Avv. Ruggiero Gorgoglione
La Corte d’Appello di Firenze con la recente sentenza n. 1233/2021 ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui il regolamento contrattuale (ovverosia allegato al rogito di acquisto di tutti i condomini) può porre limiti più stringenti per la tolleranza dei rumori da parte dei condomini.
Si ricordi infatti che già il codice civile all’art. 844 disciplina le immissioni qualora superino la normale tollerabilità, ciò però non impedisce al regolamento contrattuale di porre limiti più stringenti. Solo il regolamento contrattuale può però porre tali limiti, e non anche il regolamento assembleare, in quanto trattasi di restrizioni alla proprietà esclusiva.
Nel caso specifico quindi la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale, ritenendo in particolare che il regolamento contrattuale possa limitare l’immissione di rumori molesti nelle ore di riposo, senza perciò rendersi necessaria alcuna indagine fonometrica sull’entità del suono. Infatti, il divieto regolamentare, più stringente di quello previsto dal codice, non riguardava solo i cosiddetti rumori molesti “oltre la normale tollerabilità”, bensì qualsivoglia rumore molesto nelle ore di riposo.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati
www.wrmilanoavvocati.com
wravvocati@gmail.com
+393397007006
Condividi:
Pubblicato da:
15 nov. 2022 • tempo di lettura 0 minuti
In caso di estinzione della società ( di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, il rimborso del credito IVA maturato dalla società estinta può essere richiesto dagli ex soci non solo in misura della propria quota di partecipazione societaria ma per l’intero importo del credito a questa spettante.Si determina in questa ipotesi un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci e i diritti e i beni, non compresi nel bilancio di liquidazione dell’ente, si trasferiscono agli stessi in regime di contitolarità o comunione indivisa”
Continua a leggere
Scritto da:
5 feb. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Riferimenti normativi: art. 337 ter c.c., Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, Convenzione di New York del 1989, Convenzione di Strasburgo del 1996.Sentenza in commento: Tribunale Torre Annunziata, 06/04/2020, (ud. 06/04/2020, dep. 06/04/2020).Il fattoCon ricorso depositato il 17.03.2020, ai sensi dell’art. 4 comma 8 legge 898/1970, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la ricorrente P.A. chiedeva di “sospendere temporaneamente e sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria in essere, le visite tra padre e la figlia minore A., affetta da grave patologia dello spettro autistico, restando assicurata una videochiamata ogni giorno e la possibilità di recuperare le visite perse non appena sarà possibile”.A fondamento della propria richiesta la ricorrente P.A. evidenziava l’esigenza di tutela della salute della minore e l’esigenza di riduzione del rischio di contagio in virtù delle misure emergenziali previste dalla disciplina statale (d.p.c.m del 09.03.2020) e dall’ordinanza emessa del Presidente della Regione Campania n. 15/2020.Inoltre la ricorrente P.A. dava atto della sospensione delle attività del Centro Serapide (ove la minore di reca a fare riabilitazione e incontra il padre una volta a settimana) e del Polo per la famiglia preso la IV Municipalità di Napoli ( dove A. incontra il padre una volta a settimana).Il resistente S.A., costituendosi in giudizio, si opponeva a tale richiesta sottolineando il benefico psico - fisico che la figlia trae dagli incontri con il padre e che lo stesso non esporrebbe mai la figlia A. a nessun pericolo di contagio “limitandosi a prelevare la figlia dal suo domicilio per condurla a casa sua senza alcun rischio”.Il diritto di visita del convenuto S.A. e la figlia minore A. veniva disciplinato con l’ordinanza del 10.03.2019 prevendo la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia per due volte al mese, a settimana alterne, una volta il sabato ed una volta la domenica, liberamente, per tre ore dalle 15.30 alle 18.30 alla presenza della nonna paterna o di altre persone di fiducia.La questionePuò il diritto di visita del genitore non collocatario essere sospeso per ragioni sanitarie per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19?La soluzioneIl Tribunale rigettava la richiesta di sospensione delle visite del padre S.A. con la minore A. avanzata dalla ricorrente P.A. autorizzando il resistente ad effettuare le visite per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19.Alla luce dei decreti legge e dei DPCM che si stanno susseguendo al fine di evitare il diffondersi del contagio del Covid 19, il Governo ha avuto modo di chiarire che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti della separazione o divorzio” (cfr. FAQ sul sito del Governo).Nel caso di specie il Giudice esaminava anche l’ordinanza n. 15 del 13.03.2020 con la quale il Presidente della Regione Campania precisava che sono considerate situazioni di necessità ( che legittimano spostamenti temporanei ed individuali), quelle correlate ad esigenze primarie delle persone.Il Giudice sulla base dei predetti interventi governativi considerava leciti gli spostamenti finalizzati all’attuazione della frequentazione da parte del figlio minore con il genitore non collocatario.Il generico riferimento all’emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio a godere di congrua frequentazione con entrambi i genitori dove tale frequentazione con il genitore non collocatario è fondamento essenziale all’equilibrio psico – fisico del minore.