Avv. Elisa Calviello
Un componente della famiglia che versa in uno stato di bisogno e che non è in grado di provvedere ai propri interessi o alle proprie necessità può chiedere al tribunale di obbligare gli altri componenti della sua famiglia, secondo un ordine stabilito dalla legge, a intervenire per prestare quanto necessario a soddisfare i bisogni essenziali (artt. 433 – 448 c.c.).
Il diritto agli alimenti ha una funzione e un contenuto più limitato rispetto a quello di mantenimento: include solo quanto è necessario per la vita di chi lo richiede, considerando la sua posizione sociale; si devono garantire solo i mezzi necessari alla sussistenza come il necessario per mangiare e una somma per pagare le spese essenziali per la casa.
Il fondamento dell’obbligo alimentare risiede, dunque, nella solidarietà familiare.
1. Chi può chiedere gli alimenti?
2. Chi è obbligato agli alimenti?
3. Come chiedere gli alimenti?
4. Quando cessa l’obbligo alimentare?
Il coniuge, i figli e gli altri componenti della famiglia legati da vincoli di parentela o affinità possono chiedere gli alimenti quando ricorrono le seguenti condizioni: a) si trovano in un reale stato di bisogno fisico o economico; b) non sono in grado di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento.
Le condizioni economiche rilevanti sono quelle attuali in quanto non si devono considerare le vicende future eventuali quale ad esempio la probabile riscossione di crediti.
Lo stato di bisogno sussiste quando un soggetto non è in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della propria vita quali il vitto, l’abitazione, il vestiario e le cure mediche, per mancanza di adeguate sostanze patrimoniali e involontaria mancanza di un reddito di lavoro.
Tale stato di bisogno deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo dispone, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.
Possono essere obbligati a prestare gli alimenti solo i soggetti che hanno un legale particolare con la persona incapace di provvedere alle proprie necessità, secondo il seguente ordine:
a) coniuge; b) figli, anche adottivi, e in loro mancanza, discendenti prossimi; c) genitori e, in loro mancanza, discendenti prossimi; d) generi e nuore; e) suocero e suocera; f) fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
L’obbligo sussiste anche: a) per le parti dell’unione civile; b) una volta cessata la convivenza di fatto, a carico del convivente nei confronti dell’altro che si trovi in uno stato di bisogno; c) a carico del soggetto beneficiato da una donazione, in caso di bisogno del donante.
Per chiedere gli alimenti il soggetto che versa in uno stato di bisogno deve promuovere un’azione giudiziale davanti al tribunale.
L’obbligazione alimentare è strettamente personale e la relativa azione può essere esercitata solo dal suo titolare o dal suo rappresentante legale; pertanto il genitore non può esercitare l’azione per gli alimenti spettanti al figlio maggiorenne, anche se questo convive con il genitore stesso.
La domanda si propone nei confronti degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 c.c e nel momento in cui chi chiede gli alimenti lo fa nei confronti di un obbligato in ordine successivo ha l’onere di dimostrare che gli obbligati di grado anteriore non hanno la possibilità economica di adempiere, in tutto o in parte, alla loro obbligazione e la sussistenza di condizioni economiche sufficienti nel soggetto che indica come obbligato.
Il soggetto chiamato a somministrare gli alimenti può liberarsi dall’obbligo provando che le proprie condizioni economiche non sono idonee a sopportare il carico degli alimenti.
Per accertare lo stato di bisogno del richiedente il tribunale può ordinare indagini presso istituti bancari e verifiche dei rapporti di conto corrente.
Il tribunale adotta la decisione sugli alimenti con sentenza e gli alimenti sono dovuti dal giorno dopo la domanda giudiziale, non sono dovuti, invece, gli alimenti per il passato: l’avente diritto non può chiedere la liquidazione degli alimenti per i mesi precedenti alla richiesta anche se in tali mesi versava in uno stato di bisogno.
Chi deve somministrare gli alimenti può scegliere se farlo mediante assegno periodico o accogliendo e mantenendo nella propria casa la persona che vi ha diritto.
