Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
L'eterna e mai sopita diatriba nel diritto di famiglia italiano verte sempre e solamente sul diritto al mantenimento. L'istituto, nato come uno strumento per tutelare la moglie in un'epoca in cui la stessa era per lo più dedita alla cura della casa e dei figli, si è nel tempo trasformato in una stortura del nostro sistema giudiziario, assurgendo a "flagellum" del coniuge di sesso maschile, spesso a priori condannato a soccombere. Al riguardo registriamo uno spiraglio di luce, che - si spera - aprirà presto le porte ad una riforma dell'istituto, volta a tutelare in egual misura i coniugi e, soprattutto, a mettere fine a quella che noi abbiamo da sempre definito come una "espropriazione forzata" autorizzata.
Una recente sentenza della Cassazione (Cassazione n. 14151/2022), infatti, ha stabilito che non è dovuto l'assegno divorzile se l'ex coniuge ha una stabile relazione, anche senza la coabitazione. Finora l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità e di merito richiedeva come "condicio sine qua non" che, per aversi una stabile relazione, fosse necessaria la coabitazione dell'ex con un nuovo partner. Si sottolineava, al riguardo, che la coabitazione equiparasse la nuova relazione ad un rapporto matrimoniale,con la conseguenza che veniva meno il vincolo solidale tra gli ex coniugi.
Le cose sono, però, cambiate, con questa recentissima decisione che sicuramente riaccenderà i dibattiti dottrinali sul tema: Gli Ermellini hanno sottolineato come il carattere di stabilità di una relazione sentimentale possa essere ravvisato in base ad altri parametri, senza necessariamente presupporre la convivenza, ragion per cui, in presenza di una serie di indicatori ulteriori, è possibile individuare un nuovo rapporto sentimentale che porti alla fine di qualsivoglia legame - anche patrimoniale - con il vecchio coniuge.
Siamo sicuramente di fronte ad un mutamento di orientamento della Suprema Corte, che recepisce un modus operandi molto diffuso nella pratica, ovverosia quello di "mascherare" una nuova relazione evitando la coabitazione. Ci si augura che ben presto si possa arrivare ad un riforma che definitivamente cancelli questo istituto, oramai retaggio
di un lontanissimo passato e frutto di una ideologia solidaristica che, adesso, non ha più alcuna ragion d'essere.
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20 feb. 2023 • tempo di lettura 9 minuti
E' noto agli addetti ai lavori nell'ambito del diritto civile un principio di portata generale e recepito anche dal legislatore costituente del 1948 relativo alla cosiddetta tipicità dei diritti reali di godimento, per tali intendendosi tutti quei diritti soggettivi aventi ad oggetto il potere di disposizione e fruizione di un bene determinato.In effetti, la categoria dei diritti reali risulta di recente introduzione ed elaborazione, dato atto che dalle fonti del diritto romano non si rinviene alcun concetto assimilabile a ciò che nell'attuale momento storico va sotto il nome di diritto reale di godimento, comprendente tanto gli iura in re propria (proprietà) quanto gli iura in re alinea (usufrutto, servitù prediali, superficie, ecc.).L'antico diritto romano conosceva infatti le actiones in rem, ossia tutte quelle azioni giudiziarie aventi ad oggetto una res, un bene specifico.La categoria dei diritti reali, invero, comprende una serie di diritti soggettivi dotati dei caratteri della immediatezza, inerenza e assolutezza, che contribuiscono a differenziarli rispetto ai diritti di credito, ossia a tutti quei diritti che taluno (creditore) vanta nei confronti di una altro soggetto (debitore) in ordine all'adempimento di una data prestazione, a carattere patrimoniale o non patrimoniale, rispondente ad un interesse economico del creditore medesimo. Il dato differenziale che contribuisce a contraddistinguere i diritti di credito rispetto ai diritti reali è dato proprio dalla relatività dei primi, intesa nel senso che il creditore può esercitare il suo credito solo nei confronti del rispettivo debitore (o di una pluralità di debitori ove si tratti di obbligazione solidale dal lato passivo), a differenza, per l'appunto, dei diritti reali, notoriamente caraterizzati, come già detto, dall'assolutezza, intesa nel senso che il loro titolare ha potere di esercitare il relativo diritto e di farlo valere nei confronti della generalità dei consociati, rispetto ai quali grava un generale dovere di astensione dal compiere atti che possano interferire o turbare l'esercizio dell'altrui diritto