È compito dei genitori garantire regolari rapporti genitoriali ai minori al fine trasmettere agli stessi fiducia e serenità anche con riferimento alle relazioni effettive con i propri genitori.Conclusioni In questo periodo di restrizioni e cautele la decisione adottata dal Tribunale di Torre Annunziata è abbastanza significativa nella parte in cui va a tutelare il diritto alla bi-genitorialità che assume rilievo nell’ordinamento costituzionale interno e nell’orientamento internazionale. Nel caso di specie il Tribunale ha attuato una particolare e delicata operazione di bilanciamento degli interessi in gioco dove i valori di riferimento potenzialmente confliggenti sono rappresentati, da un lato, dal diritto alla bi-genitorialità del minore, e, dall’altro, dal diritto alla salute.Nel momento in cui cessa la relazione affettiva e quindi la convivenza tra i genitori, il figlio minore, ai sensi dell’articolo 337 ter c.c., ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.Il diritto alla bi-genitorialità può essere compresso solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute proprie del caso di specie (per esempio in considerazione della specifica attività lavorativa del genitore, ovvero dalla provenienza da zone “rosse” o da contesti abitativi esposti in misura rilevante al pericolo di contagio, ovvero dall’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il minore).In un periodo di attuale emergenza sanitaria i minori sono i soggetti più vulnerabili e maggiormente colpiti dalle misure per contenere il contagio Covid – 19.Basti pensare alla chiusura delle scuole unitamente all’interruzione di tutte quelle attività extra scolastiche che un minore compie quotidianamente oltre al divieto di incontrare parenti ed amici.È necessario, dunque, in un periodo delicato di restrizioni e cautele, garantire ai minori regolari rapporti genitoriali al fine di trasmettere fiducia e serenità agli stessi.Sarà compito dei genitori, nell’esercizio della loro responsabilità genitoriale, individuare le misure adeguate alla tutela della salute della prole nel momento in cui viene esercitato il diritto di visita del genitore non collocatorio.Uno dei doveri del genitore collocatario è proprio quello di favorire il rapporto tra i figli e l’altro genitore evitando di porre in essere comportamenti inspiegabilmente ostruzionisti o limitativi quali ad esempio l’istaurazione di giudizi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio in merito ai provvedimenti di affidamento o collocamento dei minori.
Continua a leggere
Scritto da:
1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Un'importante problematica che spesso coinvolge gli acquirenti degli immobili e gli operatori del settore è rappresentata dal diritto dell'agente immobiliare alla provvigione in presenza di clausole cd. "salvo approvazione mutuo", nell'ipotesi in cui il mutuo non dovesse poi essere concesso.A tal fine è di fondamentale importanza individuare la tipologia di clausola inserita nella proposta di acquisto, potendo essere una clausola "sospensiva" o "risolutiva" degli effetti della proposta stessa.In presenza di una clausola sospensiva: gli effetti della proposta restano sospesi fino all'approvazione del mutuo per cui, anche qualora questa dovesse essere accettata dalla controparte contrattuale, non sarà produttiva di effetti e di conseguenza il diritto alla provvigione non si potrà considerare maturato. In presenza di una clausola risolutiva: la proposta una volta accettata produce integralmente i propri effetti, per cui, il diritto alla provvigione dell'agente sorge già con l'accettazione delle proposta da parte del venditore (salvo diverso accordo tra le parti), per cui l'evento che porta alla risoluzione della proposta (come ad esempio la mancata approvazione del mutuo) non fa venir meno il diritto dell'agente al proprio compenso.A prescindere dalla presenza di una clausola sospensiva o risolutiva (come potrebbe essere la clausola "salvo approvazione mutuo"), l'art. 1757 c.c. prevede che il mediatore ha comunque diritto alla provvigione anche se l'accordo tra le parti fosse annullato o rescisso, se il mediatore non conosceva la causa invalidante. Tendenzialmente invece la nullità dell'accordo tra acquirente e venditore è in grado di travolgere anche la provvigione dell'agente.Avv. Ruggiero GorgoglioneWR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.comwravvocati@gmail.com+393397007006
Continua a leggere
Scritto da:
20 giu. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il codice civile riconosce a tutti i consociati un'ampia libertà negoziale, che si traduce nella concreta possibilità di gestire al meglio i propri interessi attraverso la conclusione dei contratti che si ritengono più adatti.Tale libertà non può esprimersi in modo del tutto casuale, ma deve sempre perseguire interessi meritevoli di tutela.In alcuni casi detti interessi sono già espressi nel codice civile, attraverso la predisposizione di contratti tipici, descritti in tutti gli elementi costitutivi.Così è nel caso del contratto di comodato, che l'art. 1803 c.c. definisce come un contratto essenzialmente sempre gratuito, poichè una parte consegna ad un'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato e la restituisca al termine, senza percepire nulla come corrispettivo di tale uso.Può accadere, tuttavia, che chi ha dato in comodato l'immobile, si ritrovi improvvisamente ad avere necessità di liquidità e, per questo, decida di vendere quell'immobile.In questo caso il contratto di comodato, anche se è preesistente, non sarà opponibile al nuovo proprietario, con la conseguenza che il comodatario (cioè colui che occupa la casa in virtù del contratto di comodato), sarà costretto a dover lasciare l'immobile.Il nuovo proprietario dovrà, dunque, inviare una comunicazione nella quale manifesta la propria volontà di disporre del bene e, se il comodatario non libera l'immobile, il nuovo proprietario ha diritto al risarcimento dei danni patiti.
Continua a leggere
Scritto da:
Non ci sono commenti