Egregio Avvocato
Pubblicato il 18 feb. 2021 · tempo di lettura 6 minuti
L’Italia sta vivendo, sin dai primi mesi del 2020, una situazione di emergenza sanitaria che ha inciso -ed inciderà- su tutti i settori della vita sociale ed economica di ogni cittadino e lavoratore.
Tra i soggetti maggiormente colpiti dalle misure adottate per contenere il contagio Covid – 19 ci sono sicuramente i genitori separati o divorziati che devono garantire il contributo mensile a favore dei figli e/o del coniuge previsto in sede di separazione, divorzio o affidamento della prole nata fuori del matrimonio.
1 – Quali sono gli obblighi familiari di mantenimento?
Nel momento in cui cessa il legame matrimoniale, e quindi in caso di separazione o divorzio (consensuali o giudiziali), possono derivare degli obblighi di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro e/o dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti).
L’assegno di mantenimento in favore del coniuge a seguito della separazione è disciplinato dall’art. 156 c.c., e consiste in una prestazione pecuniaria periodica che non richiede, a differenza degli alimenti ex artt. 443 e seguenti c.c., la sussistenza di uno stato di bisogno economico del coniuge beneficiario.
La ratio della disposizione è individuata nella tutela del coniuge più debole ed è espressione della solidarietà coniugale e ha, pertanto, funzione assistenziale: il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno è colui che versa nelle condizioni economiche migliori, indipendentemente dalla circostanza che sia responsabile o meno della crisi del matrimonio.
Accanto all’assegno in favore del coniuge, l’obbligo del mantenimento può essere posto anche in favore dei figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti. Gli artt. 337 bis e seguenti c.c. dettano la disciplina in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, applicabile anche ai procedimenti di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Ai sensi degli artt. 315 bis e 316 bis c.c., i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e, a tali fini, il giudice che pronuncia la separazione fissa la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento degli stessi.
Ed ancora, ai sensi del IV comma dell’art. 337 ter c.c. nella determinazione dell’assegno di mantenimento, il Giudice deve tener conto dei parametri indicati dall’art. 337 ter comma IV c.c., ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Tali parametri di legge servono a garantire che il minore non venga pregiudicato nella sua crescita e formazione a causa della crisi o rottura dell’unione tra i genitori.
2 - Quali sono le ripercussioni della pandemia nei confronti del genitore che provvede al versamento dell’assegno di mantenimento?
La profonda crisi, economica, sociale ed umanitaria determinata dal Covid-19, appare senza dubbio una situazione, da doversi inquadrare nell'ottica della straordinarietà e dell'imprevedibilità, che ha generato una pesante crisi economica mondiale che durerà ben oltre la risoluzione della pandemia.
Infatti, la chiusura forzata di tutte quelle attività definite “non essenziali” ha generato ingenti ripercussioni anche nei confronti dei genitori separati o divorziati, i quali, stanno riscontrano difficoltà nel garantire la corresponsione dell’importo previsto in sede di separazione o divorzio o di affidamento della prole nata fuori del matrimonio, quale contributo mensile a favore dei figli e/o del coniuge.
A seguito dei numerosi Dpcm, le attività definite “non essenziali”, come bar, ristoranti, pizzerie, palestre, discoteche, ecc., sono state chiuse dal 9 marzo al 18 maggio con ovvie conseguenze pregiudizievoli sul piano finanziario e reddituale. Successivamente, il ministro della salute Speranza, ha attuato nuove disposizioni restrittive prevedendo la suddivisione delle regioni in base a tre colori: zona rossa, arancione e gialla.
Tale suddivisione ha generato ulteriori difficoltà economiche e in mancanza di uno specifico intervento da parte del Governo o del Legislatore sul punto, il soggetto obbligato è tenuto a far fronte all’obbligo di mantenimento anche in caso di estrema difficoltà. Non è quindi consentito di interrompere o ridurre la corresponsione dell’assegno di mantenimento in via autonoma. Ricordiamo che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento determina conseguenze sia dal punto di vista civile, sia sotto il profilo penale.
Nell’attuale scenario, privo di una normativa che possa regolamentare questa situazione di emergenza e di eccezionalità, è di fondamentale importanza il richiamo al buon senso comune delle parti familiari, evitando strumentalizzazioni della pandemia sia da parte dell’obbligato sia da parte del beneficiario.
