Avv. Elisa Calviello
Un componente della famiglia che versa in uno stato di bisogno e che non è in grado di provvedere ai propri interessi o alle proprie necessità può chiedere al tribunale di obbligare gli altri componenti della sua famiglia, secondo un ordine stabilito dalla legge, a intervenire per prestare quanto necessario a soddisfare i bisogni essenziali (artt. 433 – 448 c.c.).
Il diritto agli alimenti ha una funzione e un contenuto più limitato rispetto a quello di mantenimento: include solo quanto è necessario per la vita di chi lo richiede, considerando la sua posizione sociale; si devono garantire solo i mezzi necessari alla sussistenza come il necessario per mangiare e una somma per pagare le spese essenziali per la casa.
Il fondamento dell’obbligo alimentare risiede, dunque, nella solidarietà familiare.
1. Chi può chiedere gli alimenti?
2. Chi è obbligato agli alimenti?
3. Come chiedere gli alimenti?
4. Quando cessa l’obbligo alimentare?
Il coniuge, i figli e gli altri componenti della famiglia legati da vincoli di parentela o affinità possono chiedere gli alimenti quando ricorrono le seguenti condizioni: a) si trovano in un reale stato di bisogno fisico o economico; b) non sono in grado di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento.
Le condizioni economiche rilevanti sono quelle attuali in quanto non si devono considerare le vicende future eventuali quale ad esempio la probabile riscossione di crediti.
Lo stato di bisogno sussiste quando un soggetto non è in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della propria vita quali il vitto, l’abitazione, il vestiario e le cure mediche, per mancanza di adeguate sostanze patrimoniali e involontaria mancanza di un reddito di lavoro.
Tale stato di bisogno deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo dispone, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.
Possono essere obbligati a prestare gli alimenti solo i soggetti che hanno un legale particolare con la persona incapace di provvedere alle proprie necessità, secondo il seguente ordine:
a) coniuge; b) figli, anche adottivi, e in loro mancanza, discendenti prossimi; c) genitori e, in loro mancanza, discendenti prossimi; d) generi e nuore; e) suocero e suocera; f) fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
L’obbligo sussiste anche: a) per le parti dell’unione civile; b) una volta cessata la convivenza di fatto, a carico del convivente nei confronti dell’altro che si trovi in uno stato di bisogno; c) a carico del soggetto beneficiato da una donazione, in caso di bisogno del donante.
Per chiedere gli alimenti il soggetto che versa in uno stato di bisogno deve promuovere un’azione giudiziale davanti al tribunale.
L’obbligazione alimentare è strettamente personale e la relativa azione può essere esercitata solo dal suo titolare o dal suo rappresentante legale; pertanto il genitore non può esercitare l’azione per gli alimenti spettanti al figlio maggiorenne, anche se questo convive con il genitore stesso.
La domanda si propone nei confronti degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 c.c e nel momento in cui chi chiede gli alimenti lo fa nei confronti di un obbligato in ordine successivo ha l’onere di dimostrare che gli obbligati di grado anteriore non hanno la possibilità economica di adempiere, in tutto o in parte, alla loro obbligazione e la sussistenza di condizioni economiche sufficienti nel soggetto che indica come obbligato.
Il soggetto chiamato a somministrare gli alimenti può liberarsi dall’obbligo provando che le proprie condizioni economiche non sono idonee a sopportare il carico degli alimenti.
Per accertare lo stato di bisogno del richiedente il tribunale può ordinare indagini presso istituti bancari e verifiche dei rapporti di conto corrente.
Il tribunale adotta la decisione sugli alimenti con sentenza e gli alimenti sono dovuti dal giorno dopo la domanda giudiziale, non sono dovuti, invece, gli alimenti per il passato: l’avente diritto non può chiedere la liquidazione degli alimenti per i mesi precedenti alla richiesta anche se in tali mesi versava in uno stato di bisogno.
Chi deve somministrare gli alimenti può scegliere se farlo mediante assegno periodico o accogliendo e mantenendo nella propria casa la persona che vi ha diritto.
