Egregio Avvocato
Pubblicato il 27 lug. 2021 · tempo di lettura 3 minuti
La miriade di informazioni che ogni giorno lasciamo in questo mondo online forma la nostra identità digitale. Profili social, contenuti multimediali, messaggi di posta elettronica: tutto ciò che fine fa alla nostra morte? I dati personali-digitali non muoiono con l’interessato ed allora, in assenza di una efficiente regolamentazione, nascono nuove soluzioni operative.
1. Cos’è l’eredità digitale?
2. Cosa prevedono alcune piattaforme online.
3. In che modo posso disporne?
1 - Cos’è l’eredità digitale?
Non esiste una legislazione specifica in materia dalla quale poter prendere in prestito una definizione, tuttavia, possiamo definire l’eredità digitale come la trasmissione a soggetti terzi del nostro patrimonio digitale.
Intendiamo per “patrimonio digitale” l’insieme di tutti i rapporti giuridici e beni, con o senza valore economico, presenti o su un supporto elettronico o conservati su server remoti, accessibili solo online mediante apposite credenziali, riferibili alla cd. identità digitale. Fanno quindi parte dell’eredità digitale non solo i dispositivi fisici (come hard disk e chiavi usb) ma, ad esempio, i profili dei social network, l’online-banking, la posta elettronica, le chat, gli spazi di archiviazione, i file multimediali, le licenze software e le criptovalute.
2 - Cosa prevedono alcune piattaforme online.
Alcuni social come Facebook ed Instagram danno la possibilità a ciascun utente di scegliere che l’account venga eliminato in modo permanente al proprio decesso.
Facebook, in assenza di indicazioni, provvede a convertire i profili social in account commemorativi che “permettono ad amici e familiari di raccogliere e condividere ricordi di una persona che è venuta a mancare” e dal 2018 permette di individuare un “contatto erede”, ossia la designazione di un soggetto al quale viene concesso di accedere e gestire, con alcuni limiti, l’account del de cuius.
Altro discorso è possibile fare per i servizi di posta elettronica, i quali hanno politiche molto diverse tra loro. Ad esempio, Google offre ai propri utenti la facoltà di stabilire chi, alla propria morte, potrà avere accesso alla casella di posta elettronica oppure che la stessa venga cancellata, o, in assenza di indicazioni, impone la collaborazione con gli stretti congiunti circa la destinazione dell’account, tutelando il diritto alla riservatezza. Ancora, Yahoo, stabilisce l’automatica cancellazione della casella di posta alla notizia della morte del titolare, così imponendo una sorta di non-trasferibilità del patrimonio digitale.
3 - In che modo posso disporne?
Come detto, in Italia non esiste una legislazione in materia di successione nel patrimonio digitale ed, inoltre, i “dati personali” di soggetti deceduti non rientrano neppure nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo in materia di dati personali n. 2016/679.
Ad oggi, l’unico riferimento normativo sul tema è l’art. art. 2-terdecies del Codice Privacy (d. lgs. 196/2003), il quale stabilisce che i diritti “riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione” e che l'esercizio dei predetti diritti non è ammesso nei casi previsti dalla legge o allorquando “l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata”.
Pertanto, in assenza di un'armonizzazione comunitaria del mercato unico “digitale” e in difetto di un’opportuna legislazione nazionale, la soluzione migliore per tutelare il proprio patrimonio digitale appare essere il testamento. Infatti - oltre ad informarsi sulle regole stabilite da ciascun servizio digitale utilizzato - attraverso il testamento è possibile assegnare le credenziali di accesso di server e piattaforme a chi crediamo possa farne buon uso oppure conferire a persone fidate l’incarico di gestire, secondo precise istruzioni, la propria eredità digitale (si parla in quest’ultimo caso di “mandato post mortem”).
Se sei interessato al tema leggi anche “Il diritto all’oblio”.
Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
2 ago. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
La pas o più comunemente conosciuta come "sindrome" dell'alienazione parentale non è una malattia ma una condotta illecita.Si definisce "sindrome " da alienazione genitoriale il comportamento di un genitore,che, soprattutto in fase di separazione, scredita e allontana l'altra figura genitoriale.Appare opportuno sottolineare che tale disturbo esiste sia al maschile che al femminile.Le Corti italiane sono sempre state restie nel riconoscere tale condotta ma, recentemente, alcune aperture in tal senso si sono verificate. Al riguardo, vogliamo ricordare la vicenda al vaglio del Tribunale di Cosenza (Trib. Cosenza, 549/2019), che, chiamato a pronunciarsi sulla sindrome di alienazione parentale, ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un padre avverso l'ex moglie, colpevole di aver emarginato la figura paterna per oltre tre anni. Il Tribunale, tenuto conto della durata della condotta della donna, dei presumibili disagi e sofferenze patite sia dal padre per il distacco - fisico ed emotivo - dal figlio, che dal figlio, privato dell'apporto del padre rispetto alla sua crescita, educazione e formazione, ha reputato equo liquidare il pregiudizio in Euro 5.000,00 per ciascuno dei soggetti danneggiati. Secondo i Giudici, anche prescindendo dalla valdità o invalidità teorica di questa sindrome, bisogna "accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo." Poichè non erano stati adeguatamente forniti elementi istruttori con cui ritenere provate le condotte di abuso da parte del padre – compresa la CTU – il Tribunale concludeva che l’allontanamento padre – figlio fosse stato causato dalla madre. Per tali ragioni, visto il condizionamento perpetrato dalla madre a danno del figlio e le carenze di entrambi i genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l’equilibrio psichico del figlio, il Giudice di prime cure disponeva l’affidamento ai servizi sociali, ripristinava gli incontri padre e figlio e accoglieva la richiesta di risarcimento formulata da parte ricorrente per aver la madre "gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell’uomo di svolgere il proprio ruolo genitoriale."La soluzione appare pienamente condivisibile, anche e soprattutto alla luce di un fenomeno che è sempre più diffuso e che, pertanto, deve assumere valenza giuridica per evitare abusi del diritto ai danni di genitori vittime di rancori e depressioni dell'ex.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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1 set. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
In questo momento storico costellato dalle discussioni inerenti l’approvazione del Disegno di Legge a firma dell’Onorevole Alessandro Zan recante “misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, è opportuno esaminare la prima effettiva normativa introdotta nell’ordinamento italiano per il riconoscimento di alcuni diritti per le coppie omosessuali.L’evoluzione giurisprudenziale in assenza di una normativa di riferimentoCosa prevede la c.d. Legge Cirinnà? Come sono disciplinati i rapporti personali, patrimoniali e successori?È possibile sciogliere un’unione civile?1 - L’evoluzione giurisprudenziale in assenza di una normativa di riferimentoLa disciplina sulle unioni civili è, ormai, da cinque anni presente all’interno del nostro ordinamento giuridico. Infatti, la Legge n. 76/2016, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, costituisce certamente il risultato di un lungo iter travagliato, stante l’iniziale reticenza nel riconoscimento giuridico dei cosiddetti nuovi modelli familiari.Difatti, l’istituto del matrimonio è, per così dire, riservato alle coppie eterosessuali, come espressamente risultante dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 12) e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (art. 16, n. 1), e per come implicitamente confermato dal codice civile italiano che fa riferimento a marito e moglie.Anche la convivenza more uxorio sino a non molto tempo fa è stata concepita, in dottrina e in giurisprudenza, esclusivamente tra persone di diverso sesso.L’evoluzione dell’istituto è stata possibile proprio grazie alla giurisprudenza che ha consentito di aprire prospettive per la tutela delle convivenze omosessuali ben prima che intervenisse il legislatore. Di particolare importanza è la sentenza n. 138 del 15 aprile del 2010, con cui la Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, stabilendo altresì che per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico e che in tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.2 - Cosa prevede la c.d. Legge Cirinnà?Finalmente nel 2016 è entrata in vigore l’auspicato intervento legislativo sul tema.La Legge n. 76/2016 consta di un unico articolo composto da una pluralità di commi. Il comma 1 definisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso come specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.Ma come è possibile costituire un’unione civile?Il comma 2 stabilisce che possono costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante una dichiarazione dinanzi ad un ufficiale di stato civile e alla presenza di almeno