La donazione obnuziale | Egregio Avvocato
In vista di un determinato matrimonio futuro, gli sposi tra loro o anche altri soggetti possono fare un tipo particolare di donazione detta obnuziale. 
La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico che la contiene, dove l’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno dei futuri sposi o da un terzo, sia compiuta in riguardo di un futuro e determinato matrimonio.
Pertanto, per aversi donazione obnuziale è necessario che si faccia riferimento a un determinato matrimonio, cosicché è da escludere l’attribuzione patrimoniale effettuata nella prospettiva generica e accidentale del matrimonio.
L’istituto della donazione obnuziale è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito attraverso il compimento di atti diversi da quelli previsti per la donazione.

 

1. Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?

2. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?

3. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?


1 – Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?


In tale tipo di donazione il donatario può essere alternativamente: a) uno o entrambi gli sposi (ad esempio un genitore dona al figlio, o al figlio e alla futura moglie); b) i figli nascituri da questi (un genitore dona al nascituro della figlia e del futuro genero).

Diversamente da quanto avviene nella donazione tipica, in tale ipotesi la donazione: a) si perfeziona senza bisogno di accettazione a seguito della celebrazione del matrimonio a condizione che nell’atto pubblico sia espressamente indicato che la donazione è motivata dal matrimonio stesso; b) non produce effetti fino alla celebrazione del matrimonio (e, quindi, sottoposta alla condizione sospensiva della celebrazione dello stesso); c) non può essere revocata dal donante né per ingratitudine del donatario né in caso di sopravvenienza di figli; d) non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante. 


2 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?


A seguito della separazione dei coniugi o di divorzio il bene donato diventa di proprietà esclusiva del donatario della liberalità così come risulta dall’atto pubblico.

Quando dall’atto non è possibile individuare il donatario, è necessario accertare se l’attribuzione è stata posta a favore di entrambi i coniugi o di uno solo, considerando che nella maggior parte dei casi la donazione per futuro matrimonio è destinata alla nascente famiglia e non a un donatario determinato. 

La donazione per futuro matrimonio risolutivamente condizionata alla pronuncia di separazione o divorzio è lecita: il donante può prevedere nel contratto di donazione che gli effetti della liberalità cessino al verificarsi di un evento futuro e incerto come lo scioglimento del matrimonio.


3 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?


Se il matrimonio è dichiarato nullo anche la donazione obnuziale diventa nulla. Il donatario deve restituire il bene al donante, ma restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara la nullità.

Il coniuge in buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio.

Se la donazione era a favore di figli nascituri, essa rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo (ossia del matrimonio contratto in buona fede dai coniugi che ignoravano la causa di nullità).

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La cosiddetta “Giustizia lumaca” e l’equa riparazione prevista dalla Legge Pinto