L’obbligazione alimentare cessa nelle seguenti ipotesi: a) morte dell’obbligato; b) mutamento della situazione economica dell’obbligato o del soggetto avente diritto; c) annullamento del matrimonio; d) revoca dell’adozione; e) disconoscimento di paternità; f) revocazione della donazione per cause diverse dalla violazione dell’obbligo alimentare.
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29 set. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La contrattazione bancaria è sempre molto complessa. Il cliente è, generalmente, chiamato a sottoscrivere dei moduli prestampati, ricchi di clausole e condizioni di non facile e immediata comprensione. Per tale ragione, molto spesso si finisce per accettare condizioni svantaggiose, nell'errata convinzione di non avere altra scelta.Ecco, quindi, un rimedio a tale problema: conoscere i tassi di interesse e sapere quale sia quello rivelatore della convenienza del contratto.Molto spesso, infatti, indotti anche da un'errata pubblicità, si ritiene che il tasso cui riferirsi per valutare il costo del contratto che si vuol sottoscrivere, mutuo-finanziamento-credito al consumo-, sia il TAN (tasso annuo di interesse nominale).In verità, il tasso da tenere sotto controllo è il TAEG (tasso annuale effettivo globale), che ha la funzione di indicazione di costo globale del contratto, espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Il TAEG, essendo un indicatore sintetico del costo totale del credito, si compone sia degli interessi, che del costo di tutti gli ulteriori elementi accessori connessi al contratto, cioè quegli oneri che l'istituto di credito pone a carico del cliente come condizione per la stipula (ad esempio le assicurazioni o altre garanzie richieste dalla banca).E' necessario che il cliente venga posto nelle condizioni di conoscere il TAEG del proprio contratto, prima della sua sottoscrizione e in modo chiaro e preciso.Tale indicatore, infatti, è il solo che consente un reale raffronto tra le offerte presenti sul mercato, potendo valutare la rispettiva convenienza.In altre parole, anche se lo slogan recita "TAN zero", bisogna prestare molta attenzione, perchè il TAEG potrebbe essere molto più elevato.Ancora diverso è il TEG (tasso effettivo globale), il quale è rilevante ai fini della determinazione delle soglie d'usura. Serve, dunque, per valutare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche abbiano, o meno, carattere usurario.Per qualunque dubbio, rivolgiti ad un legale di fiducia che possa valutare con te il contratto che intendi stipulare, oppure che hai già sottoscritto.
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2 ago. 2025 • tempo di lettura 7 minuti
Ogni anno, in occasione delle vacanze estive, si ripresenta per noi avvocati familiaristi – divorzisti il problema delle coppie separate relativo alle vacanze con i figli.Cercheremo qui di chiarire i punti salienti, sottolineando sempre che in tali casi dovrebbe prevalere il buon senso e non l’egoismo.La legge prevede che i genitori separati debbano comunicare all’altro genitore con congruo avviso (di solito entro maggio) le date in cui vogliono trascorrere le vacanze con i propri figli. Generalmente, i protocolli dei Tribunali italiani garantiscono un periodo di 15 giorni anche non continuativi per le vacanze estive. Inoltre, nei casi di separazione altamente conflittuale, è consigliabile inserire un’apposita clausola negli accordi di separazione o divorzio, che imponga a entrambi i genitori di comunicare reciprocamente dove trascorreranno le vacanze con i figli ed anche la regolamentazione delle chiamate/videochiamate quando i figli sono in vacanza con l'altro genitore.Spesso, però, accade che tali comunicazioni non vengano effettuate per tempo, per i più svariati motivi. Cosa accade in tal caso?Dal punto di vista civilistico la mancata comunicazione del luogo di vacanza può essere considerata una violazione del principio di collaborazione tra genitori. Invero, l’art. 143 c.c. impone