Egregio Avvocato
Pubblicato il 4 ott. 2021 · tempo di lettura 6 minuti
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione pubblica, consente ai cittadini di ottenere una informazione qualificata, di accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.
Vediamo come tale diritto è riconosciuto e tutelato nel nostro ordinamento.
3.1. Presupposti
3.2. Limiti
3.3. Procedimento
1 - Che cosa si intende per “diritto di accesso agli atti amministrativi”?
Il diritto di accesso è uno strumento che consente la partecipazione dei cittadini all’azione amministrativa, permettendo loro di esercitare un controllo sull’agire pubblico.
Si tratta di un istituto che affonda le proprie radici nel principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione. Per trasparenza, in particolare, si intende l’accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, pertanto, concorre a attuare i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse.
Come principio ha un fondamento espresso in ambito sovranazionale: l’art. 15 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e l’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE affermano, infatti, che “Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto (…)”. Il TFUE, inoltre, impone agli Stati di garantire la trasparenza dei propri lavori e di definire nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti.
Vediamo allora come l’ordinamento italiano ha disciplinato il diritto di accesso.
2 - Le tipologie di accesso agli atti amministrativi codificate dal legislatore: cenni
Il nostro ordinamento conosce tre diverse tipologie di diritto di accesso agli atti amministrativi, rispondenti a esigenze diverse e caratterizzate da presupposti differenti:
In questo contributo ci concentreremo sull’accesso procedimentale e approfondiremo, prossimamente, le altre due tipologie di accesso.
3 - Accesso procedimentale
L’accesso procedimentale è disciplinato dalla l. 241/1990 e dal d.p.r. 184/2006: ai sensi dell’art. 10 della l. 241/1990 consiste nel diritto di “prendere visione degli atti del procedimento”. Questa tipologia di accesso, pertanto, può esercitarsi soltanto nell’ambito di un procedimento amministrativo.
3.1 - Presupposti
Come abbiamo anticipato, i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di accesso sono, ai sensi dell’art. 22 della l. 241/1990 tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Pertanto, la facoltà di accedere ai documenti detenuti dalla p.a. non è attribuita a chiunque ma unicamente ai soggetti titolari di una posizione differenziata e collegata al documento di cui si chiede l’ostensione.
I soggetti passivi del diritto di accesso, cioè coloro nei confronti dei quali il diritto si esercita, sono le pubbliche amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi, nonché i privati limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.
Oggetto del diritto di accesso sono i “documenti amministrativi”, nel senso precisato dall’art. 22 della l. 241/1990. Si tratta di una definizione ampia, che comprende atti non solo scritti su supporto cartaceo ma anche in formato digitale; non soltanto i provvedimenti finali ma anche gli atti interni o endoprocedimentali; non solo gli atti amministrativi ma anche gli atti formati dai privati che confluiscono nel procedimento, come pareri legali o progetti tecnici.
3.2 - Limiti
L’art. 24 l. 241/1990 prevede, poi, alcune ipotesi di esclusione dal diritto di accesso. In primo luogo, non sono suscettibili di essere conosciuti dai cittadini:
È previsto, inoltre, un generale divieto dell’accesso che sia finalizzato ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
3.3 - Procedimento
Per poter accedere a un documento amministrativo, l’interessato deve presentare un’istanza di accesso all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Tale richiesta deve essere motivata, deve contenere l’indicazione degli estremi del documento e deve far constatare l’identità del richiedente.
L’istanza può essere presentata fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
L’istanza può essere di due tipologie, a seconda delle peculiarità del caso concreto:
A seguito della domanda di accesso, si aprono quattro possibili scenari:
Contro il diniego o il differimento dell’accesso, il richiedente può presentare un ricorso giurisdizionale al giudice competente o un ricorso amministrativo al difensore civico (per gli atti degli enti territoriali) o alla Commissione nazionale per l’accesso (per gli atti delle amministrazioni statali).
Il ricorso deve essere notificato agli eventuali controinteressati e deve essere presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare le loro controdeduzioni.
Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
27 nov. 2024 • tempo di lettura 3 minuti
Spesso si sente parlare di affidamento paritetico, ma non a tutti è ben chiaro il significato e la portata di un tale concetto. Oggi vogliamo approfondire tale problematica alla luce di recenti statuizioni giurisprudenziali.Preliminarmente, occorre chiedersi se, da un punto di vista giurisprudenziale e, soprattutto, umano sia possibile permettere ad un minore di vivere alternativamente col padre e con la madre. La Giurisprudenza appare profondamente divisa sul punto: alcuni Tribunali sembrano accordarla "laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc...)” (Trib. Catanzaro, 28 /02/ 2019 n. 443). Al riguardo, si osserva che il collocamento del minore presso entrambi i genitori, in modo paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle esigenze della figlia (Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447).Recentemente, il Tribunale di Palermo, con una storica sentenza (Trib. Palermo, 26/01/2024) ha dato un'interpretazione particolare ed interessante, stabilendo che “l’articolo 337 ter del codice civile non si riferisce esclusivamente all’affidamento legale condiviso ma anche alla custodia fisica condivisa, lasciando quindi propendere per la preferibilità del collocamento paritetico” ed accogliendo in tal modo le richieste formulate dallo stesso minore capace di discernimento. La decisione ha fatto molto discutere non solo perché per la prima volta, in Sicilia i giudici hanno riconosciuto l’affidamento paritario, ma anche e soprattutto perché la decisione è stata motivata con un'interpretazione estensiva dell'art. 337 c.c., aprendo e porte ad un dibattito dottrinario e giurisprudenziale che non accennerà a placarsi nei mesi a venire.Parimenti, però, alcuni Giudici di merito hanno rilevato che " la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680) In altre parole, l'affido paritetico "non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680). Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 24 febbraio 2023, N. 5738) ha sottolineato che "le statuizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, non possono fondarsi su una ratio implicita o essere desunto per relationem come effetto automaticamentediscendente da altre disposizioni giudiziali quali quella sul diritto di visita paritetico, richiedendouna specifica ed autonoma valutazione dell’interesse del minore in relazione alla sua adozione e al suo contenuto prescrittivo". Questo è, appunto, ciò che noi abbiamo sempre sostenuto sia nelle aule di Tribunale che nei dibattiti dottrinari cui siamo intervenuti. In altre parole, solo in casi concreti e specifici l'affido paritetico può essere disposto e, in ogni caso, a condizione che esso soddisfi i reali interessi del minore, e non, invece, il desiderio degli ex partner. Resta da vedere se questo orientamento di parte della Giurisprudenza di merito e di legittimità verrà condiviso unanimemente. L'affido condiviso, poi, comporta anche interessanti conseguenze in merito all'assegno di mantenimento. Di questo, però, ce ne occuperemo in altra sede.
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4 mar. 2026 • tempo di lettura 5 minuti
Nel diritto di famiglia contemporaneo, la tutela dell’interesse superiore del minore costituisce il criterio ordinatore dell’intero sistema. In tale prospettiva si collocano le disposizioni introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che hanno riorganizzato il rito in materia di persone, minorenni e famiglie, rafforzando gli strumenti a disposizione del giudice per fronteggiare le condotte genitoriali inadempienti o ostruzionistiche.Il nuovo art. 473-bis.39 c.p.c., che ha sostituito l’abrogato art. 709-ter c.p.c., rappresenta il fulcro della disciplina sanzionatoria in materia di affidamento, responsabilità genitoriale ed esercizio del diritto di visita. La norma si inserisce in un sistema che privilegia la rapidità e l’effettività della tutela, in coerenza con quanto previsto dall’art. 473-bis.38 c.p.c. in tema di attuazione dei provvedimenti.L’art. 709-ter c.p.c., in vigore fino al 27 febbraio 2023, disciplinava le sanzioni applicabili nei confronti del genitore che, con il proprio comportamento, arrecasse pregiudizio al minore o ostacolasse il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.Con la riforma, tale disciplina è stata trasfusa e potenziata nel nuovo art. 473-bis.39 c.p.c., che presenta significativi elementi di novità: Espresso riferimento alle gravi inadempienze di natura economica; Rafforzamento dei poteri officiosi del giudice;Esplicita cumulabilità tra sanzioni amministrative e risarcimento del danno;Possibilità di determinare d’ufficio misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c. Particolarmente rilevante è il superamento dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 145/2020, che aveva escluso l’applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 