due testimoni. Tale disposizione va comunque integrata con quanto dettato dal Decreto Legislativo n. 5/2017 recante norme di adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alla nuova disciplina delle unioni civili, il quale ha introdotto gli articoli 70 bis – 70 quinquesdecies del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. Ne consegue che la costituzione dell’unione civile avvenga mediante l’iscrizione del relativo atto, sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile, nel registro delle unioni civili. Il legislatore, tuttavia, non ha optato per l’introduzione dell’istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, come avvenuto in passato in alcuni altri Stati, preferendo regolamentare le unioni civili. Ciò è confermato dal mancato richiamo all’articolo 29 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Con l’istituto del matrimonio, in ogni caso, le unioni civili condividono diverse norme. In primis, le norme che dettano le cause impeditive, quali:la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile;l’interdizione per infermità di mente di una delle parti;l’esistenza, fra le parti, dei rapporti di parentela o di affinità di cui all’articolo 87, comma 1 del codice civile;la condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.3 - Come sono disciplinati i rapporti personali, patrimoniali e successori?Sebbene i due istituti non possano essere del tutto equiparati, la Legge Cirinnà opera un forte richiamo alle norme sul matrimonio dettate dal codice civile, per quel che riguarda i rapporti personali, patrimoniali e successori.In primis, per quanto concerne i rapporti personali tra gli uniti civilmente, il comma 11 dell’unico articolo della Legge 76/2016 ricalca (quasi) fedelmente quanto prevede l’articolo 143 del codice civile, rubricato Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Difatti, con l’unione civile sorgono reciproci obblighi all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze. Tuttavia, manca il richiamo all’obbligo di fedeltà e di collaborazione nell’interesse della famiglia.Per quanto riguarda, in secondo luogo, i rapporti patrimoniali, il comma 13 dell’articolo 1, dopo aver imposto il regime patrimoniale legale – vale a dire quello della comunione – effettua un rinvio puro e semplice alla disciplina codicistica dettata per l’istituto matrimoniale.Infine, anche dal punto di vista successorio, la disciplina di cui al comma 21 Legge Cirinnà rinvia alle norme del codice civile, in particolare per quel che riguarda l’indegnità, la tutela dei legittimari, la disciplina sulle successioni legittime, la collazione e il patto di famiglia.4 - È possibile sciogliere un’unione civile?La risposta è certamente affermativa.Ai sensi del comma 22, l’unione civile tra persone dello stesso sesso, infatti, come il matrimonio, si scioglie ope legis nell’ipotesi in cui sia dichiarata la morte presunta di una delle parti. Il successivo comma 23 fa, poi, espresso rinvio alla Legge n. 898/1970, recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (c.d. Legge sul divorzio).Ipotesi particolare è prevista dal comma 24, secondo cui l’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.Va, infine, ricordato che il procedimento di scioglimento dell’unione civile è regolato mediante il rinvio alla procedura del divorzio.Editor: avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato
5 feb. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Riferimenti normativi: art. 337 ter c.c., Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, Convenzione di New York del 1989, Convenzione di Strasburgo del 1996.Sentenza in commento: Tribunale Torre Annunziata, 06/04/2020, (ud. 06/04/2020, dep. 06/04/2020).Il fattoCon ricorso depositato il 17.03.2020, ai sensi dell’art. 4 comma 8 legge 898/1970, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la ricorrente P.A. chiedeva di “sospendere temporaneamente e sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria in essere, le visite tra padre e la figlia minore A., affetta da grave patologia dello spettro autistico, restando assicurata una videochiamata ogni giorno e la possibilità di recuperare le visite perse non appena sarà possibile”.A fondamento della propria richiesta la ricorrente P.A. evidenziava l’esigenza di tutela della salute della minore e l’esigenza di riduzione del rischio di contagio in virtù delle misure emergenziali previste dalla disciplina statale (d.p.c.m del 09.03.2020) e dall’ordinanza emessa del Presidente della Regione Campania n. 15/2020.Inoltre la ricorrente P.A. dava atto della sospensione delle attività del Centro Serapide (ove la minore di reca a fare riabilitazione e incontra il padre una volta a settimana) e del Polo per la famiglia preso la IV Municipalità di Napoli ( dove A. incontra il padre una volta a settimana).Il resistente S.A., costituendosi in giudizio, si opponeva a tale richiesta sottolineando il benefico psico - fisico che la figlia trae dagli incontri con il padre e che lo stesso non esporrebbe mai la figlia A. a nessun pericolo di contagio “limitandosi a prelevare la figlia dal suo domicilio per condurla a casa sua senza alcun rischio”.Il diritto di visita del convenuto S.A. e la figlia minore A. veniva disciplinato