27 mag. 2021 • tempo di lettura 7 minuti

Il tema della cosiddetta Giustizia Lumaca è, da anni, al centro del dibattito pubblico e svariati - e non sempre del tutto efficaci - sono stati i tentativi di riforma della giustizia italiana. Nell’ottica di una riduzione delle lungaggini dei processi sono stati introdotti vari metodi stragiudiziali ed alternativi di risoluzione delle dispute: i c.d. metodi ADR, dall’acronimo inglese Alternative Dispute Resolution.Tuttavia, il nostro ordinamento giuridico ha inteso prevedere, con l’emanazione della Legge Pinto, anche un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla irragionevole durata del processo. Qual è, quindi, l’ambito di applicazione della Legge Pinto? Quali sono i presupposti per la richiesta del risarcimento dei danni? Come si svolge il relativo procedimento?La Legge Pinto: perché è stata introdotta? Qual è il suo ambito di applicazione?Quali sono i presupposti per la proposizione della domanda di equa riparazione?Come identificare il danno risarcibile?Come si svolge il relativo procedimento?1 - La Legge Pinto: perché è stata introdotta? Qual è il suo ambito di applicazione?La Legge n. 89 del 24 marzo 2001, nota come Legge Pinto, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un apposito procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che derivino dalla durata irragionevole del processo.Ma, in concreto, qual è la ratio di questa legge?La risposta a tale quesito è immediata: tutelare il principio di ragionevole durata dei processi sancito dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e costituzionalizzato, quale corollario del principio del giusto processo, dalla nostra Costituzione all’articolo 111, il cui secondo comma testualmente recita «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».Prescindendo dal grado in cui si concludono, il procedimento introdotto dalla Legge Pinto si applica alle controversie civili, ai procedimenti penali ed amministrativi, alle procedure fallimentari ed anche ai procedimenti tributari.2 - Quali sono i presupposti per la proposizione della domanda di equa riparazione?Ai fini della proposizione della domanda di equa riparazione prevista dalla Legge Pinto è necessario il rispetto di alcuni requisiti. In particolare: l’irragionevole durata del processo, l’attuazione dei c.d. rimedi preventivi, l’esistenza di un danno e il nesso di causalità tra l’irragionevole durata del processo e il danno.Ma, nel concreto, quando si può dire che un processo si sia concluso in un termine ragionevole?L’articolo 2, comma 2 bis della Legge Pinto prevede che il termine di ragionevole durata del processo sia rispettato se non eccede la durata di:3 anni per i procedimenti di primo grado;2 anni per i procedimenti di secondo grado;1 anno per il giudizio di legittimità;3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata;6 anni per le procedure concorsuali.In ogni caso, va detto che il termine ragionevole è rispettato laddove il giudizio sia definitivo in modo irrevocabile in un tempo non superiore a 6 anni.Per quanto riguarda il computo della durata è opportuno riferirsi a criteri diversi a seconda della natura del processo. Nel processo civile, il termine decorre dal deposito del ricorso introduttivo ovvero dalla notifica dell’atto di citazione. Invece, nel processo penale, il termine decorre dal momento in cui il soggetto indagato viene a conoscenza del procedimento a suo carico mediante atto dell’autorità giudiziaria.Come detto, la ragionevole durata del processo non è l’unico requisito richiesto affinché si possa proporre il procedimento per l’equa riparazione. Difatti, sono necessari anche i cosiddetti rimedi preventivi. A far data dal 31 ottobre 2016, invero, la procedura prevista dalla Legge Pinto è attivabile, a pena di inammissibilità, esclusivamente dopo aver esperito tali rimedi preventivi che variano a seconda del procedimento contestato.In particolar modo, nel processo civile il rimedio preventivo è rappresentato dalla proposizione del giudizio con rito sommario ovvero dalla richiesta di passaggio dal rito ordinario a quello sommario da effettuarsi entro l’udienza di trattazione e, comunque, almeno sei mesi prima che trascorrano i tre anni del primo grado di giudizio. Nell’ipotesi in cui non sia possibile il rito sommario di cognizione, invece, il rimedio preventivo nel processo civile è rappresentato dalla richiesta di trattazione orale prevista dall’articolo 281 sexies del codice di procedura civile, da effettuare sei mesi prima che scada il termine di ragionevole durata del processo.Per quanto concerne il processo penale, il rimedio preventivo è rappresentato dalla cosiddetta