709-ter c.p.c. al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, in quanto già penalmente sanzionato. Il legislatore, con la nuova formulazione, ha chiarito che rientrano tra le “gravi inadempienze” anche quelle economiche, ampliando l’ambito operativo della norma. L’art. 473-bis.39 c.p.c. trova applicazione nei casi di:gravi inadempienze, anche economiche;atti che arrechino pregiudizio al minore;comportamenti che ostacolino il corretto svolgimento dell’affidamento o dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Si pensi, a titolo esemplificativo, al genitore che:impedisca sistematicamente gli incontri tra il figlio e l’altro genitore;denigri l’altro genitore davanti al minore;non adempia agli obblighi di mantenimento;ostacoli decisioni condivise in materia scolastica o sanitaria. In tali ipotesi, l’inadempimento non incide soltanto sul rapporto interpersonale tra i genitori, ma compromette direttamente l’equilibrio psico-affettivo del minore, incidendo sul suo diritto alla bigenitorialità.Accertata la sussistenza di una grave inadempienza, il giudice può:a) Ammonire il genitore inadempiente: L’ammonimento costituisce un richiamo formale, volto a stigmatizzare la condotta e a prevenire ulteriori violazioni.b) Disporre il risarcimento del danno in favore dell’altro genitore ovvero in favore del minore (anche d’ufficio).c) Condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, a favore della Cassa delle Ammende.d) Applicare le misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.: Il giudice può determinare una somma dovuta per ogni violazione successiva o per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.La funzione delle misure ex art. 614-bis c.p.c. è eminentemente preventiva e deterrente: si tratta di una forma di “coercizione indiretta” volta a garantire l’effettività del provvedimento giudiziale.Uno degli aspetti più innovativi della nuova disciplina è il rafforzamento del potere d’ufficio. Il giudice può intervenire anche in assenza di un’esplicita istanza di parte, sia per modificare i provvedimenti in vigore, sia per irrogare le sanzioni previste.La Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 qualifica tali misure come dotate di una natura tipicamente sanzionatoria, assimilabile – per certi versi – ai punitive damages dei sistemi di common law, evidenziandone la finalità repressiva e preventiva nei confronti di comportamenti connotati da dolo o malizia.Al riguardo, cerchiamo qui di riassumere i punti salienti: È competente il giudice del procedimento in corso, in composizione monocratica. Se non pende alcun procedimento, la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, al giudice del luogo di residenza abituale del minore.La domanda si propone con ricorso, secondo il rito unitario disciplinato dagli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c.I provvedimenti sono impugnabili nei modi ordinari, in relazione alla forma del provvedimento che li contiene:appello, se adottati con sentenza;reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., se inseriti in provvedimenti temporanei e urgenti. Un significativo esempio applicativo è offerto dall’ordinanza n. 29690/2024 della Corte di Cassazione.Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali, con collocamento presso la madre, a fronte di comportamenti ostruzionistici di quest’ultima che avevano impedito il corretto esercizio del diritto di visita da parte del padre.La Cassazione ha confermato la decisione sul piano dell’affidamento, ma ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle sanzioni, affermando che la condotta ostruzionistica, in quanto pregiudizievole per il minore, integra i presupposti per l’irrogazione delle misure previste dalla disciplina vigente. Il provvedimento ribadisce che la funzione della norma non è meramente punitiva, bensì strumentale alla salvaguardia dell’interesse del minore e alla tutela del diritto alla bigenitorialità.In conclusione, l’art. 473-bis.39 c.p.c. si configura come uno strumento di particolare incisività nel sistema della responsabilità genitoriale. La scelta legislativa di ampliare l’ambito delle “gravi inadempienze” e di rafforzare i poteri officiosi del giudice risponde all’esigenza di garantire effettività alle decisioni giudiziali e di contrastare fenomeni di conflittualità genitoriale patologica.La cumulabilità tra sanzione amministrativa, risarcimento del danno e misure coercitive indirette consente una risposta modulabile e proporzionata alla gravità della condotta.In definitiva, la riforma valorizza il principio per cui l’inosservanza dei provvedimenti in materia di affidamento non costituisce un mero inadempimento tra adulti, ma una violazione di diritti fondamentali del minore, la cui protezione giustifica l’adozione di strumenti sanzionatori anche incisivi, purché orientati – in via prioritaria – alla ricostruzione di un assetto relazionale conforme al suo superiore interesse.