con l’ordinanza del 10.03.2019 prevendo la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia per due volte al mese, a settimana alterne, una volta il sabato ed una volta la domenica, liberamente, per tre ore dalle 15.30 alle 18.30 alla presenza della nonna paterna o di altre persone di fiducia.La questionePuò il diritto di visita del genitore non collocatario essere sospeso per ragioni sanitarie per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19?La soluzioneIl Tribunale rigettava la richiesta di sospensione delle visite del padre S.A. con la minore A. avanzata dalla ricorrente P.A. autorizzando il resistente ad effettuare le visite per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19.Alla luce dei decreti legge e dei DPCM che si stanno susseguendo al fine di evitare il diffondersi del contagio del Covid 19, il Governo ha avuto modo di chiarire che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti della separazione o divorzio” (cfr. FAQ sul sito del Governo).Nel caso di specie il Giudice esaminava anche l’ordinanza n. 15 del 13.03.2020 con la quale il Presidente della Regione Campania precisava che sono considerate situazioni di necessità ( che legittimano spostamenti temporanei ed individuali), quelle correlate ad esigenze primarie delle persone.Il Giudice sulla base dei predetti interventi governativi considerava leciti gli spostamenti finalizzati all’attuazione della frequentazione da parte del figlio minore con il genitore non collocatario.Il generico riferimento all’emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio a godere di congrua frequentazione con entrambi i genitori dove tale frequentazione con il genitore non collocatario è fondamento essenziale all’equilibrio psico – fisico del minore.È compito dei genitori garantire regolari rapporti genitoriali ai minori al fine trasmettere agli stessi fiducia e serenità anche con riferimento alle relazioni effettive con i propri genitori.Conclusioni In questo periodo di restrizioni e cautele la decisione adottata dal Tribunale di Torre Annunziata è abbastanza significativa nella parte in cui va a tutelare il diritto alla bi-genitorialità che assume rilievo nell’ordinamento costituzionale interno e nell’orientamento internazionale. Nel caso di specie il Tribunale ha attuato una particolare e delicata operazione di bilanciamento degli interessi in gioco dove i valori di riferimento potenzialmente confliggenti sono rappresentati, da un lato, dal diritto alla bi-genitorialità del minore, e, dall’altro, dal diritto alla salute.Nel momento in cui cessa la relazione affettiva e quindi la convivenza tra i genitori, il figlio minore, ai sensi dell’articolo 337 ter c.c., ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.Il diritto alla bi-genitorialità può essere compresso solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute proprie del caso di specie (per esempio in considerazione della specifica attività lavorativa del genitore, ovvero dalla provenienza da zone “rosse” o da contesti abitativi esposti in misura rilevante al pericolo di contagio, ovvero dall’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il minore).In un periodo di attuale emergenza sanitaria i minori sono i soggetti più vulnerabili e maggiormente colpiti dalle misure per contenere il contagio Covid – 19.Basti pensare alla chiusura delle scuole unitamente all’interruzione di tutte quelle attività extra scolastiche che un minore compie quotidianamente oltre al divieto di incontrare parenti ed amici.È necessario, dunque, in un periodo delicato di restrizioni e cautele, garantire ai minori regolari rapporti genitoriali al fine di trasmettere fiducia e serenità agli stessi.Sarà compito dei genitori, nell’esercizio della loro responsabilità genitoriale, individuare le misure adeguate alla tutela della salute della prole nel momento in cui viene esercitato il diritto di visita del genitore non collocatorio.Uno dei doveri del genitore collocatario è proprio quello di favorire il rapporto tra i figli e l’altro genitore evitando di porre in essere comportamenti inspiegabilmente ostruzionisti o limitativi quali ad esempio l’istaurazione di giudizi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio in merito ai provvedimenti di affidamento o collocamento dei minori.
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24 gen. 2026 • tempo di lettura 1 minuti
Oggi, sempre più, due persone maggiorenni unite stabilmente da legame affettivo decidono di convivere e scelgono di non unirsi in matrimonio se uomo e donna o in unione civile se appartengono allo stesso sesso. Se è vera la non obbligatorietà di formalizzare una convivenza di fatto, è altrettanto consigliabile farlo al fine di disciplinare reciprocamente i rapporti patrimoniali ed acquisire diritti e protezioni legali. Sovviene la Legge n. 76/2016 conosciuta come Legge Cirinnà. E' pertanto opportuno tutelarsi reciprocamente con un "Contratto di convivenza" e procedere alla registrazione dello stesso presso l'Ufficio Anagrafe del Comune, ovviamente nel luogo di residenza.Tale istituto giuridico è stato oggetto di studio e di approfondimento del sottoscritto avv. Francesca Maria Rita La Carrubba
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