soggettivo.Naturalmente, nell'ambito dei diritti reali, un posto di rilevante importanza non può che essere occupato proprio dal diritto di proprietà, definito dall'art, 832 c.c., come il potere di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo.Invero, la definizione che ne offre il legislatore del 1942, in ordine al diritto reale per eccellenza, non è poi più di tanto dissimile da quella offerta dal codice previgente del 1865, ove si legge, appunto all'art. 436, "La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti". Ma vi è di più: tale definizione assimila in un certo senso la nota disposizione contenuta nel Code Civil del 1804 all'art. 544, ove si legge: Il diritto di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, dei suoi redditi, del frutto del suo lavoro e della sua operosità.L'elemento differenziale che corre tra il concetto di proprietà assimilato dal legislatore del 1942 e quello fatto proprio dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 è dato proprio dalla lettura costituzionale della relativa disposizione di legge generale.E' noto a tutti che l'avvento del regime repubblicano e l'entrata in vigore della Costituzione del 1948 hanno imposto un profondo ripensamento delle norme e delle leggi, sino ad allora vigenti, di matrice fascista, con la necessaria abrogazione dei riferimenti al corporativismo che contraddistingueva il previgente assetto ordinamentale.Cionondimeno, il regime fascista si fondava su una Costituzione antica ed ottriata, a tutti noto come lo Statuto Albertino del 1848, frutto dei moti rivoluzionari che dilagarono in Europa in quel frangente storico. Lo Statuto del 1848 conteneva una accezione quasi sacrale del diritto di proprietà, considerato persino un diritto sacro ed inviolabile.Ad oggi, la Costituzione repubblicana di un secolo dopo approda a tutt'altri lidi, riconoscendo il diritto di proprietà nella Parte I- Titolo III, dedicato ai "Rapporti Economici", ove si legge all'art. 42, c. 2 "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".Si esalta dunque la funzione sociale che assolve la proprietà privata, il che non si pone affatto in contrasto con quanto prevede l'art. 832 c.c., che, nel dare la definizione di proprietà, come già visto, stabilisce che il relativo potere di godimento debba essere esercitato entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi statuiti dal legislatore.Per questo motivo, unitamente ai caratteri della imprescrittibilità e dell'assolutezza, la proprietà privata si connota altresì del carattere della elasticità, nel senso che la stessa può essere limitata, o per così dire compressa, in presenza di limiti di godimento fissati dalla legge o dalla volontà dei privati, sia pure nei casi esclusivamente previsti dal legislatore e con le dovute cautele.Una ricaduta senz'altro molto significativa di quanto appena riportato interessa il potere di espropriazione di cui è titolare l'Amministrazione pubblica o l'organo che la rappresenta, nell'esercizio delle relative attribuzioni. L'agere publicum avviene sempre in conformità al dettato normativo (e nel rispetto dei noti canoni di imparizalità e buon andamento ex art. 97, c 2 Cost.), tanto è vero che la stessa P.A. non può che agire per il perseguimento di fini fissati dalla Legge a tutela di interessi collettivi. L'espropriazione si realizza con un provvedimento autoritativo a carattere ablatorio, con cui l'organo della P.A. competente priva il privato del relativo diritto di proprietà su un bene , salva corresponsione di equo indennizzo, generalmente commisurato al valore venale del bene espropriato.Sotto il profilo privatistico, limiti alla proprietà privata possono derivare da un atto di costituzione di diritti reali di godimento su cosa altrui, quali il diritto di usufrutto o di servitù prediale.Concentrandoci sulle seconde, è noto che la servitù altro non è che un peso imposto su un fondo (c.d. servente) per l'utilità che può derivare ad un altro fondo (c.d. dominante) ad esso attiguo ed appartenente a diverso proprietario. La disciplina è contenuta a livello sistematico negli artt. 1027 e ss. c.c., che infatti distinguono almeno due tipi di servitù prediali (da praedium in latino ossia "terreno"): le servitù coattive o legali e le servitù volontarie.Le prime, come è facile intuire, si costituiscono in virtù di un'espressa previsione normativa, come accade per le servitù di elettrodotto o acquedotto e scarico coattivo, ovvero ancora per le servitù di passaggio coattivo di cui agli artt. 1051 e ss. c.c.; al contrario, le cosiddette servitù volontarie