Obblighi alimentari | Egregio Avvocato
Un componente della famiglia che versa in uno stato di bisogno e che non è in grado di provvedere ai propri interessi o alle proprie necessità può chiedere al tribunale di obbligare gli altri componenti della sua famiglia, secondo un ordine stabilito dalla legge, a intervenire per prestare quanto necessario a soddisfare i bisogni essenziali (artt. 433 – 448 c.c.).
Il diritto agli alimenti ha una funzione e un contenuto più limitato rispetto a quello di mantenimento: include solo quanto è necessario per la vita di chi lo richiede, considerando la sua posizione sociale; si devono garantire solo i mezzi necessari alla sussistenza come il necessario per mangiare e una somma per pagare le spese essenziali per la casa.
Il fondamento dell’obbligo alimentare risiede, dunque, nella solidarietà familiare.


1. Chi può chiedere gli alimenti?

2. Chi è obbligato agli alimenti?

3. Come chiedere gli alimenti?

4. Quando cessa l’obbligo alimentare?


1 – Chi può chiedere gli alimenti?


Il coniuge, i figli e gli altri componenti della famiglia legati da vincoli di parentela o affinità possono chiedere gli alimenti quando ricorrono le seguenti condizioni: a) si trovano in un reale stato di bisogno fisico o economico; b) non sono in grado di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento.

Le condizioni economiche rilevanti sono quelle attuali in quanto non si devono considerare le vicende future eventuali quale ad esempio la probabile riscossione di crediti.

Lo stato di bisogno sussiste quando un soggetto non è in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della propria vita quali il vitto, l’abitazione, il vestiario e le cure mediche, per mancanza di adeguate sostanze patrimoniali e involontaria mancanza di un reddito di lavoro.

Tale stato di bisogno deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo dispone, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.


2 – Chi è obbligato agli alimenti?


Possono essere obbligati a prestare gli alimenti solo i soggetti che hanno un legale particolare con la persona incapace di provvedere alle proprie necessità, secondo il seguente ordine:

a) coniuge; b) figli, anche adottivi, e in loro mancanza, discendenti prossimi; c) genitori e, in loro mancanza, discendenti prossimi; d) generi e nuore; e) suocero e suocera; f) fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

L’obbligo sussiste anche: a) per le parti dell’unione civile; b) una volta cessata la convivenza di fatto, a carico del convivente nei confronti dell’altro che si trovi in uno stato di bisogno; c) a carico del soggetto beneficiato da una donazione, in caso di bisogno del donante. 


3 – Come chiedere gli alimenti?


Per chiedere gli alimenti il soggetto che versa in uno stato di bisogno deve promuovere un’azione giudiziale davanti al tribunale.

L’obbligazione alimentare è strettamente personale e la relativa azione può essere esercitata solo dal suo titolare o dal suo rappresentante legale; pertanto il genitore non può esercitare l’azione per gli alimenti spettanti al figlio maggiorenne, anche se questo convive con il genitore stesso. 

La domanda si propone nei confronti degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 c.c e nel momento in cui chi chiede gli alimenti lo fa nei confronti di un obbligato in ordine successivo ha l’onere di dimostrare che gli obbligati di grado anteriore non hanno la possibilità economica di adempiere, in tutto o in parte, alla loro obbligazione e la sussistenza di condizioni economiche sufficienti nel soggetto che indica come obbligato.

Il soggetto chiamato a somministrare gli alimenti può liberarsi dall’obbligo provando che le proprie condizioni economiche non sono idonee a sopportare il carico degli alimenti. 

Per accertare lo stato di bisogno del richiedente il tribunale può ordinare indagini presso istituti bancari e verifiche dei rapporti di conto corrente.

Il tribunale adotta la decisione sugli alimenti con sentenza e gli alimenti sono dovuti dal giorno dopo la domanda giudiziale, non sono dovuti, invece, gli alimenti per il passato: l’avente diritto non può chiedere la liquidazione degli alimenti per i mesi precedenti alla richiesta anche se in tali mesi versava in uno stato di bisogno.

Chi deve somministrare gli alimenti può scegliere se farlo mediante assegno periodico o accogliendo e mantenendo nella propria casa la persona che vi ha diritto. 


4 - Quando cessa l’obbligo alimentare?


L’obbligazione alimentare cessa nelle seguenti ipotesi: a) morte dell’obbligato; b) mutamento della situazione economica dell’obbligato o del soggetto avente diritto; c) annullamento del matrimonio; d) revoca dell’adozione; e) disconoscimento di paternità; f) revocazione della donazione per cause diverse dalla violazione dell’obbligo alimentare.