3 - È possibile modificare gli obblighi assunti in sede di separazione o divorzio a causa di un’improvvisa contrazione reddituale?
Tutti i provvedimenti relativi ai rapporti tra gli ex coniugi e nei confronti dei figli possono essere modificati qualora mutino le condizioni che li hanno determinati.
Le statuizioni in tema di diritto matrimoniale hanno valore rebus sic stantibus in quanto la decisione del tribunale e gli accordi omologati dai coniugi, trovano il proprio fondamento nei presupposti di fatto che hanno dato luogo alle relative decisioni. Questo implica che, al mutamento dei presupposti che avevano fondato le decisioni pregresse, è possibile la modifica dei provvedimenti stessi. Possono, quindi, essere modificati sia i provvedimenti che riguardano i rapporti tra i coniugi sia i provvedimenti che riguardano la prole.
La pandemia, infatti, è un fatto sopravvenuto ed oggettivo indipendente dalla volontà delle parti coinvolte, che sicuramente rientra tra i “fatti nuovi” rispetto all’epoca in cui il provvedimento è stato emanato, e come tale configura “giustificato motivo”, che legittima la revisione dell’assegno di mantenimento.
Sarà necessario accertare in concreto se la crisi dovuta dalla pandemia abbia comportato (e comporterà) una ridotta capacità di produrre reddito, tale da creare uno squilibrio tra le parti rispetto alle condizioni precedenti, rilevando in tal senso il tipo di lavoro dipendente o autonomo svolto dal soggetto.
In ogni caso, nell’accertamento della situazione economica, occorrerà tenere conto del quadro complessivo della situazione economica e, quindi, non solo dei redditi e dei ricavi, ma anche dell’intero ammontare del patrimonio a disposizione.
4 - Per ottenere la modifica dei provvedimenti della separazione o del divorzio quale procedura si deve seguire?
Per ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento sarà necessario provare il peggioramento delle condizioni economiche, attraverso il raffronto con quelle del periodo precedente l’epidemia, e che la riduzione attuale, e proiettata nel futuro, incide in maniera rilevante sull’assetto economico e patrimoniale esistente al momento della separazione o del divorzio.
La revisione potrà essere ottenuta depositando ricorso giudiziale o congiunto di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. o di divorzio ex art. 9 l. 898/70, mentre nel caso di genitori non coniugati sarà possibile chiedere la revisione del provvedimento riguardante la prole, ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c., giudizialmente o congiuntamente.
Nel caso di giudizi ancora pendenti, si potrà depositare al giudice istruttore istanza per la modifica del provvedimento in vigore ai sensi dell’art. 709 comma IV c.p.c.
Editor: avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
27 mar. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
Nel panorama del diritto di famiglia contemporaneo, il principio dell’affidamento condiviso mira a garantire la piena partecipazione di entrambi i genitori alla crescita e all’educazione dei figli minori, nel rispetto del loro superiore interesse. In questo contesto, la questione dell’assegnazione della casa familiare rappresenta uno degli aspetti più delicati nelle crisi della coppia.Negli ultimi anni la giurisprudenza ha iniziato a prendere in considerazione modelli organizzativi alternativi rispetto alla tradizionale assegnazione della casa familiare a uno dei genitori conviventi con i figli. Tra questi, si segnala la cosiddetta “rotazione dei genitori” nell’abitazione familiare, soluzione che prevede la permanenza stabile dei figli nella casa familiare mentre i genitori si alternano nella stessa abitazione secondo turnazioni prestabilite.Tale modello, tuttavia, presenta rilevanti criticità applicative, come dimostrano alcune recenti pronunce giurisprudenziali.La Corte d’Appello di Torino, sezione famiglia e minori, con il decreto n. 314/2024, aveva confermato un provvedimento emesso in primo grado dal Tribunale di Cuneo, stabilendo che le figlie della coppia rimanessero stabilmente nell’ex casa coniugale, mentre i genitori si alternassero settimanalmente nella stessa abitazione.Secondo i giudici di merito, tale soluzione appariva giustificata da alcune circostanze specifiche del caso