L’obbligazione alimentare cessa nelle seguenti ipotesi: a) morte dell’obbligato; b) mutamento della situazione economica dell’obbligato o del soggetto avente diritto; c) annullamento del matrimonio; d) revoca dell’adozione; e) disconoscimento di paternità; f) revocazione della donazione per cause diverse dalla violazione dell’obbligo alimentare.
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27 lug. 2026 • tempo di lettura 5 minuti
L'ordinanza n. 4110 e la sentenza n. 11378 del 2026 della Corte di Cassazione affrontano uno dei temi più delicati del diritto di famiglia contemporaneo: il bilanciamento tra la libertà di autodeterminazione del genitore collocatario e il diritto del minore alla bigenitorialità. Le pronunce confermano un orientamento interpretativo che esclude automatismi sanzionatori nei confronti del genitore che trasferisca la propria residenza con il figlio minore senza il consenso dell'altro genitore, imponendo invece una valutazione concreta e personalizzata fondata sul superiore interesse del minore. Il contributo analizza i principi affermati dalla Suprema Corte, evidenziandone le implicazioni sistematiche nell'ambito della responsabilità genitoriale e dell'affidamento condiviso.La crescente mobilità geografica delle persone e le trasformazioni delle strutture familiari hanno reso sempre più frequenti i conflitti relativi al trasferimento della residenza del genitore collocatario e del figlio minore. Tali controversie pongono il giudice di fronte alla necessità di contemperare diritti fondamentali di pari rango costituzionale: da un lato, la libertà di circolazione e di stabilimento del genitore, garantita dall'art. 16 della Costituzione; dall'altro, il diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, espressione del principio di bigenitorialità sancito dall'art. 337-ter c.c.L' ordinanza della Corte di Cassazione n. 4110 del 24 febbraio 2026 e la sentenza n. 11378 del 27 aprile 2026 rappresentano un significativo sviluppo interpretativo in materia, offrendo importanti chiarimenti sul rapporto tra libertà individuale e tutela del minore.La disciplina della responsabilità genitoriale attribuisce a entrambi i genitori il dovere di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio. Tra queste rientra certamente la determinazione della residenza abituale del minore, in quanto suscettibile di incidere in maniera significativa sulla qualità delle relazioni familiari e sul percorso di crescita del bambino.L'art. 337-ter c.c. individua nella tutela del diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore il principio cardine dell'affidamento condiviso. Tale disposizione deve tuttavia essere interpretata in armonia con le garanzie costituzionali della libertà personale e della libertà di circolazione, evitando letture assolutizzanti di uno solo degli interessi coinvolti.L'ordinanza n. 4110/2026 trae origine dal trasferimento unilaterale di una madre dalla Sicilia alla Campania con il figlio di quindici mesi, senza il consenso del padre e senza preventiva autorizzazione giudiziale.La Corte afferma un principio di particolare rilevanza sistematica: il trasferimento unilaterale del minore, pur costituendo violazione della regola del consenso congiunto sulle decisioni di maggiore interesse, non comporta automaticamente né l'inadeguatezza genitoriale del genitore trasferitosi né l'obbligo di rientro del minore nel luogo di originaria residenza.Secondo la Suprema Corte, il giudice non può imporre a un genitore di stabilire o mantenere la propria residenza in un determinato luogo, poiché tale imposizione si porrebbe in contrasto con diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che l'eventuale trasferimento deve essere valutato esclusivamente alla luce dell'interesse concreto del minore, senza finalità punitive nei confronti del genitore che abbia assunto unilateralmente la decisione.Particolare rilievo assume il riferimento alla necessità di verificare l'eventuale esistenza di intenti emulativi o comportamenti ostativi nei confronti dell'altro genitore. Solo in presenza