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4 mag. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Come risaputo, il matrimonio, secondo il Codice di Diritto Canonico, ha natura di sacramento e, come tale, è da considerarsi indissolubile. Vi sono, tuttavia, alcune situazioni, tassativamente previste dalla legge canonica, in presenza delle quali il vincolo coniugale è considerato invalido e pertanto, il matrimonio è dichiarato nullo, tam quam non esset. Tale annullamento deriva da un procedimento giudiziario da instaurare innanzi alle Giurisdizioni canoniche (Tribunali Ecclesiastici) e mirante non tanto ad evidenziare una crisi del rapporto coniugale (come fa il Giudice civile), bensì ad appurare se vi sia o meno un vizio tale da rendere il consenso prestato dinnanzi al Sacerdote nullo, ovvero se vi sia stato una violazione dei cosiddetti "bona matrimonii" (exempli gratia, il classico caso del "matrimonium ratum sed non consumatum"). Da questa sommaria descrizione emerge a chiare lettere la netta "superiorità dottrinale" del Codex Iuris Canonici rispetto al codice civile italiano: quest'ultimo, invero, ha ridotto il matrimonio alla stregua di un contratto, prevedendone lo scioglimento con strumenti che, oramai, vengono usati ed abusati solamente a fini economici ed edonistici, mentre la Dottrina di Santa Romana Chiesa - eterna ed immutabile - accentua solo l'esistenza (e quindi la validità) del sacro vincolo, oppure la sua inesistenza per via di un vizio del consenso. Pur riconoscendo ad ognuno piena libertà di valutare quale sistema sia preferibile, da matrimonialista mi schiero apertis verbis a favore del vecchio ma sempre perfetto schema canonistico: Il matrimonio non deve essere degradato ad un mercimonio!PROF. AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE
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26 apr. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
L’indennità di fine rapporto è considerata, dalla Cassazione, una retribuzione differita nel tempo e la destinazione, in percentuale fissa, di una quota di essa all’ex coniuge divorziato è stata vista come una modalità per attuare una partecipazione posticipata ai miglioramenti economici costruiti insieme dai coniugi in costanza di matrimonio. Al verificarsi di determinati presupposti, indicati dall’art. 12bis l. div., l’ex coniuge percettore di assegno divorzile può richiedere il riconoscimento del 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Cosa si intende per indennità di fine rapporto?Quali sono i presupposti per l’attribuzione all’ex coniuge di una quota dell’indennità di fine rapporto?Qual è il momento di maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto?Quali sono le modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto?1 – Cosa si intende per indennità di fine rapporto?La Legge n. 74/1987 ha previsto una rilevante novità, attraverso l’introduzione dell’articolo 12 bis l. div., in tema di partecipazione dell’ex coniuge divorziato al beneficio dell’indennità di fine rapporto percepita dal proprio ex coniuge dopo il divorzio. In particolare, all’interno dell’art. 12 bis l. div. viene utilizzata la generica espressione “indennità di fine rapporto”, motivo per il quale si è discusso sull’ambito oggettivo di applicazione della norma.L’indirizzo prevalente ritiene che nella nozione di indennità va ricompreso qualsiasi trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalle espressioni usate, nei diversi settori, dal legislatore. Pertanto, vi rientrano i trattamenti spettanti ai dipendenti privati, ai lavoratori pubblici e ai lavoratori parasubordinati, come ad esempio l’indennità di risoluzione di rapporto di agenzia (cfr. Cass. 30.12.2005, n. 28874).Non vi rientrano, invece, l’indennità per l’incentivo al collocamento anticipato in pensione e il risarcimento del danno da mancato preavviso di licenziamento, in quanto hanno natura risarcitoria e non di retribuzione differita. Ed ancora, l’indennità in esame non può essere attribuita al coniuge separato e al beneficiario di un assegno di divorzio