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La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

8 lug. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Il figlio, nato fuori dal matrimonio, che non è stato riconosciuto può ricorrere all’istituto della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, disciplinato dal codice civile dagli articoli 269 – 279, affinché il Tribunale accerti con sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari la paternità e la maternità.L’oggetto dell’azione di riconoscimento risiede nell’accertamento del dato biologico della procreazione e la funzione dell’istituto è quella di garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo status di figlio.La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’articolo 277 c.c. ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale di natura patrimoniale, ereditari e di tipo personale. Quali sono i presupposti per esercitare l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?Chi sono i legittimati attivi e passivi?Qual è il procedimento da seguire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?Quali sono gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione?1 – Quali sono i presupposti per esercitare l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?L’azione può essere esercitata se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il figlio è nato fuori dal matrimonio; b) il figlio non è stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori; c) il riconoscimento è ammesso.Nei casi di figlio incestuoso l’azione può essere promossa soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice.  È inammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei confronti di una donna che, al momento del parto, ha chiesto l’anonimato. Infatti, secondo il Tribunale di Milano la volontà della madre di rimanere anonima deve prevalere sull’interesse del figlio a conoscere le proprie origini e la propria identità biologica c.d. diritto all’oblio.L’articolo 269 c.c. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, pertanto, il legale genitoriale può essere dimostrato sulla base sia della prova testimoniale, relativa alla relazione tra i pretesi genitori, sia di una consulenza tecnica d’ufficio genetica.La c.t.u. genetica percipiente è lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale.La costante giurisprudenza di legittimità afferma che il rifiuto di sopporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento della paternità.Quanto alla prova della maternità questa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.Ed ancora, la prova della maternità può essere fornita dall’ospedale presso cui è avvenuto il parto. 2 - Chi sono i legittimati attivi e passivi?La legge stabilisce che l’azione può essere esercitata dal figlio nato fuori del matrimonio che non è stato riconosciuto.Nel momento in cui il figlio è: a) minore, l’azione viene proposta nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale, in mancanza del genitore o in caso di sua impossibilità, è esercitata dal tutore previa autorizzazione del giudice; b) interdetto, l’azione viene proposta dal tutore previa autorizzazione del giudice. In ogni caso se il figlio ha compiuto i 14 anni, occorre il suo consenso per promuovere o per proseguire l’azione. Se il figlio muore prima di aver iniziato l’azione, questa può essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla sua morte; nel caso in cui il figlio muore dopo aver intrapreso l’azione, questa può essere proseguita dai discendenti. La domanda di accertamento giudiziale di paternità o maternità deve essere proposta nei confronti del genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi.Se mancano anche gli eredi, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.Qualora il legittimato passivo sia minorenne, il contraddittorio deve essere istaurato nei confronti del suo rappresentante legale.3 - Qual è il procedimento da seguire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?L’azione di riconoscimento giudiziale di paternità o maternità deve essere introdotta nelle forme ordinarie del giudizio a cognizione piena ex artt. 163 ss c.p.c e, dunque, con citazione. Competente per territorio è il Tribunale del luogo di residenza del genitore convenuto, secondo i principi generali in materia di giudizi aventi natura contenziosa. Non è ammessa alcuna negoziazione o rinuncia alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in quanto tale azione ha ad oggetto diritti indisponibili, ma è ammessa la rinuncia all’azione, accettata dalle parti costituite, il che comporta l’estinzione del giudizio in cui è manifestata e l’azione può essere successivamente riproposta dallo stesso genitore e dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età. 4 - Quali sono gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione?Come innanzi accennato, la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti di uno spontaneo riconoscimento ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale.Gli effetti della dichiarazione giudiziale si producono retroattivamente, fin dal momento della nascita.In particolare, l’obbligo di mantenimento grava su ognuno dei genitori fin dal momento della nascita e al genitore che abbia compiuto per primo il riconoscimento spetta, per il periodo in cui ha provveduto da solo alle necessità del figlio, il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita.Il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio ha natura indennitaria e quindi può essere liquidato in via equitativa, con riguardo agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, alle esigenze dei figli e alle sostanze e ai redditi di ciascun genitore. La corresponsione del rimborso pro quota per il periodo precedente alla proposizione dell’azione prescinde da un’espressa domanda di parte.Editor: Avv. Elisa Calviello

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Il mantenimento diretto nelle decisioni di merito e di legittimità