di una comprovata volontà di compromettere il rapporto padre-figlio o madre-figlio la condotta del genitore trasferitosi può assumere rilevanza ai fini della valutazione della capacità genitoriale.La sentenza n. 11378/2026 approfondisce ulteriormente il tema della bigenitorialità in presenza di significativa distanza geografica tra i genitori.La vicenda riguardava il trasferimento di una madre da Napoli a Pordenone con tre figli minori. Dopo un complesso iter processuale, la Corte di Cassazione ha confermato la permanenza dei minori nel nuovo contesto di vita, valorizzando il loro positivo inserimento scolastico, sociale e relazionale.La pronuncia ribadisce che la bigenitorialità non coincide con una rigida e matematica parità nella distribuzione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Essa deve essere interpretata in senso funzionale e qualitativo, verificando se entrambi i genitori possano continuare a svolgere un ruolo effettivo e significativo nel percorso educativo e affettivo del figlio.La Corte evidenzia come il trascorrere del tempo e il consolidamento del nuovo contesto di vita dei minori possano assumere rilevanza decisiva nella valutazione giudiziale. In tali ipotesi, imporre un nuovo trasferimento al solo scopo di ripristinare la prossimità geografica potrebbe risultare contrario all'interesse del minore, ormai radicato nel nuovo ambiente.Uno degli aspetti più innovativi delle decisioni in esame riguarda la valorizzazione delle cosiddette misure compensative.Quando la distanza geografica rende impossibile la frequentazione quotidiana o settimanale del genitore non collocatario, il diritto alla bigenitorialità può essere garantito attraverso una diversa organizzazione dei tempi di permanenza. La Suprema Corte riconosce la legittimità di modelli relazionali fondati su periodi più lunghi e intensi di frequentazione durante le vacanze scolastiche, le festività e gli altri periodi di sospensione delle attività didattiche.Tale impostazione supera una concezione meramente quantitativa della bigenitorialità, privilegiando la qualità della relazione e la concreta partecipazione di entrambi i genitori alla crescita del figlio.Le due pronunce confermano che il superiore interesse del minore costituisce il parametro esclusivo e prioritario di ogni decisione in materia familiare.La valutazione giudiziale deve considerare una pluralità di fattori, tra cui, exempli gratia, l'età del minore, la qualità del legame con ciascun genitore, la continuità delle cure, la stabilità dell'ambiente di vita, il livello di integrazione nel contesto scolastico e sociale, la presenza di reti familiari di supporto, la possibilità di preservare relazioni significative con il genitore non convivente, e via discorrendo. L'interesse del minore si configura pertanto come criterio dinamico e concreto, incompatibile con soluzioni predeterminate o automatismi applicativi.In conclusione, l'ordinanza n. 4110 e la sentenza n. 11378 del 2026 consolidano un orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare un approccio casistico e sostanziale nella gestione dei conflitti derivanti dal trasferimento del genitore collocatario.La Corte di Cassazione afferma con chiarezza che la violazione delle regole di condivisione delle decisioni genitoriali non può tradursi automaticamente nella perdita dell'affidamento o nell'obbligo di rientro del minore. Ciò che rileva è esclusivamente la verifica del concreto benessere del figlio e della possibilità di garantire il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori.Le decisioni esaminate contribuiscono così a delineare una concezione evolutiva della bigenitorialità, intesa non come rigida prossimità geografica o perfetta simmetria temporale, bensì come effettiva partecipazione di entrambi i genitori al percorso di crescita del minore. In tale prospettiva, il diritto di famiglia contemporaneo appare sempre più orientato verso una tutela sostanziale e personalizzata degli interessi del bambino, nel rispetto dei principi costituzionali e delle trasformazioni sociali in atto.