ai genitori l’obbligo di collaborare nell’interesse della famiglia. Pertanto, il genitore che omette di comunicare la destinazione delle vacanze potrebbe essere ritenuto responsabile di un illecito endofamiliare, che comporta - in caso di ricorso al Tribunale – l’ammonizione del genitore inadempiente da parte del giudice e la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, in caso di grave pregiudizio per l’altro genitore.Da un punto di vista penale, non si configura alcun reato se un genitore porta in vacanza i figli senza comunicarlo all’altro. Attenta giurisprudenza di merito in materia (Trib. Rieti, Sez. GIP, 15.06.2011) ha chiarito alcuni aspetti:· La condotta de quo è sì una “violazione piuttosto grave”, poiché rende difficile all’altro genitore rintracciare i figli in caso di emergenza, tuttavia, se gli accordi di separazione o divorzio prevedono solo l’obbligo di concordare i periodi di vacanza, ma non il luogo preciso, non si configura alcun reato. In particolare, non si tratta di violazione dell’art. 388, comma 2, c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), né di violazione dell’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare).Pertanto, pur non essendovi gli estremi di reato, ciò non significa che il comportamento di omettere una tale comunicazione sia giusto o men che meno accettabile in quanto si incorre in ogni caso nella violazione del diritto dell’altro coniuge di conoscere il luogo dove i propri figli si trovano e che risulta sanzionabile dal punto di vista civile. Tutto ciò, inoltre, va ad enorme discapito dei bambini per il cui bene i due genitori dovrebbero collaborare e non farsi delle inutili guerre.Altro tema scottante riguarda il mantenimento durante le vacanze estive. L’assegno di mantenimento deve essere pagato anche quando i figli trascorrono le vacanze con chi ne è obbligato? È questa una domanda molto comune tra i genitori separati. Preliminarmente, va osservato come l’assegno di mantenimento è considerato come una rateizzazione di una somma unica annuale, precedentemente stabilita dal giudice della famiglia, che viene appunto rateizzata per permetterne il più comodo e regolare adempimento da parte dell’obbligato. Proprio per tali motivi il genitore non collocatario ed obbligato al versamento dell’assegno non potrà essere sollevato da tale obbligo neppure nel periodo in cui i bambini trascorreranno con lui le vacanze estive. La Corte di Cassazione Sez. I Civile ha infatti sancito come l’obbligo al mantenimento non sia il semplice rimborso mensile delle spese sostenute per i minori, ma si configuri in una rata mensile di un contributo annuo già precedentemente determinato e dunque non influenzato dal fatto che i minori trascorrano le vacanze con l’uno o l’altro genitore. Con la Sentenza dell’8 settembre 2014, n. 18869 la Corte ha infatti dichiarato che: “(…) Non sussiste il vizio motivazionale denunciato. In realtà la denuncia attiene alla contraddittorietà della decisione rapportata all’affermazione del criterio assistenziale dell’assegno. La Corte di merito ha motivato il rigetto della domanda del P. di riduzione dell’assegno per il periodo estivo, in cui le ragazze soggiornavano presso di lui, facendo riferimento al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento (v., in tal senso, Cass., sent. n. 12308 del 2007, n. 566 del 2001).Altra vexata quaestio riguarda, poi, la natura delle spese delle vacanze estive. In particolare, ci si chiede se tali spese siano da considerarsi straordinarie o meno e se dunque vadano divise tra i due coniugi. La Cassazione si è più volte espressa in materia di spese straordinarie, stabilendo che “Le spese ordinarie sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre, quelle straordinarie, sono costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori”. Le “spese straordinarie” sono, dunque, quelle destinate a far fronte a ciò che è imprevedibile ed impronosticabile e, come appare evidente, le vacanze estive non