concreto. In particolare:le minori risultavano fortemente legate a entrambi i genitori;sia il padre sia la madre venivano descritti come figure genitoriali «protettive, accudenti e consolanti»;entrambi disponevano di ulteriori abitazioni nelle quali poter soggiornare durante i periodi di non permanenza nella casa familiare.La decisione si inseriva inoltre nel solco di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6810 del marzo 2023, che, nell’ambito di una controversia derivante dalla cessazione di una convivenza more uxorio, non aveva escluso in via di principio la possibilità di assegnare la casa familiare direttamente ai figli, prevedendo la rotazione dei genitori.Secondo la Suprema Corte, tale soluzione potrebbe risultare compatibile con il superiore interesse del minore qualora presupponga «una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale», finalizzata a garantire la continuità dell’habitat domestico e delle abitudini di vita dei figli.Nonostante le premesse teoriche favorevoli, la concreta applicazione di tale modello si è rivelata problematica.Come riportato anche dalla stampa specializzata, il Tribunale di Cuneo, con la sentenza n. 137/2024, è successivamente tornato sui propri passi rispetto alla precedente decisione. La soluzione della rotazione dei genitori si è infatti dimostrata difficilmente sostenibile nella pratica.Le parti hanno infatti richiesto espressamente la modifica del provvedimento a causa della eccessiva onerosità, sia sul piano organizzativo sia su quello emotivo, derivante dalla coabitazione alternata nella medesima abitazione.Nel corso dell’esperienza applicativa, inoltre, i conflitti tra i genitori sono progressivamente aumentati, spesso per motivi apparentemente banali, quali la gestione degli oggetti domestici, dei giocattoli delle bambine o degli elettrodomestici presenti nella casa. Tali circostanze hanno finito per alimentare ulteriormente la conflittualità tra le parti, con potenziali ripercussioni negative anche sul benessere delle minori.Secondo autorevole dottrina, formule come quella della rotazione dei genitori possono funzionare solo quando vi sia una reale sintonia tra gli ex partner e una cooperazione genitoriale stabile, condizioni che nella pratica risultano piuttosto rare nelle situazioni di crisi familiare. Invero, la vicenda su richiamata dimostra come la vicenda dimostri la difficoltà di imporre soluzioni organizzative che incidono profondamente sulla vita quotidiana delle persone in assenza di un effettivo accordo tra le parti.Alla luce delle esperienze applicative, appare evidente come la rotazione dei genitori nell’abitazione familiare rappresenti una soluzione eccezionale, praticabile solo in presenza di specifici presupposti.In particolare, tale modello organizzativo può risultare compatibile con l’interesse dei minori solo quando:la relazione tra i genitori sia caratterizzata da bassa conflittualità;vi sia una collaborazione stabile e consapevole nella gestione della genitorialità;entrambi i genitori dispongano di soluzioni abitative alternative adeguate;esista un accordo volontario tra le parti, e non una soluzione imposta giudizialmente. Al contrario, nei casi di elevata conflittualità tra i genitori — oggi purtroppo sempre più frequenti — l’imposizione di una simile organizzazione rischia di produrre effetti controproducenti. Non solo potrebbe compromettere l’equilibrio psicologico dei genitori, ma potrebbe anche riflettersi negativamente sul benessere psicofisico dei figli, che rappresenta il parametro centrale nelle decisioni relative all’affidamento.La vicenda giurisprudenziale analizzata dimostra come, nel diritto di famiglia, soluzioni teoricamente orientate alla tutela dei minori debbano essere valutate con grande prudenza nella loro applicazione concreta.La rotazione dei genitori nell’abitazione familiare può rappresentare uno strumento potenzialmente idoneo a preservare la stabilità dell’ambiente domestico dei figli, ma solo in presenza di condizioni relazionali particolarmente favorevoli.In assenza di tali presupposti, l’imposizione giudiziale di tale modello rischia di trasformarsi in una fonte ulteriore di conflitto tra i genitori, compromettendo proprio quell’interesse del minore che la misura intende tutelare.