si costituiscono per contratto o per testamento e sono da distinguere rispetto ad un terzo modo di costituzione, ossia per destinazione del padre di famiglia, che, insieme a quella per usucapione, rientrano nell'ambito di previsione di cui agli artt. 1061 e 1062 c.c.Ai fini della nostra indagine, a ben vedere, ciò che è opportuno porre in evidenza è la nozione di utilità rinvenibile all'art. 1028 c.c., intesa quale maggiore comodità o amenità che può derivare al fondo dominante.Invero, alla nozione succitata è stata offerta dalla giurisprudenza di legittimità una lettura pressoché estensiva, tanto da ricomprendere qualsivoglia forma di utilitas, purché a carattere reale.Da questo principio si può facilmente giungere ad una soluzione negativa, in ordine all'ammissibilità delle servitù di parcheggio, aventi ad oggetto appunto il diritto del proprietario del fondo dominante di fruire dello spazio riservato al parcheggio delle proprie vetture sulla area del fondo servente.Infatti, la caratteristica fondamentale delle servitù è il loro carattere reale, unitamente all'inerenza dell'utilità al fondo dominante. La realitas, anche definita "predialità", è dunque imprescindibile per la valida costituzione del diritto di servitù, ragion per cui il proprietario del fondo dominante può ricevere un vantaggio esclusivamente attraverso il proprio bene e non già per uno scopo per così dire egoistico o per un utilità personale.Quanto detto, che trova riscontro altresì nella giurisprudenza di legittimità più recente (ex multis Cass. civile, sez. II, 06/11/2014, n. 23708, nonchè Cass. civile, sez. II, 07/03/2013, n. 5769), si pone perfettamente in linea col principio di tipicità dei diritti reali, la cui ratio si rinviene proprio nell'esigenza di impedire che i privati, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, costituiscano limitazioni alla proprietà privata atipiche, ossia non previste o avallate dal legislatore, con ciò inibendo la piena e libera fruizione del diritto di proprietà, la cui garanzia ed il cui riconoscimento trovano espressa sanzione a livello di Legge fondamentale.Si legge chiaramente nella sentenza appena citata della Suprema Corte quanto segue: "Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la “realitas”, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità, così come al fondo servente del peso, mentre la mera “commoditas” di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedano al fondo non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari”.Alla luce di quanto detto, e del carattere conseguentemente irregolare della servitù di parcheggio eventualmente istituita su accordo tra le parti, qualsiasi contratto avente ad oggetto la costituzione di una servitù di tale natura non può che considerarsi fonte, tutt'al più, di un mero rapporto obbligatorio, in virtù del quale l'una parte concede all'altra la possibilità di fruire di una spazio all'interno del proprio terreno, adibito appunto ad area parcheggio, ma giammai può dirsi esistente un rapporto a carattere reale e, per l'effetto, sussistente un vincolo assimilabile ad una servitù di passaggio, per difetto del carattere reale della relativa utilitas al proprietario del fondo dominante.Sempre la Corte di legittimità, con la sentenza del 2014 appena richiamata, specifica che il relativo contratto sarà affetto da nullità assoluta e art. 1418 c.c. per impossibilità dell'oggetto.Successivamente, la stessa S.C. sembra essere caduta in contraddizione, quando con la sent. n. 16698/2017 statuisce: “In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un’autovettura su fondo altrui, a condizione che, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione”.Quello che può sembrare un ribaltamento del principio di diritto espresso nel 2014 altro non è che una puntualizzazione dello stesso, avendo avuto cura la S.C. di specificare che, ai fini della configurabilità della servitù di parcheggio, è necessario valutare la sussistenza dei caratteri fondamenti e strutturali del diritto reale minore e in particolare l’altruità della cosa, l’immediatezza, l’inerenza al fondo servente e al fondo dominante, la specificità dell’utilità riservata.Pertanto, non potremo non chiederci come si contraddistingue un diritto personale da un diritto reale di godimento su cosa altrui, dovendo, per risolvere l'empasse, aver cura della situazione concreta, inserita nella realtà fattuale, unendo a ciò l'esame del titolo su cui il diritto si fonda, con ciò potendo individuare i caratteri ed i requisiti essenziali del diritto di servitù.