fanno parte di tali eventualità. Sarà quindi onere del genitore con il quale il minore trascorrerà la vacanza sostenere le spese per la stessa. Qualora invece si tratti di vacanze trascorse autonomamente dal bambino, quali campi scuola o campeggi estivi, sarà necessario un preventivo accordo tra i genitori per regolamentarne i pagamenti.Va, infine analizzato il caso – non infrequente ai nostri giorni – di vacanze all’estero. La risposta è da cercarsi, in primis, negli accordi di separazione. Non è inusuale che nel provvedimento giudiziale sia fatta menzione del reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli. In altri casi, invece, i genitori si accordano per consentire viaggi all’estero del minore soltanto al compimento della maggiore età, ovvero soltanto in determinati luoghi ad esclusione di altri, per fare degli esempi. Nel caso in cui, diversamente, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del Tribunale, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere, necessariamente, il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti occorrenti. In caso di rifiuto immotivato, quindi, l’altro genitore potrà rivolgersi al Giudice competente presso il Tribunale ordinario civile che, compiuti gli accertamenti occorrenti per il caso concreto tramite delega alle Forze dell’Ordine interessate (ad esempio i Carabinieri di zona), valutate le ragioni dell’altro, potrà autorizzare il rilascio del documento valido all’espatrio. Tra le motivazioni considerate quali legittime giustificazioni del rifiuto del genitore a consentire il viaggio all’estero del figlio si annoverano, ad esempio, il fondato timore per viaggi in località insalubri o rischiose a causa di situazioni politicamente instabili o guerre, ovvero la sussistenza del fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all’estero portando i bambini con sé.Occorrerà, quindi, depositare un ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per la residenza del minore nel quale allegare il verbale di separazione o la sentenza di divorzio, la documentazione che attesti l’impossibilità ad acquisire il consenso dell’ex coniuge e il proprio stato di famiglia.Letto il ricorso il Giudice fisserà un’udienza per verificare le ragioni del mancato assenso del genitore e per decidere se concedere o meno l’autorizzazione volta ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.L’istanza del rilascio del passaporto sarà rigettata se il Giudice riterrà che il rilascio o il rinnovo del passaporto sia pregiudizievole per il minore; al contrario, accoglierà l’istanza qualora ritenga che non vi siano pregiudizi per il minore oppure che il rifiuto da parte dell’ex coniuge sia ingiustificato. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice emetterà un decreto con cui autorizza l’ex coniuge ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.Ulteriore vexata quaestio: si possono sentire i figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore? Anche qui è consigliabile inserire tale clausola negli accordi di separazione, ovviamente sì, è possibile sentire i propri figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore, ma senza che telefonate e videochiamate diventino strumento di controllo e intralcino la genitorialità dell'altro genitore. Anche qui, dovrebbe prevalere il buon senso ed il rispetto.Concludendo, vogliamo concludere questa disamina cercando di rispondere alla domanda che, oramai, è comune: “Si possono portare i figli in vacanza con il nuovo partner”? Al riguardo, non esistono regole specifiche dettate dal Legislatore e solo il buon senso dovrebbe regolare questo aspetto. Quindi, il primo consiglio è inserire clausole negli accordi di separazione che regolino tali aspetti, considerando sempre the child’s best interests, e quindi condizionando tale eventualità all’assenza di gravi situazioni che possano essere pregiudizievoli per il minore.Nella speranza che quest’anno prevalga il buon senso, auguriamo a tutti buone vacanze.