corrisposto in un’unica soluzione, perché esso esclude ulteriori richieste di contenuto economico.2 - Quali sono i presupposti per l’attribuzione all’ex coniuge di una quota dell’indennità di fine rapporto?I presupposti, indicati dall’art. 12 bis l. div., per l’attribuzione all’ex coniuge di una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dal congiunge lavoratore sono tre:a) una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato, in tal caso, l’attribuzione della quota del t.f.r. può avvenire anche con la sentenza di divorzio, ossia con lo stesso provvedimento che attribuisce l’assegno di divorzio;b) il coniuge richiedente non dev’essere passato a nuove nozze. È possibile invece, per l’ex coniuge che abbia intrapreso una convivenza more uxorio richiedere tale beneficio;c) il coniuge che richiede la quota di t.f.r. deve essere titolare dell’assegno ex art. 5 L. div., ovvero, è necessario il concreto godimento dell’assegno di divorzio in quanto non è sufficiente l’astratta titolarità all’assegno.I predetti presupposti devono sussistere sia nel momento in cui matura il diritto al t.f.r. e sia al momento della richiesta di pagamento della quota. 3 – Qual è il momento di maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto?Quanto al momento di maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto, ossia quando il relativo diritto diventi certo ed esigibile, bisogna considerare diverse ipotesi:a) se il t.f.r. è maturato in costanza di matrimonio, l’altro coniuge non è titolare di alcun diritto sull’indennità percepita dal beneficiario, il quale potrà, quindi, disporre liberamente di tale somma, destinandola eventualmente ai bisogni della famiglia;b) se il t.f.r. è maturato nel corso del giudizio di separazione personale, il coniuge non ha alcun diritto sull’indennità percepita dal beneficiario. Tale attribuzione reddituale va ad incidere sulla capacità economica del beneficiario e il giudice potrà quindi stabilire – in presenza di tutti presupposti richiesti dall’art. 156 c.c. – l’obbligo di uno dei coniugi di contribuire al mantenimento dell’altro;c) se il t.f.r. è maturato successivamente alla conclusione del giudizio di separazione personale, ma prima del deposito della domanda di divorzio, l’altro coniuge non ha alcun diritto sull’indennità percepita dal coniuge beneficiario. Tale ipotesi, in quanto circostanza sopravvenuta e suscettibile di incidere sulla situazione economica del coniuge percipiente, potrà legittimare un’eventuale domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione (cfr. art. 710 c.p.c.);d) se il t.f.r. è stato percepito dal coniuge beneficiario contestualmente o successivamente al deposito della domanda (singola o congiunta) di divorzio, l’art. 12 bis l. div. riconosce all’altro coniuge il diritto alla quota dell’indennità, la quale potrà essere liquidata con la stessa sentenza che accerti il diritto all’assegno divorzile, oppure in un distinto, successivo procedimento.Infine, nel caso in cui il giudizio di divorzio si sia concluso, l’ex coniuge beneficiario di una quota del t.f.r. potrà presentare apposita domanda, nella forma del ricorso, presso il Tribunale del luogo di residenza dell’ex coniuge percettore dell’indennità di fine rapporto, al fine del riconoscimento della quota spettante. 4 – Quali sono le modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto?L’art. 12 l. div. prevede la partecipazione del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, di una quota parte predeterminata nella misura percentuale fissa del 40% relativa agli anni nei quali il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.La somma va calcolata tenendo conto unicamente del criterio della durata del matrimonio e non dell’effettiva convivenza (Cass. 31.01.2012, n. 1348). Inoltre, ai fini della determinazione della quota di indennità dev’essere considerato anche il periodo di separazione legale, il periodo di separazione di fatto e l’eventuale periodo di convivenza prematrimoniale. Editor: Avv. Elisa Calviello
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