istanza di accelerazione, anch’essa da presentare sei mesi prima che spiri il termine di ragionevole durata del processo. In maniera del tutto similare, nei processi contabili e pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti e alla Corte di Cassazione, il rimedio preventivo è esperito con la presentazione di un’istanza di accelerazione, in questi casi da presentare, rispettivamente, almeno sei mesi ed almeno due mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata.Nel processo amministrativo, infine, il rimedio preventivo è rappresentato dal deposito di un’istanza con cui si segnala l’urgenza.3 - Come identificare il danno risarcibile?Appurata l’irragionevole durata del processo ed esperiti, a pena di inammissibilità, i rimedi preventivi, è necessario provare l’esistenza di un danno, nonché il relativo nesso causale.Ma cosa prevede, nello specifico, la Legge Pinto?La Legge n. 89/2001, per come modificata nel corso degli anni, sancisce chiaramente che chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi […], ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.In particolare, è possibile richiedere la riparazione del danno patrimoniale nella sua duplice accezione di danno emergente, ossia la perdita economica effettivamente subìta, e di lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno che, invece, si sarebbe potuto produrre se il processo si fosse concluso entro i termini della ragionevole durata.Anche per ciò che concerne il danno non patrimoniale è opportuno distinguere diverse, per così dire, “tipologie”. Infatti, può essere richiesto il danno morale, relativamente al turbamento dello stato d’animo del soggetto interessato, il danno biologico, nell’ipotesi di lesione dell’interesse all’integrità psichica e fisica della persona, ovviamente a seguito di accertamento medico, ed il danno esistenziale, laddove si provi l’esistenza della lesione di altri interessi di rango costituzionale riguardanti la persona interessata.È comunque ovvio che il danno vada provato e, seguendo l’orientamento prevalente, l’onere grava sul soggetto ricorrente.4 - Come si svolge il relativo procedimento?Il procedimento di equa riparazione si svolge in due fasi. La prima, sempre necessaria, si svolge, , inaudita altera parte, vale a dire sulla base del solo ricorso presentato dal soggetto interessato.La seconda fase, invece, solo eventuale, si svolge in contraddittorio, nel caso in cui vi sia opposizione. Come accennato, la domanda si propone con ricorso, che deve necessariamente contenere gli elementi prescritti dall’articolo 125 del codice di procedura civile e deve essere presentato al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il Giudice dinanzi al quale si è svolto il primo grado del processo di cui si contesta l’irragionevole durata.Il ricorso è presentato nei confronti: del Ministro della giustizia in ipotesi di procedimenti del giudice ordinario; del Ministro della difesa quando si tratti di procedimenti del giudice militare;del Ministro dell’economia e delle finanze, in tutti gli altri casi.Unitamente al ricorso è necessario il deposito di copia autentica di:atto di citazione, ricorso, comparse e memorie relative al procedimento nel cui ambito si asserisce che si sia verificata la violazione;verbali di causa e provvedimenti del giudice;provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza o con ordinanza irrevocabili.Inizialmente, la Legge Pinto prevedeva che il ricorso dovesse essere presentato entro sei mesi dal momento in cui la decisione che concludeva il procedimento fosse divenuta definitiva. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2018, ha parzialmente dichiarato incostituzionale tale previsione, prevedendo, così, la possibilità di proporre domanda di equa riparazione anche in pendenza di procedimento.Il Presidente della Corte d’Appello – o altro magistrato designato – deve pronunciarsi sulla domanda di equa riparazione entro il termine di 30 giorni dal deposito del ricorso.In caso di accoglimento della domanda, il Giudice ingiunge, con decreto motivato provvisoriamente esecutivo, all’amministrazione interessata, di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Tale indennizzo si determina ai sensi dell’articolo 2056 del codice civile tenendo conto dell’esito del processo in cui è verificata la violazione, del comportamento del Giudice e delle parti, della natura degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa.L’indennizzo liquidato dal Giudice non può essere inferiore a € 400,00 né superiore a € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi che ecceda il termine di ragionevole durata.Editor: avv. Marco Mezzi