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2 ago. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
La pas o più comunemente conosciuta come "sindrome" dell'alienazione parentale non è una malattia ma una condotta illecita.Si definisce "sindrome " da alienazione genitoriale il comportamento di un genitore,che, soprattutto in fase di separazione, scredita e allontana l'altra figura genitoriale.Appare opportuno sottolineare che tale disturbo esiste sia al maschile che al femminile.Le Corti italiane sono sempre state restie nel riconoscere tale condotta ma, recentemente, alcune aperture in tal senso si sono verificate. Al riguardo, vogliamo ricordare la vicenda al vaglio del Tribunale di Cosenza (Trib. Cosenza, 549/2019), che, chiamato a pronunciarsi sulla sindrome di alienazione parentale, ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un padre avverso l'ex moglie, colpevole di aver emarginato la figura paterna per oltre tre anni. Il Tribunale, tenuto conto della durata della condotta della donna, dei presumibili disagi e sofferenze patite sia dal padre per il distacco - fisico ed emotivo - dal figlio, che dal figlio, privato dell'apporto del padre rispetto alla sua crescita, educazione e formazione, ha reputato equo liquidare il pregiudizio in Euro 5.000,00 per ciascuno dei soggetti danneggiati. Secondo i Giudici, anche prescindendo dalla valdità o invalidità teorica di questa sindrome, bisogna "accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo." Poichè non erano stati adeguatamente forniti elementi istruttori con cui ritenere provate le condotte di abuso da parte del padre – compresa la CTU – il Tribunale concludeva che l’allontanamento padre – figlio fosse stato causato dalla madre. Per tali ragioni, visto il condizionamento perpetrato dalla madre a danno del figlio e le carenze di entrambi i genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l’equilibrio psichico del figlio, il Giudice di prime cure disponeva l’affidamento ai servizi sociali, ripristinava gli incontri padre e figlio e accoglieva la richiesta di risarcimento formulata da parte ricorrente per aver la madre "gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell’uomo di svolgere il proprio ruolo genitoriale."La soluzione appare pienamente condivisibile, anche e soprattutto alla luce di un fenomeno che è sempre più diffuso e che, pertanto, deve assumere valenza giuridica per evitare abusi del diritto ai danni di genitori vittime di rancori e depressioni dell'ex.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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24 mar. 2025 • tempo di lettura 2 minuti
Uno dei temi ricorrenti nei contenziosi familiari riguarda la possibilità di far conoscere o meno il nuovo/a partner ai propri figli.Al riguardo, va precisato che non c’è nessuna norma di legge che impedisca alla madre o al padre di presentare ai figli il nuovo partner. Ciò significa che nulla vieta al nuovo partner di trascorrere del tempo con i figli del suo compagno. Recentemente, la Corte di Cassazione (Cass. 11448/2017) ha stabilito che non è giustificato il divieto per la nuova compagna di incontrare i figli della coppia quando sussiste una relazione stabile ed equilibrata. Sulla stessa scia si colloca il Tribunale di Milano (Trib. Milano 18.01.2017), secondo cui "in assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale". In linea del tutto astratta, però, è possibile che uno dei due ex coniugi possa avanzare comunque apposita richiesta al giudice, il quale potrà disporre una limitazione alla frequentazione dei nuovi compagni solo nel caso in cui, dopo un’attenta analisi della situazione (magari anche attraverso perizia), sia evidente che il nuovo compagno nuoce gravemente al benessere psico-fisico dei figli o lede la loro sensibilità. Al momento, è impossibile prevedere una casistica al riguardo. Ed invero, l'art. 337 - ter c.c. afferma che“…il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa…”. Secondo gli Ermellini, al riguardo è necessario un rigoroso controllo e valutazione ponderata su tutte quelle restrizioni, in riferimento al diritto di visita, che rischiano di alterare le relazioni familiari e mettere fine al rapporto genitore-figlio. A titolo esemplificativo, un eventuale divieto di frequentazione deve essere valutato dal Giudice in relazione al caso di specie. Tale divieto potrà essere emesso qualora venga accertato, anche attraverso una perizia, che il nuovo compagno rappresenta un problema in grado di nuocere gravemente alla salute psico-fisica del figlio o possa ledere in qualsiasi modo la sensibilità dello stesso.Viene, poi, da chiedersi se sia possibile inserire negli accordi di spearazione o divorzio alcune clausole che vietano all'atro coniuge la frequentazione dei figli con il nuovo partner. Tali clausole, è bene ribadirlo, non costituiscono un obbligo giuridico ma corrispondono ad un mero obbligo morale che, se violato, non comporta alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio.In ogni caso riteniamo opportuno sottolineare che in tali situazioni gli unici parametri da consigliare sono il buon senso e, soprattutto, il child's best interest, che deve rappresentare l'unico ed immutabile punto di riferimento per le ex coppie.
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