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15 apr. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
L’ordine di protezione familiare è lo strumento offerto al giudice civile per apportare restrizioni alla sfera di libertà personale dell’autore di un abuso familiare, seppure per un arco temporale limitato.La ratio legis è quella di offrire una tutela rapida ed efficace ai soggetti più deboli della comunità familiare (donne, minori, disabili e anziani), contro i soprusi ed i comportamenti violenti posti in essere dai soggetti in posizione di forza, anche solo fisica, nell’ambito familiare. Quali sono i presupposti necessari per ottenere l’ordine di protezione?Qual è il procedimento per ottenere l’ordine di protezione?Qual è il contenuto dell’ordine di protezione?È possibile applicare l’ordine di protezione in ambito europeo?1 - Quali sono i presupposti necessari per ottenere l’ordine di protezione?I presupposti necessari per ottenere l’ordine di protezione, ai sensi dell’art. 342 bis, c.c. sono: la convivenza e la sussistenza di una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica o morale o della libertà del coniuge o convivente. Autore delle condotte pregiudizievoli può essere sia un coniuge nei confronti dell’altro, sia il genitore verso i figli (anche quando i maltrattamenti sono commessi indirettamente sulla persona del minore nei confronti di stretti congiunti a lui cari) che questi ultimi verso i genitori (cfr. Trib. di Palermo 04.06.2001). Inoltre, a seguito della riforma in materia di unione civile e di convivenze di fatto (l. n. 76/2016), è ora possibile anche per una parte dell’unione civile richiedere al giudice di adottare uno o più provvedimenti di cui all’art. 342-ter c.c., esplicitamente richiamato dal comma 14 della nuova legge.Il requisito della convivenza deve essere inteso come perdurante coabitazione, in quanto è essenziale che la vittima ed il soggetto a cui viene addebitato il comportamento violento vivano insieme.La funzione è quella di interrompere situazioni di convivenza turbata, e soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico.La giurisprudenza più recente, però, ha inteso offrire un’interpretazione più ampia del rapporto di convivenza secondo il quale sarebbe ammissibile la domanda di misure di protezione anche quando vi sia stato l’allontanamento al fine di prevenire o interrompere abusi e prevaricazioni ancora attuali (cfr. Trib. Napoli 02.07.2008).Per l’emissione dell’ordine di protezione familiare è necessaria una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica che si configura nel caso in cui esiste un pregiudizio grave all’integrità fisica o morale o alla libertà personale patito dal familiare convivente, imputabile, alla condotta dell’altro.La condotta pregiudizievole deve integrare “reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla l. n. 154/2001” tali da determinare un vulnus alla dignità dell’individuo.Sul punto l’ordinanza del Tribunale di Milano, del 30 giugno 2016, ha precisato che la condotta deve essere valutata dal giudice sia sotto il profilo “qualitativo” che “quantitativo”: qualitativo nel senso della concreta modalità idonea a rappresentare un pericolo per la parte ricorrente e per il proprio nucleo familiare, quantitativo con riferimento all’entità della condotta perdurante nel tempo, alla sua efficacia offensiva ed alla sua dimensione psicologica. 2 - Qual è il procedimento per ottenere l’ordine di protezione?Per ottenere l’ordine di protezione è necessario presentare apposita domanda/istanza nella forma del ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’istante; la legittimazione attiva e passiva spettano, rispettivamente, al componente del nucleo familiare in danno del quale è stata tenuta la condotta pregiudizievole e a quello che l’ha posta in essere. L’istanza richiede la forma scritta come espressamente precisato dall’art. 736 bis c.p.c. e può essere presentata dalla parte personalmente senza la necessità del patrocinio di un difensore.A seguito dell’istanza, il Presidente del Tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso, il quale, sente le parti, procedere ad istruire la causa, disponendo anche eventuali indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio delle parti a mezzo della polizia tributaria.Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.Possono ricorrere motivi di particolare urgenza dove il giudice inaudita altera parte e assunte sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione, fissando successivamente l’udienza di comparizione delle parti, entro un termine non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto, ove può confermare, modificare o revocare il suo provvedimento (art. 736 bis c.p.c).Il termine di durata dell’ordine di protezione è un anno a decorrere dal giorno dell’avvenuta esecuzione; tale termine è prorogabile, su istanza di parte, solo se ricorrono gravi motivi e per il tempo necessario. Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, o conferma, modifica o revoca l’ordine precedentemente adottato, è ammesso reclamo al Tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione o della notifica del decreto, ai sensi dell’art. 739, comma 2, c.p.c.Tale reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione e il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione collegiale, previa comparizione delle parti con decreto motivato non impugnabile.Il legislatore ha escluso l’applicazione dell’istituto in esame nell’ipotesi in cui sia già pendente un processo di separazione, divorzio, nel quale si sia svolta l’udienza presidenziale.3 – Qual è il contenuto dell’ordine di protezione?Per quanto riguarda il contenuto della pronuncia ex art. 342 ter c.c., il giudice, con il decreto di cui all’articolo 342 bis c.c., ordina al convivente reo, autore della condotta pregiudizievole, la cessazione della condotta e ne dispone l’allontanamento dalla casa familiare.Inoltre, il giudice, ove occorra, può emettere dei provvedimenti accessori: a) prescrivere all’autore della condotta di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima tenendo conto il rispetto delle esigenze lavorative; b) chiedere l’intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o di associazioni per il sostegno e l’accoglienza di donne; c) disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi.Tale assegno di mantenimento viene disposto a favore delle persone conviventi che, per l’effetto dell’allontanamento dalla casa familiare del reo, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice fissa le modalità e i termini di versamento e, se necessario, dispone il versamento della somma all’avente diritto da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione alla stesso spettante.L’assegno periodico ha natura provvisoria ed efficacia limitata alla durata dell’ordine di protezione ed è destinato a cessare al termine della durata del decreto. 4 – È possibile applicare l’ordine di protezione in ambito europeo?Con decreto legislativo dell’11 febbraio 2015 n. 9 è stata data attuazione alla direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo, sul reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate da autorità giurisdizionali degli Stati membri.In particolare, nel momento in cui è necessario continuare a tutelare la persona protetta, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro emana l’ordine di protezione europeo disponendo che gli effetti della misura di protezione si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare.Lo stato di emissione è lo Stato membro all’interno del quale è stata adottata la misura di protezione in riferimento alla quale viene chiesta l’adozione di un ordine di protezione europeo. Lo Stato di esecuzione è lo Stato membro al quale è stato trasmesso, ai fini del riconoscimento, un ordine di protezione europeo.L’ordine di protezione europeo, disciplinato dall’art. 282 quater 1-bis c.p.p, è emesso dal giudice nel momento in cui dispone una delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis e 282 ter del c.p.p.Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all’interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l’intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro.L’ordinanza relativa all’ordine di protezione europeo deve contenere: a) identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la persona protetta è minore o legalmente incapace; b) data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti; c) indirizzo, numeri di telefono e fax, nonchè indirizzo di posta elettronica certificata dell’autorità che ha emesso il provvedimento; d) data di deposito del provvedimento contenente la misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo; e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione; f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e relativo periodo di applicazione; g) identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonché' dati di contatto di tale persona; h) eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo provvedimento.Sarà la Corte di appello del distretto dove la persona offesa ha dichiarato di soggiornare o di risiedere a riconoscere efficacia all’ordine di protezione europeo disponendo l’applicazione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282 bis e 282 ter del c.p.p., in modo da assicurare la corrispondenza con gli obblighi dettati nella misura di protezione.Editor: Avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
24 mar. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