2 mag. 2025 tempo di lettura 3 minuti

Con mantenimento diretto ci si riferisce a quella forma di assistenza economica che il genitore separato dà ai propri figli non versando un assegno periodico, ma provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze. Si tratta di una modalità di sostegno che contribuisce a una piena attuazione del principio della bigenitorialità in quanto, in sostanza, crea una situazione il più possibile simile a quella di una famiglia unita.Ciò premesso, tale forma di mantenimento non è stata in passato particolarmente apprezzata dalle Corti italiane. Ed invero, Giurisprudenza di legittimità osserva che "il coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, il contributo per mantenere il figlio minorenne o maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. 11863 del 25 giugno 2004), e l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori - previsto dall'articolo sei della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, numero 898, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1987, numero 74), analogicamente applicabili anche alla separazione personale dei coniugi - è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle predette esigenze, principio confermato nelle nuove previsioni della legge 8 febbraio 2006, numero 54, in tema di affidamento condiviso (Cass. n. 26060 del 10/12/2014; Cass. n. 16376 del 29/07/2011; Cass. n. 18187 del 18//8/2006").Anche la sentenza della Cassazione n. 16739 del 6 agosto 2020 ribadisce lo stesso concetto: "l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.".Dello stesso tono Cass. n. 1722 del 16 giugno 2021, secondo cui il mantenimento diretto non sarebbe conciliabile con il regime dell'affido condiviso. Questa interpretazione non è ben accetta alla dottrina più attenta, che non ha mancato di sollevare pesanti critiche a questa impostazione anacronistica.Ultimamente, però, attenta Giurisprudenza di merito sembra aver rivisto le proprie posizioni.Apripista in questo senso è stato il Tribunale di Perugia, che già nel lontano 2012, sottolineava che il mantenimento diretto era l'unico strumento per realizzare pienamente un affido condiviso, sottolineando che "se il figlio passa lo stesso tempo a turno con entrambi i genitori va revocato l’assegno di mantenimento previsto, in via provvisoria, a carico del padre in favore della madre". Anche il Tribunale di Alessandria (Trib. Alessandria 31.05.2022) ribadiva questo concetto, supportandolo con il fatto che esso realizza pienamente l'idea di bigenitorialità che permea il nostro diritto di famiglia.Anche la Suprema Corte, in una recente sentenza, sembra aver recepito questo orientamento, il che lascia ben sperare che nel futuro - si psera prossimo - gli Ermellini possano davvero decidere un cambio di rotta che non solo corrisponde ad una diffusa logicità, ma che anche appare potenzialmente in grado di eliminiare (o, quanto meno, ridurre) il contenzioso di famiglia. Non dimentichiamo, infatti, che obbligazioni di pagamento (spesso confuse come rendite vitalizie) diventano un incentivo a cause di divorzio che hanno come unico scopo quello di garantirsi un'entrata fissa.Cosa accade, quando il figlio diventa maggiorenne? Ne parleremo nel prossimo articolo. 

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Enti del Terzo settore: cosa sono?