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27 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il riferimento normativo, relativo alla quota del trattamento di fine rapporto, in caso di crisi coniugale, è contenuto nell’articolo 12-bis della l. 898/1970 (comunemente conosciuta come Legge sul divorzio), che così dispone: “ Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.La risposta all’interrogativo è, dunque, positiva: l ’ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del TFR, ma solo a determinate condizioni.Da una attenta lettura della disposizione soprariportata si evince che l’ex coniuge ha diritto ad ottenere la quota di TFR solo se: non ha contratto nuove nozze e solo quando è titolare di assegno di mantenimento periodico. Difatti, la corresponsione dell’assegno una tantum esclude tale diritto. E, ancora, all’ex coniuge spetta una quota pari al 40% del TFR, ma limitatamente agli anni che il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.Avv. Luisa Camboni
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31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L'affido condiviso è un istituto che negli ultimi anni ha voluto suggellare il crescente interesse del nostro Legislatore al diritto alla bigenitorialità. In particolare, questa misura, volta a mantenere fin dove possibile un rapporto stabile del minore con entrambi i genitori, pur prevedendo una collocazione prevalente (di solito presso la madre), sancisce il diritto/dovere del padre di incontrare regolarmente il proprio figlio, senza dover subire ostacoli di alcun genere da parte dell'altro genitore.Purtroppo, nella prassi questo raramente accade. Il più delle volte, come da noi ripetutamente sottolineato nel nostro blog, si tende ad utilizzare il minore come strumento per convincere l'ex coniuge a pagamenti in denaro, stravolgendo in tal modo l'istituto e le finalità dell'affido condiviso.Al riguardo, la Cassazione, con sentenza del 2015 (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3810 ) ha ribadito che "le eventuali inadempienze sul piano economico del genitore non erano ostative al riconoscimento dell’affidamento condiviso in assenza di ulteriori elementi (disinteresse o mancato esercizio del diritto di visita)". A nostro modesto parere, gli Ermellini hanno correttamente deciso nella vicenda de quo, usando come parametro valutativo non il mero esborso monetario - assurto a unico fondamento della moderna famiglia - ma bensì il diritto del minore, soggetto debole e pertanto meritevole di tutela, a mantenere un rapporto stabile e duraturo con entrambi i genitori.Anche la più attenta Giurisprudenza di merito si colloca su questa scia, che, oramai, è diventata una costante dei nostri Tribunali. Concludiamo, quindi, osservando come il diritto di famiglia italiano stai negli ultimi anni distaccandosi sempre più dal mero aspetto monetario, per rivalutare e tutelare valori ben più alti, come appunto il diritto di ogni bambino ad avere un papà ed una mamma.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di SalvoMATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE
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21 feb. 2022 • tempo di lettura 6 minuti
L’adozione dei minori è uno strumento che ha lo scopo primario di procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o che non ne abbiano una idonea.La materia è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, denominata “Diritto del minore ad avere una famiglia”.In questo contributo esamineremo la c.d. “adozione legittimante”, la quale fa venire meno ogni legame tra la famiglia di origine ed il minore, che acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio dei genitori adottivi. Premessa: la priorità del diritto del minore di crescere nella propria famigliaLa dichiarazione dello stato di adottabilità del minoreRequisiti degli adottantiIndicazioni “operative” per la coppia che intende adottare1 - Premessa: la priorità del diritto del minore di crescere nella propria famigliaSecondo il combinato disposto degli artt. 1 e 5 della l. 184/1983, “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”, senza distinzioni di sesso, etnia, età, lingua o religione e “nel rispetto della [sua] identità culturale”. Da queste norme si ricava che il diritto del minore di crescere nella propria famiglia è prioritario e che l’adozione è un rimedio eccezionale a situazioni di emergenza: si tratta di uno strumento per sottrarre il minore ad una situazione grave e patologica, tramite la sostituzione della famiglia d’origine con una nuova famiglia.La legge, pertanto, individua, da un lato, i presupposti in presenza dei quali il minore viene dichiarato “adottabile” e, dall’altro lato, i meccanismi selettivi tramite i quali selezionare le famiglie idonee all’adozione.2 - La dichiarazione dello stato di adottabilità del minoreIn primo luogo, affinché possa aver luogo l’adozione, è necessario che il tribunale per i minorenni dichiari il minore “in stato di adottabilità”. Questa dichiarazione è ammessa nei confronti dei minori che si trovino “in situazioni di abbandono”. L’art. 8 l. 184/1983 precisa che questa situazione ricorre quando il minore sia “privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. È importante precisare che non dà luogo a situazione di abbandono la