Quando si acquista una “prima casa” il Legislatore prevede un trattamento fiscale agevolato che consente, a determinate condizioni, di pagare imposte ridotte all’atto di acquisto. E se sono anche un soggetto UNDER 36?1. Quali sono le agevolazioni fiscali?2. Quali sono i presupposti per ottenere i benefici?3. Posso rivendere una casa acquistata con i benefici “prima casa”?4. Brevi cenni sulle agevolazioni UNDER 36.1 - Quali sono le agevolazioni fiscali?Con l’espressione “acquisto prima casa” si fa riferimento ad un particolare regime fiscale di favore che il Legislatore riconosce all’acquirente (persona fisica) che – al ricorrere di determinati presupposti –acquista un primo immobile destinato ad abitazione. In particolare, le agevolazioni si sostanziano nella diminuzione della cd. imposta di registro.Ogni atto giuridico è soggetto al pagamento obbligatorio di un’imposta da versare allo Stato per la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate. Tale imposta può essere proporzionale (ossia una percentuale da applicare a una data base imponibile) oppure fissa.Per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali su beni immobili (es. vendita), acquistati da privati, ai sensi dell’art. 1, Tariffa I, Parte I DPR n. 131/1986, l’imposta di registro è del 9%.Quando il trasferimento, però, ha ad oggetto diritti inerenti immobili “prima casa” l’imposta di registro è ridotta al 2%.L’aliquota deve poi essere applicata ad una base imponibile. Ebbene, nel caso di acquisti prima casa (se l’atto non è imponibile Iva e l’acquirente lo richieda) la base imponibile su cui calcolare l’imposta è il “valore catastale”, e non il prezzo pattuito dalle parti. Esso si ottiene moltiplicando la rendita catastale per determinati coefficienti, inferiori nel caso in cui ci troviamo all’interno di tale regime agevolato, che comportano per l’acquirente un ulteriore risparmio d’imposta. Facciamo un esempio per capire meglio. Ipotizziamo che un’immobile abbia una rendita catastale di 900 euro:a) se acquisto con le agevolazioni “prima casa” pagherò un’imposta di registro di 2.079 euro. Perché la base imponibile sarà data da: 900 (rendita) x 115,5 (coefficiente prima casa) = 103.950. A cui devo applicare l’aliquota del 2%: 103.950 x 0,02 = 2.079. b) se acquisto senza le agevolazioni “prima casa” pagherò un’imposta di registro di 10.206 euro.Perché la base imponibile sarà data da: 900 (rendita) x 126 (coefficiente non prima casa) = 133.400A cui devo applicare l’aliquota del 9%: 133.400 x 0,09 = 10.206.Una bella differenza! N.B. che l’imposta di registro dovuta non è mai inferiore a 1.000 euro. Se, ad esempio, a seguito del calcolo predetto l’imposta da versare risultasse 800 euro, scatterebbe la soglia minima, per cui l’acquirente sarebbe comunque tenuto a pagare la somma di 1.000.Ma attenzione, se l’abitazione “prima casa” viene venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto si decade dai benefici e sono previste delle sanzioni salvo, come appresso detto, il riacquisto entro un anno di altra “prima casa”. 2 - Quali sono i presupposti per ottenere i benefici?I presupposti possiamo distinguerli in oggettivi, perché legati alla natura del bene acquistato e alla sua ubicazione, e soggettivi, inerenti la situazione giuridica dell’acquirente.Tutti devono ricorrere ai fini delle agevolazioni predette, e precisamente: la casa che si intende acquistare non deve fare parte delle categorie A/1-A/8-A/9, qualunque sia la dimensione dell’immobile (cioè non deve essere una casa di lusso);l’abitazione deve essere ubicata nel Comune in cui si ha la residenza, oppure, nel Comune in cui si intende trasferire la propria residenza obbligatoriamente nel termine di 18 mesi decorrenti dall’atto di acquisto; o, ancora, nel Comune in cui si svolge la propria attività (lavorativa, sportiva, di studio o di volontariato), o se ci si è trasferiti all’estero, nel Comune in cui ha la sede o svolge la propria attività il soggetto da cui l’acquirente stesso dipende; chi compara non deve essere titolare di un altro immobile nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;chi compra non deve essere titolare su tutto il territorio nazionale (neppure per quote, anche in regime di comunione legale con il coniuge) di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altro immobile acquistato con le agevolazioni anzidette, salvo quanto previsto dal 1° gennaio 2016 (vedi di seguito il punto 3).3 - Posso rivendere una casa acquistata con i benefici “prima casa”?Si.Dal 1° gennaio 2016, chi ha acquistato un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e beneficiare nuovamente delle agevolazioni, ma a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. 4 - Brevi cenni sulle agevolazioni UNDER 36.Se sei anche un giovane di età inferiore a 36 anni e hai un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 40.000 euro, non paghi l’imposta di registro!Invero, il D.L. n. 73/2021 prevede che all’atto di acquisto di una “prima casa”, non soggetto ad iva, non siano neppure dovute l’imposta ipotecaria e catastale (pari a 50 euro l’una). La nuova scadenza dell'agevolazione introdotta dal decreto Sostegni bis (bonus prima casa under 36) è ad oggi fissata al 31 dicembre 2022.Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
12 apr. 2025 • tempo di lettura 0 minuti
Il presente elaborato consiste in una analisi della più recente giurisprudenza di legittimità relativamente al concetto di "normale tollerabilità" nella disciplina delle immissioni ex art. 844 C.C. e del suo rapporto con i criteri della priorità d'uso e delle esigenze di produzione.Pubblicato il 22.09.2018 su Salvis Juribus (ISSN 2464-9775). Clicca qui per leggere l'articolo.
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