15 mar. 2021 tempo di lettura 4 minuti

Dal 2017 si è cominciato a parlare di Enti del Terzo Settore, ma cosa sono? Gli ETS sono gli enti no profit, ossia gli enti non lucrativi, che - oggi - con l’introduzione del Codice del Terzo Settore possono godere di una nuova disciplina unitaria. 1. Cos’è un ETS?2. Cos’è accaduto con la riforma del 2017?3. Quali sono i requisiti richiesti? 4. Norme inattuate e profili operativi1 - Cos’è un ETS?L’ Ente del Terzo settore (o anche ETS) non è una nuova tipologia di ente – ovvero un tertium genus – ma è una qualifica. Pertanto, ogni ente privato, ad esempio un’associazione o una fondazione, può, al ricorrere di determinati requisiti, assumere la qualifica di “ETS”.L’art. 4 del Codice del Terzo Settore definisce, infatti, Enti del Terzo Settore “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società” che sono state costituite con il fine di perseguire, senza scopo di lucro, “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” attraverso l’esercizio di attività di interesse generale e pubblicistico. Dunque, gli ETS non sono altro che gli enti “no profit” (o “not for profit”): ad esempio un ente di diritto privato che, pur generando utili, non li distribuisce agli associati o fondatori ma li reimpiega per il raggiungimento dello scopo sociale perseguito (si pensi ad un’associazione che al fine di sensibilizzare la collettività al tema dell’inquinamento ambientale vende magliette e reinveste il ricavato in altre attività associative).  2 - Cos’è accaduto con la riforma del 2017?Prima della riforma, operata con l’attuazione della Legge Delega n. 106 del 6 giugno 2016, le associazioni, le fondazioni e le altre forme associative a-tipiche che operavano nel Terzo settore potevano assumere diverse qualifiche al fine di accedere ad agevolazioni burocratiche e/o fiscali, come, tra le tante, quella di “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (i.e. ONLUS) oppure  di “organizzazioni non governative” (i.e. ONG) o, ancora,  di “associazioni di promozione sociale” (i.e. APS), ciascuna regolata da un’apposita legge e disciplina speciale. È facile intuire come prima della riforma il panorama del Terzo settore apparisse piuttosto frammentato.  Il Legislatore ha, quindi, sentito la necessità di promuovere una revisione organica della disciplina: creare un’unica fonte normativa di riferimento che potesse meglio sostenere l’autonoma iniziativa di quei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva e di coesione sociale. Ebbene, il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, in attuazione della predetta Legge Delega, ha introdotto nel nostro ordinamento il Codice del Terzo settore (o anche “CTS”) mediante il quale si sono unificati gran parte degli enti privati no profit sotto l’unica categoria degli ETS, dotati di una disciplina civilistica e fiscale unitaria. Il CTS contiene la nuova disciplina delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle APS, con conseguente abrogazione delle rispettive leggi di riferimento, ed introduce nuove figure quali gli “enti filantropici” e le “reti associative”, nonché istituisce il RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore, registro nel quale devono essere iscritti tutti gli Enti del Terzo settore.3 - Quali sono i requisiti richiesti?L’assunzione della qualifica di Ente del Terzo settore è facoltativa e dipende dalla sussistenza di tre requisiti, l’ente deve:esercitare la propria attività “senza scopo di lucro”;essere costituito per il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una delle attività di interesse sociale tassativamente elencate all’art. 5 del CTS (ad esempio formazione universitaria, oppure interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente);ottenere l’iscrizione presso il RUNTS. 4 - Norme inattuate e profili operativiBenché il CTS sia già in vigore dal 3 agosto 2017, ad oggi, il RUNTS non è stato ancora istituito e dalla sua vigenza dipende l’applicazione di alcune norme, tra le quali la disciplina premiale. Nelle more dell’istituzione del Registro, gli enti già istituiti possono comunque decidere di adeguare i propri statuti alle norme contenute nel CTS, mediante l’ausilio di un notaio, così da ottenere l’iscrizione nel RUNTS una volta istituito. Peraltro, proprio al fine di agevolare l’inclusione di tutte le realtà no profit all’interno del sistema degli Enti del Terzo settore, il Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 - che aveva previsto la proroga dello stato di emergenza Covid-19 al 31 gennaio 2020 - ha introdotto un ulteriore slittamento del termine al 31 marzo 2021 per l'adeguamento degli statuti di tali enti alle norme del CTS. Con ciò intendendosi che fino a tale data le ODV, le APS e le ONLUS potranno ancora operare le modifiche statutarie di adeguamento alle norme del Terzo settore con modalità semplificate: in altri termini, posso modificare i propri statuti con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, in deroga alla normativa applicabile e ad eventuali clausole statutarie che impongono quorum costitutivi e deliberativi più elevati. Per fare un ultimo esempio, le associazioni già costituite possono quindi modificare lo statuto con la presenza di almeno metà degli associati e la maggioranza dei voti espressi ex art. 21, comma 1, c.c., anziché con il quorum costitutivo dei tre quarti degli associati e quorum deliberativo maggiorato che di regola è per le ipotesi di modifiche statutarie ai sensi del comma 2 del predetto articolo 21 c.c.

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La famiglia di fatto: aspetti giuridici e patrimoniali