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Il diritto all’assegnazione della casa familiare

29 giu. 2021 • tempo di lettura 4 minuti

Uno dei provvedimenti più importanti che deve assumere il Tribunale è quello relativo a quale dei genitori deve essere assegnata l’ex casa familiare nei procedimenti di separazione e divorzio oltre che nei procedimenti in camera di consiglio a tutela dei figli nati fuori del matrimonio.L’assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi risponde all’esigenza di far conservare ai figli l’habitat domestico, inteso come il centro degli effetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.L’articolo 337 sexies c.c. stabilisce che la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto prioritariamente conto dell’interesse dei figli indipendentemente dalle condizioni economiche dei genitori.Oggetto di assegnazione è solo quell’immobile che sia stato centro di aggregazione durante la convivenza comprendente anche i beni mobili, gli arredi, le suppellettili e dell’attrezzatura tesi ad assicurare le esigenze della famiglia.Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale?Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?1 – Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale?Secondo quanto statuito dal codice civile e dalla legge divorzile il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei figli.Il Tribunale prima di provvedere all’assegnazione della casa familiare deve verificare che, da un lato sussistano figli minori o maggiorenni non autonomi, in secondo luogo che il collocamento dei figli avvenga in favore di uno dei genitori al quale andrà assegnata la casa ed infine che la casa di cui si chiede l’assegnazione sia quella familiare cioè quella occupata dai genitori prima del provvedimento giudiziale.L’assegnazione della casa familiare comporterà l’assegnazione del mobilio compreso ed il genitore tenuto ad allontanarsi potrà asportare solo i propri effetti personali. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni o quello indicato all’interno dell’accordo di separazione/divorzio, l’avvenuto cambio di residenza o di domicilio. L’assegnazione della casa per provvedimento del giudice comporterà che il genitore beneficiario subentri in tutti i diritti e dovere correlati come il pagamento degli oneri condominiali e simili.In sostanza il genitore assegnatario dovrà corrispondere al condominio le spese di gestione ordinaria, nonché dovrà far fronte a tutte le utenze.  Per quanto riguarda gli oneri condominiali straordinari, questi secondo la normativa generale, restano a carico del proprietario. 2 - Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?A tutela dell’assegnatario la legge prevede espressamente che il provvedimento di assegnazione è suscettibile di trascrizione nell’apposito registro immobiliare della Conservatoria per renderlo opponibile a eventuali terzi che abbiano acquistato la casa dopo la trascrizione.È possibile opporre l’assegnazione anche a chi intende costituire altri diritti reali sulla casa.Ciò significa che i terzi a cui è nota l’esistenza dell’assegnazione, in quanto trascritta, devono attendere la revoca o la cessazione di tale provvedimento per poter entrare in possesso dell’immobile acquistato.È necessario precisare che se l’assegnazione è disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi e né al coniuge non assegnatario che vuole proporre domanda di divisione del bene di cui è proprietario.L’opponibilità è infatti collegata al presupposto che il coniuge assegnatario sia anche affidatario dei figli. 3 - Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?Nel momento in cui la casa coniugale è in locazione e il contratto è intestato al genitore estromesso oppure ad entrambi i coniugi, in caso di separazione giudiziale (e nel caso di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) subentra solo il coniuge a cui è assegnata la casa familiare. Per legge il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione e diventa naturalmente obbligato al pagamento dei canoni e delle relative spese di conduzione.Tale effetto legale si produce anche in capo al convivente di fatto affidatario della prole.4 - Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?Le legge indica determinati presupposti, in presenza dei quali, le parti possono chiedere al giudice di revocare l’assegnazione della casa familiare: a) nel momento in cui i figli non convivono più o diventano economicamente indipendenti; b) il coniuge assegnatario non abita più nella casa familiare o cessa di abitarvi stabilmente; c) il coniuge assegnatario inizia una convivenza more uxorio nella casa assegnata o contrae nuovo matrimonio; c) uno dei coniugi cambio la propria residenza o domicilio. Nel momento in cui si verificano uno dei predetti fatti l’assegnazione non viene meno di diritto ma sarà il coniuge interessato chiedere la revoca al Tribunale, il quale dovrà decidere in base alla valutazione nell’interesse primario dei figli minori.Il coniuge interessato alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale dovrà presentare ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ed avrà l’onore di provare il fatto posto alla base della richiesta di revoca. La prova sarà abbastanza rigorosa nel momento in cui c’è la presenza di figli affidati o conviventi con l’assegnatario, in ogni caso il giudice deve verificare se la revoca contrasti con i preminenti interessi della prole.Editor: Avv. Elisa Calviello

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Figli nati da coppia non coniugata: aspetti giuridici e patrimoniali

