contratto corrente tra le parti.La caratteristica fondamentale della responsabilità da contatto sociale consiste, dunque, nella relazione giuridica che sorge e che risulta priva di obblighi di prestazione, ma connotata da obblighi di protezione che vanno oltre il generico divieto del neminem laedere, assumendo un contenuto, oltreché negativo, anche positivo.Nell’affermare che qualsiasi fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, la norma di cui all’art. 2043 c.c. altro non fa che richiamare il fatto illecito civile sulla falsariga del reato, tanto da prendere in prestito dal diritto penale alcune nozioni rinvenibili all’interno del codice Rocco del 1930, quale la nozione di colpa, intesa come negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ex art. 43 n. 3 c.p.Un altro elemento mutuato dal codice penale, e che riguarda specificamente il fatto illecito aquiliano, è il nesso di causalità materiale, identificato nella relazione causale diretta fra la condotta del soggetto agente e l’evento dannoso che ne deriva, la cui nozione, appunto, si rinviene all’art. 40 c.p. secondo cui infatti “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato, che l’evento dannoso o pericoloso, da cui discende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.”Invero tale nozione è alla base della nota teoria condizionalistica, che tante questioni problematiche ha suscitato, specie con riferimento al pericolo di un regresso all’infinito: infatti, secondo la teoria in parola, per individuare il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento è necessario verificare, attraverso un giudizio prognostico, che la condotta posta in essere dall’agente abbia effettivamente costituito la condicio sine qua non dell’evento dannoso, come in concreto verificatosi tanto da escludere il nesso causale ove eventi sopravvenuti siano stati essi stessi sufficienti a determinare l’evento medesimo (art. 41 c.p.). Tale assunto potrebbe invero condurre a conclusioni aberranti, sino a comprendere nell’alveo della causalità diretta condotte remote, che però si assumono come presupposto dell’evento (come la madre dell’assassino per averlo messo al mondo).A ben vedere, come in ambito penale, così per quel che concerne il fatto illecito civile è necessario operare alcuni correttivi, come elaborati dalla migliore giurisprudenza di legittimità sul punto, in tema di causalità adeguata, che appunto tende a ricercare, nell’ambito dei presupposti astratti dell’evento dannoso, quelle condizioni che ne costituiscono in un rapporto causalmente orientato il fattore principale.Non si può non rinvenire in ogni caso nel principio di legalità uno degli aspetti differenziali di maggior momento tra il fatto illecito civile, produttivo di danno e perciò fonte di obbligazione risarcitoria, ed il reato. Tanto è vero che proprio in ossequio a quanto dispone l’art. 25, comma 2 Cost., nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato, con pedissequa tipicità delle fattispecie incriminatrici a rilevanza penale, rispetto al fatto illecito civile, appunto di per sé atipico.Dunque, la responsabilità da contatto sociale si pone quale species del più ampio genus della responsabilità ex art. 1218 c.c., con applicazione anche per tale regime di responsabilità del criterio di riparto dell’onere della prova più favorevole per il creditore danneggiato, che non dovrà dimostrare altro che la legittimità del titolo o della fonte del proprio diritto, essendo sempre sulla controparte l’onere della prova circa l’esatto adempimento ovvero l’impossibilità sopravvenuta di adempiere per causa a lui non imputabile. Tra gli altri benefici, normalmente connessi al regime di responsabilità in esame vi è senz’altro il termine di prescrizione del relativo credito decennale ordinario, anziché quinquennale breve.In tema di responsabilità sanitaria, la teoria del contatto sociale qualificato è stata al centro di una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha condotto gradualmente all’approvazione della c.d. Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che ha rivisto l’intero regime di responsabilità sanitaria, intesa come responsabilità gravante sui medici, personale infermieristico ed in genere operatori o professionisti sanitari, al fine di porre un argine alla pratica della c.d. medicina difensiva, che incide gravemente sull’ammontare complessivo della spesa pubblica sanitaria.Alla luce di ciò, l’intervento riformatore del 2017 ha inciso sul regime di responsabilità medica, mantenendo da un lato la disciplina della responsabilità contrattuale rispetto a talune fattispecie negoziali, come il contratto di ospedalità, che si possono ipotizzare nei rapporti tra il paziente e la struttura sanitaria, financo rispetto agli operatori che ivi prestano attività professionale. Al contrario, rispetto al medico od al singolo esercente professione sanitaria, si configura una fattispecie di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che il preteso danneggiato sarà vincolato all’ordinario regime di riparto dell’onere probatorio, normalmente riscontrabile in tema di responsabilità aquiliana, dovendo egli appunto dimostrare l’illiceità della condotta concretamente posta in essere dal preteso danneggiante, l’imputabilità della stessa almeno a titolo di colpa, se non addirittura a titolo di dolo, ed infine il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento dannoso, in combinato col nesso di causalità giuridica corrente tra l’eventus damni e le conseguenze concretamente risarcibili.A ciò si aggiunge il fatto che nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative o riabilitative, gli esercenti professione sanitaria sono tenuti a seguire le buone pratiche clinico-assistenziali, che vengono fissate a cadenza periodica sotto l’egida del Ministero della Salute ovvero, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali (art. 5 L. 24/2017).Da ciò, altresì, discende che tutte le strutture sanitarie devono obbligatoriamente munirsi di copertura assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e che il danneggiato, ovviamente in un’ottica altamente garantista, ha il diritto di agire per il risarcimento del danno direttamente nei confronti della Compagnia assicurativa, cui spetterà il diritto di rivalsa nei confronti della struttura o dell’ente assicurato.Il diritto di rivalsa è riconosciuto anche alla stessa struttura sanitaria che abbia assolto interamente l’obbligazione risarcitoria per malpractice del professionista che abbia operato al suo interno, sebbene, in tal caso, il risarcimento è limitato ai soli casi di dolo o colpa grave, con conseguenze esclusione di colpa lieve o lievissima. Per di più, in caso di colpa grave, la rivalsa a fronte dell’obbligo risarcitorio è limitato al triplo del maggior valore tra il reddito professionale conseguito dall’operatore nell’anno in cui si colloca la condotta lesiva e quelli conseguenti negli anni immediatamente precedente e successivo, sempre tenendo conto che l’azione di rivalsa della struttura medesima è soggetta al termine decadenziale di un anno dal pagamento.Dunque, nel campo della responsabilità sanitaria, e della responsabilità medica in particolare, l’operatività del regime della responsabilità da contatto sociale qualificato è stata progressivamente erosa dagli interventi normativi in materia. Un altro esempio tuttavia assai rilevante e frequente in tema di contatto sociale è ravvisabile nei rapporti tra i genitori esercenti potestà e l’insegnante operatore di un istituto scolastico, ove il figlio minore abbia riportato lesioni autoinflitte nel corso dell’attività scolastica e delle ore in cui è affidato alla sorveglianza dell’Istituto.Se da una parte, infatti, rispetto all’Istituto scolastico non può che inquadrarsi un regime di responsabilità contrattuale, in ragione del negozio concluso a seguito dell’accettazione della domanda di iscrizione del minore, dall’altra nel rapporto giuridico profilabile tra genitori ed insegnante, pur non essendoci alcun contratto corrente, lo stesso docente risponde altresì a titolo di responsabilità da contatto sociale qualificato, in ragione del particolare affidamento riposto dai genitori esercenti potestà nello svolgimento delle attività formative per le quali era stato assegnato alla vigilanza ed alla cura dell’insegnante stesso e per esso dell’Istituto cui appartiene.In tal senso, sicuramente, si permette ai soggetti anzidetti di beneficiare di un regime di responsabilità di maggior favore, almeno sul piano del riparto dell’onere probatorio, dovendosi escludere categoricamente che sia configurabile un regime di responsabilità extracontrattuale ovvero a carico dell’Istituto a titolo di responsabilità oggettiva per fatto altrui ex art. 2049 c.c. (in tema di responsabilità di padroni e committenti per i danni prodotti da domestici o commessi) ovvero ex art. 2048, c. 2 c.c. in tema di responsabilità dei precettori e maestri d’arte per i danni cagionati da fatto illecito dei loro allievi o apprendisti, che si avvicina al modello di responsabilità oggettiva aggravata per il semplice fatto che lo stesso codice ammette esonero di responsabilità ove provino di non aver potuto impedire l’evento (c.d. caso fortuito tale cioè da recidere qualsivoglia nesso causale).
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