12 gen. 2026 tempo di lettura 4 minuti

Fino a pochi anni fa, il diritto italiano riconosceva e tutelava esclusivamente la famiglia fondata sul matrimonio. La situazione è cambiata radicalmente nel 2016, quando la Legge Cirinnà ha introdotto un quadro normativo per disciplinare le convivenze di fatto. Questa legge ha formalmente riconosciuto "lo stabile legame affettivo che unisce due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile", prendendo atto dei mutamenti sociali del Paese.A quasi un decennio dall'entrata in vigore, sebbene la legge abbia fornito un'ossatura solida, permangono ancora questioni interpretative che destano non poca preoccupazione in Giurisprudenza. Al riguardo, cercheremo di sintetizzare i diversi istituti analizzandone il contenuto in maniera separata: 1. Requisiti per la CostituzioneLa convivenza di fatto è un istituto aperto a coppie (eterosessuali o omosessuali) che, pur non volendo sposarsi o unirsi civilmente, desiderano formalizzare la loro relazione. I requisiti fondamentali includono: Soggettivi: Entrambi i partner devono essere maggiorenni, liberi da altri vincoli legali e uniti da un legame affettivo stabile e reciproca assistenza morale e materiale.Oggettivi: La coppia deve coabitare e avere la dimora abituale nello stesso Comune. Questa condizione deve essere formalizzata tramite l'iscrizione congiunta allo stato di famiglia presso l'anagrafe comunale.2. Diritti e Doveri Durante la ConvivenzaLa legge stabilisce specifici diritti e doveri per i conviventi formalizzati:Assistenza: Obbligo reciproco di assistenza morale e materiale.Rappresentanza: Possibilità di designare il partner (tramite atto scritto) per decisioni mediche urgenti o disposizioni post-mortem (es. donazione organi, funerale).Diritti Economici: Il convivente che lavora stabilmente nell'impresa del partner ha diritto a una partecipazione agli utili proporzionata al lavoro svolto.Abitazione: In caso di morte del partner proprietario, il superstite ha diritto di abitare nella casa familiare da 2 a 5 anni (estendibile in presenza di figli minori o disabili). In caso di locazione, il convivente superstite subentra nel contratto.3. Gestione Patrimoniale: Il Contratto di ConvivenzaA differenza del matrimonio, per i conviventi non esiste un regime patrimoniale legale automatico (come la comunione dei beni). Per gestire gli aspetti economici, è necessario stipulare un contratto di convivenza in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Questo contratto permette di definire il regime patrimoniale, il contributo alle spese e le disposizioni per un futuro scioglimento. 4. Modalità di Scioglimento La convivenza di fatto cessa in diversi modi:Volontà Congiunta: Entrambi i conviventi dichiarano congiuntamente la cessazione all'anagrafe.Atto Unilaterale: Un solo convivente comunica la decisione di interrompere il rapporto, notificandola all'altro e all'ufficio anagrafe.Nuovi Vincoli: Uno o entrambi i partner contraggono matrimonio o unione civile (tra loro o con terzi).Decesso: Morte di uno dei conviventi.Cessazione della Coabitazione: Quando i partner prendono residenze separate.5. Conseguenze Economiche Dalla formazione della famiglia di fatto derivano le seguenti conseguenze economiche:Assegno di Mantenimento: Non è mai previsto un assegno di mantenimento come per i coniugi separati.Assegno Alimentare: L'unica eccezione è l'assegno alimentare, richiedibile dal partner che si trova in un grave stato di bisogno e non è autosufficiente. La sua durata è proporzionale alla durata della convivenza e l'obbligo è sussidiario rispetto a quello di altri parenti (figli, genitori). La richiesta dell'assegno alimentare richiede un procedimento separato e autonomo presso il Tribunale Ordinario, distinto da eventuali ricorsi per la regolamentazione dei rapporti genitoriali.La Corte di Cassazione ha recentemente rafforzato il riconoscimento delle unioni di fatto come formazioni sociali rilevanti ai sensi dell'Art. 2 della Costituzione, riconoscendo che i doveri morali e sociali tra i partner possono talvolta tradursi in "obbligazioni naturali" che permangono anche dopo la fine del rapporto. Dice, infatti, la Suprema Corte (Cass. 02.01.2025, n. 28): "le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale (…) e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale (…)”.Tale orientamento riprende quanto già in precedenza affermato dalla stessa Cassazione, (cfr. Cass. civ. 16864/2023), secondo cui "le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale, assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost." 6. Tutela dei Figli La legge garantisce piena parità giuridica a tutti i figli, indipendentemente dallo status civile dei genitori. In caso di scioglimento della convivenza, i genitori sono tenuti a regolamentare i rapporti genitoriali (affidamento, mantenimento) nell'esclusivo interesse dei minori o dei figli maggiorenni non autosufficienti.In conclusione, è possibile affermare che il Legislatore, prendendo spunto da un fenomeno oggigiorno assai diffuso, ha inteso regolamentare questo aspetto della vita quotidiana, adattando i principi regolatori del matrimonio a questa fattispecie, ed eliminando l'alea di incertezza che, in assenza di una regolamentazione legislativa, si era creata. D'altro canto, però, non si può sottacere come parte della dottrina più tradizionalista abbia criticato questa impostazione, volta de facto a smantellare il tessuto sociale tradizionale, fondato sul matrimonio e derivante dalla millenaria tradizione e dall'eterno insegnamento di Santa Romana Chiesa. Lasciamo ai posteri il compito di valutare, ex post, eventuali conseguenze della regolamentazione qui esposta. In un successivo intervento ci occuperemo di analizzare i contenuti del contratto di convivenza.

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