22 ott. 2024 • tempo di lettura 6 minuti

L'avvocato familiarista, definito anche avvocato matrimonialista o divorzista, è un Professionista specializzato in diritto di famiglia,tra i cui temi rientrano, tra gli altri, matrimonio, unioni civili, coppie di fatto, separazioni e divorzi, nonché i diritti della persona, dei minori e delle successioni.Oggi, desideriamo far luce sulle  principali questioni che riguardano i figli nati al di fuori del matrimonio, oggetto di domanda o discussione poste da moltissime coppie non coniugate Riconoscimento del figlio nato da coppia non sposata:Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dai genitori (purchè più grandi di 16 anni), anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento, tanto congiuntamente quanto separatamente. In caso di genitori con età inferiore ai 16 anni, è necessario che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio.Qualora il minore abbia compiuto 14 anni il riconoscimento è subordinato al suo assenso, in quanto si presuppone che a 14 anni l'individuo abbia raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli di decidere sul suo interesse ad acquistare un nuovo status.Invece, il riconoscimento del figlio che non ha compiuto 14 anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore se questo ha già effettuato il riconoscimento.Tuttavia, il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio. Per opporvisi, chi vi abbia già provveduto deve provare l’esistenza di circostanze eccezionali tali da comportare, ove il secondo riconoscimento venga effettuato, un serio pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore. In proposito, non rilevano valutazioni comparative dei due genitori, né apprezzamenti negativi circa la personalità o la condotta di chi intende effettuare il secondo riconoscimento, se non nei limiti in cui possano evidenziare che l’acquisto di quei diritti sia foriero, per il minore stesso, più di nocumento che di vantaggio.Che succede se un genitore non vuol far riconoscere il figlio all’altro? La conflittualità tra i genitori, come pure la mancanza di affetto, la diversità culturale, di origini, di etnia e di religione e una condotta morale non esente da censure (a meno che questi sia parte di un'organizzazione criminale o sia detenuto per gravi motivi) non sono una valida ragione per negare il proprio consenso al riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore. Soltanto il fanatismo religioso può assumere rilievo dirimente, qualora esso si traduca in un’indebita compressione dei diritti di libertà del minore o in un pericolo per la sua crescita. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, se il consenso dell’altro genitore è rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se entro trenta giorni dalla notifica non viene proposta opposizione, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante. Se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto quattordici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di istaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente infondata.Come si fa il riconoscimento del figlio di una coppia non sposata? Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato. L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore.Cosa succede con il riconoscimento del figlio? Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli. In capo al genitore che procede al riconoscimento, dunque, sorgono gli obblighi di educazione, di istruzione, di assistenza morale e di mantenimento fino all’indipendenza economica. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. L’obbligo di mantenere il figlio decorre dal momento della nascita, anche nel caso in cui il riconoscimento avvenga a distanza di vari anni dalla nascita, pertanto il genitore che ha effettuato successivamente il riconoscimento deve rimborsare pro quota l’altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio medesimo, tenuto conto di  quanto l’obbligato avrebbe dovuto corrispondere qualora il riconoscimento avesse avuto luogo fin dalla nascita del figlio.Il figlio nato da coppia non sposata è erede? I figli nati fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti sull’eredità dei genitori rispetto ai figli nati all’interno del matrimonio.Quale cognome prende il figlio di una coppia non sposata? Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome sia del padre che della madre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.Che cosa si può fare quanto uno dei genitori non riconosce il figlio? In tal caso, l’altro può trascinarlo in tribunale affinché sia il giudice ad accettare il rapporto di filiazione. La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La paternità viene di solito dimostrata tramite il test del Dna. Il padre non può esimersi senza giustificato motivo al prelievo del sangue. L’eventuale rifiuto comporta l’automatico riconoscimento del figlio da parte del giudice. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale. Non assume carattere di prova assoluta e certa neanche la dimostrazione dell’esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento. Ciò, tuttavia, non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito. Questi è infatti dotato di ampio potere discrezionale e può legittimamente basare il proprio apprezzamento in ordine all’esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie indiziarie, previa indicazione degli elementi su cui intende fondare la pronuncia. L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità  può essere promossa: dal figlio;dai discendenti se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione;dal genitore esercente la responsabilità genitoriale se il figlio è minore;dal tutore per l’interdetto. .Se il figlio ha compiuto l’età di 14 anni occorre il suo consenso quale presupposto necessario per promuovere o per proseguire l’azione.L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità, se condotta dal figlio, non cade mai in prescrizione.  La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.