condizione di indigenza della famiglia: la legge prevede, infatti, che lo Stato e gli enti locali sostengano i nuclei familiari a rischio proprio al fine di prevenire situazioni di abbandono dei minori. Una volta ricevuta la segnalazione dello stato di abbandono in cui si trovi un minore, il tribunale per i minorenni deve assicurare ai genitori il diritto di difesa e compiere gli opportuni accertamenti. Più in particolare, la dichiarazione di adottabilità viene pronunciata, con sentenza, solo se:i genitori e i parenti, pur convocati dal tribunale, non si sono presentati senza addurre un giustificato motivo;i genitori e i parenti si sono presentati innanzi il tribunale ma la loro audizione ha confermato il persistere della situazione di abbandono;i genitori non hanno adempiuto alle prescrizioni eventualmente impartite loro nel corso del procedimento ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.Con la pronuncia dello stato di adottabilità, viene sospesa la responsabilità genitoriale dei genitori e il giudice nomina un tutore al minore.A questo punto, il minore viene collocato in affidamento preadottivo presso la coppia ritenuta idonea (che deve avere i requisiti che a breve indicheremo). Se il minore ha già compiuto 14 anni, è necessario anche che egli presti il consenso alla coppia prescelta. Se, invece, il minore ha compiuto gli anni 12 anni o sia abbastanza maturo da avere una autonoma capacità di discernimento, la sua audizione è solo facoltativa.Con l’affidamento preadottivo si instaura una sorta di adozione provvisoria, che deve durare almeno un anno. In caso di esito favorevole della prova, il tribunale pronuncia la sentenza di adozione: per effetto della sentenza, il minore acquista lo status di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. 3 - Requisiti degli adottantiI soggetti interessati all’adozione devono avere due requisiti fondamentali.Devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni (o aver stabilmente e continuativamente convissuto, prima del matrimonio, per almeno tre anni), non separati nonché idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Ne consegue che, in Italia, non è ammessa l’adozione da parte di una persona sola né da parte di coppie di conviventi more uxorio. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottato ma non deve superarla di più di quarantacinque anni. Questa regola subisce delle deroghe:Le deroghe alla differenza di età sono ammesse:quando il tribunale accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore;quando il limite dei 45 anni sia superato da uno solo dei coniugi nella misura non superiore a 10 anni;quando gli adottanti siano genitori di figli nati fuori dal matrimonio o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne;quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi coniugi adottato. 4 - Indicazioni “operative” per la coppia che intende adottareLa coppia di coniugi che intenda adottare un minore deve presentare una domanda presso il tribunale per i minorenni, la cui cancelleria generalmente fornisce i moduli necessari allo scopo. La coppia può inoltrare più domande, anche successive, a più tribunali per i minorenni, purché ne dia comunicazione a tutti i tribunali.La domanda di adozione si sostanzia in una dichiarazione di disponibilità ad adottare un bambino dichiarato adottabile dal tribunale, specificando se vi è la disponibilità ad adottare più fratelli o minori portatori di handicap. Alla domanda devono essere allegati alcuni documenti tra i quali, ad esempio, il certificato di nascita dei richiedenti, lo stato di famiglia, il certificato del medico di medicina generale che attesti la buona salute di entrambi i coniugi, la dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi.La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione ma può essere rinnovata.Una volta ricevuta la domanda della coppia, il tribunale per i minorenni svolge delle indagini – da concludersi entro 120 giorni ma prorogabili sino ad altri 120 giorni – con l’aiuto dei servizi socio assistenziali per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge (quindi i requisiti di età, di stabilità del rapporto tra i coniugi, la capacità di educare il minore) nonché la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i loro motivi.Sulla base delle indagini effettuate, il tribunale sceglie, tra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente idonea a provvedere alle esigenze del minore.A questo punto, dopo aver disposto l’audizione del pubblico ministero, dei genitori dei richiedenti, del minore che ha compiuto i 12 anni e anche del minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento, il tribunale per i minorenni dispone l’affidamento preadottivo alla coppia prescelta.Il tribunale continua a vigilare sull’affidamento preadottivo, anche avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali nonchè adottando i provvedimenti che si rendano necessari in caso di difficoltà nel rapporto di convivenza tra gli affidatari ed il minore.Segnaliamo che, a seconda del tribunale presso il quale si presenta la domanda, i documenti che la corredano possono variare: sarà dunque opportuno che si acquisiscano informazioni prima di inoltrarla.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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