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I diritti del concepito

7 feb. 2022 • tempo di lettura 5 minuti

Le persone fisiche acquistano, al momento della nascita, la capacità giuridica, cioè la capacità di essere titolari di quasi tutte le situazioni giuridiche soggettive connesse alla tutela dei propri interessi. Tuttavia, la legge attribuisce alcuni diritti anche al soggetto che, già concepito, non sia ancora nato. Vediamo, quindi, quale è la posizione del concepito nell’ordinamento italiano. Premessa: la nozione di “nascita”I diritti del concepito 2.1 … nel codice civile 2.2 … nella normativa complementare 2.3 … nella giurisprudenza1. Premessa: la nozione di “nascita”La legge italiana non dà la definizione di “nascita”. A questo scopo, quindi, occorre fare riferimento alla scienza medico-legale.Più in particolare, si ha la nascita con l’acquisizione della piena indipendenza dal corpo materno che si realizza con l’inizio della respirazione polmonare; le funzioni circolatoria e nervosa sono, invece, preesistenti. Di conseguenza, nel dubbio se la morte sia sopravvenuta dopo la nascita, sarà necessario accertare se i polmoni hanno respirato o meno.Come abbiamo anticipato, la nascita è condizione necessaria e, di regola, sufficiente per l’acquisto della capacità giuridica, cioè per l’acquisto della qualità di soggetto del diritto.A questo scopo, è sufficiente la circostanza della nascita, non essendo invece necessaria anche la vitalità, cioè l’idoneità fisica alla sopravvivenza. Ne consegue che se il neonato muore subito dopo la nascita, ha comunque acquisito, seppure per pochi istanti, la capacità giuridica, con quel che ne consegue ad esempio in temi di diritti successori. Da ultimo occorre ricordare che, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, uno dei genitori deve, entro dieci giorni, dichiarare l’evento della nascita all’ufficiale dello stato civile affinché venga formato l’atto di nascita. Oltre al genitore, sono legittimati a rilasciare la dichiarazione di nascita anche i procuratori speciali e coloro che abbiano assistito al parto (come il medico o l’ostetrico). Peraltro, se la nascita avviene in un ospedale o in una casa di cura, la dichiarazione può essere resa entro tre giorni direttamente presso la relativa direzione sanitaria, che la trasmetterà all’ufficiale dello stato civile.2. I diritti del concepitoCome abbiamo anticipato, l’ordinamento italiano riconosce una serie di diritti in favore del concepito.C’è, tuttavia, un limiti: ai sensi dell’art. 1 co. 2 c.c., “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. In altri termini, potranno essere fatti valere solo se e quando avvenga la nascita; altrimenti dovranno considerarsi come mai entrati nella sua sfera giuridica del concepito.2.1 … nel codice civileIl codice civile attribuisce al concepito:a) la capacità di succedere per causa di morte, ai sensi dell’art. 462 co. 1 c.c.. Più in particolare, “Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione”. A questo proposito, salvo che sia diversamente provato, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Ad esempio, se il padre muore dopo il concepimento, ma prima della nascita del figlio, l’eredità si devolve anche a favore di quest’ultimo, seppure non ancora nato all’epoca dell’apertura della successione.L’art. 462 co. 3 c.c., inoltre, prevede che possano ricevere per testamento anche i figli di una persona vivente al tempo della morte del testatore, anche se non ancora concepiti. b) la capacità di ricevere per donazione, ai sensi dell’art. 784 co. 1 c.c.. In modo speculare a quanto previsto in materia di successioni, la donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito o a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, seppur non ancora concepiti. 2.2 … nella normativa complementareAl di fuori del codice civile, sono dedicate al concepito: a) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (legge 19 febbraio 2004, n. 40). L’art. 1, co. 1 assicura espressamente tutela ai diritti del concepito nell’ambito della procreazione medicalmente assistita, in quanto soggetto coinvolto nella procedura.b) Norme in materia di tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza (legge 22 maggio 1978, n. 194). Secondo l’art. 1 co. 1, lo Stato deve tutelare la vita umana “dal suo inizio”, quindi fin dal momento del concepimento. c) Norme in materia di istituzione dei consultori familiari (legge 29 luglio 1975, 405 ). Infatti, tra gli scopi dei consultori familiari, viene espressamente nominato quello della “tutela della salute (…) del prodotto del concepimento”.2.3 … nella giurisprudenzaLa giurisprudenza ha, in più occasioni, riconosciuto in capo al concepito il diritto di ottenere il risarcimento del danno conseguente a condotte poste in essere, in suo pregiudizio, quando ancora non era nato. a) danno alla salute ed all’integrità fisica eventualmente cagionato al nascituro prima o durante il parte. Ad esempio, nella sentenza n. 11750 del 15 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha riconosciuto ai genitori il diritto di chiedere, in nome e per conto del figlio minore, il risarcimento del danno per menomazioni derivanti dal parto, tali da causare al giovane una presuntiva diminuzione della capacità lavorativa e produttiva. b) danno sofferto a seguito dell’uccisione del padre ad opera di un terzo, quando ancora la gestazione era in corso. Nella sentenza n. 5509 del 10 marzo 2014, per esempio, la Cassazione ha  riconosciuto, in capo al figlio, il risarcimento del danno patito per la morte del padre, dovuta ad un incidente stradale verificatosi per imperizia del guidatore. In questa sentenza, la Suprema Corte ha riconosciuto che la relazione con il padre naturale crea un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge, in quanto contribuisce ad una più equilibrata formazione della personalità del minore. Pertanto, “il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto, può subire un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto, indipendentemente dalla circostanza che sia già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente”.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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