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12 mag. 2026 • tempo di lettura 3 minuti
L’arrivo della primavera coincide spesso con la stagione delle celebrazioni religiose. Per le famiglie separate, tuttavia, eventi lieti come il Battesimo, la Prima Comunione o la Cresima dei figli possono trasformarsi in terreno di scontro legale, aumentando il conflitto genitoriale. Il nodo del contendere è quasi sempre lo stesso: chi deve pagare le spese per la cerimonia, il ricevimento e i regali?In questo articolo analizzeremo il quadro normativo e i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità per fornire una guida chiara a genitori e professionisti.Il primo punto fermo riguarda la classificazione della spesa. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione e le linee guida dei principali Tribunali italiani (come il Protocollo di Milano e le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense), le spese per i sacramenti e i relativi festeggiamenti sono considerate spese straordinarie.A differenza dell’assegno di mantenimento ordinario, che copre i bisogni quotidiani (vitto, abbigliamento di modico valore,utenze,materiale di cancelleria, farmaci da banco ecc.), le spese straordinarie riguardano eventi imprevedibili o eccezionali di rilevante interesse per il percorso educativo e religioso del minore.Trattandosi di decisioni di "maggiore interesse" che incidono sulla sfera educativa e religiosa del figlio, la regola generale prevede che i genitori debbano concordare preventivamente la spesa.Tuttavia, la giurisprudenza recente (si veda Cass. Civ. n. 14564/2023) ha attenuato il rigore di questo principio. Se la spesa è commisurata al tenore di vita della famiglia e risponde all'interesse del minore, il genitore che ha anticipato i costi può richiederne il rimborso pro-quota anche in assenza di un consenso espresso, purché l'altro genitore non abbia manifestato un dissenso motivato tempestivo.Molti decreti di separazione/divorzio prevedono la divisione delle spese straordinarie a metà. Tuttavia, il diritto di famiglia si sta evolvendo verso il principio di proporzionalità: Se esiste una forte disparità economica tra gli ex coniugi, il Giudice può stabilire una ripartizione diversa (es. 70% a carico del genitore più abbiente e 30% all'altro). L'Ordinanza Cass. n. 16322/2025 ha ribadito che il contributo straordinario deve riflettere le reali possibilità economiche delle parti al momento della spesa, superando l'automatismo del riparto paritario se questo risulta iniquo.Non tutto ciò che viene speso per una Comunione è automaticamente rimborsabile. I tribunali distinguono tra spese necessarie concordate e spese voluttuarie: circa le prime, citiamo a titolo di esempio l'abito del minore, offerta per la chiesa, corso di catechismo, bomboniere per i parenti stretti e un pranzo/ricevimento dignitoso. In merito alle seconde, invece, ci riferiamo a festeggiamenti sfarzosi, regali di lusso o servizi fotografici eccessivi.Che succede, quindi in caso in cui le spese programmate unilateralmente siano voluttuarie? In tal caso, se uno dei genitori decide unilateralmente per un ricevimento di lusso, l'altro potrebbe essere tenuto a rimborsare solo la quota relativa a una festa "standard", restando l'eccedenza a carico di chi ha effettuato la scelta.Per ottenere il rimborso, il genitore deve presentare una documentazione fiscale valida. La Sentenza n. 22522/2025 ha confermato che non bastano semplici preventivi o dichiarazioni generiche: occorrono fatture o ricevute che attestino l'effettivo esborso e la pertinenza della spesa con le necessità del figlio.Se un genitore si oppone alla celebrazione per motivi ideologici, il conflitto si sposta dal piano economico a quello della responsabilità genitoriale. In questi casi, il Giudice del Tribunale Ordinario dovrà decidere valutando se la partecipazione al sacramento sia coerente con il percorso di crescita del minore fino a quel momento.Gestire le spese per il Battesimo, la Comunione e la Cresima richiede, in primis, buon senso e, soprattutto, una comunicazione formale preventiva. Inviare un messaggio / e-mail, raccomandata o una PEC con il dettaglio dei costi previsti almeno 30 giorni prima dell'evento resta la soluzione migliore per garantire al figlio un clima di serenità in un giorno così importante e per tutelare il diritto al rimborso. Inoltre, è sempre bene consultare il Protocollo relativo alle spese straordinarie e ordinarie, del proprio Tribunale di competenza.
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27 mar. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
Gli accordi prematrimoniali rappresentano uno strumento sempre più diffuso per la regolamentazione preventiva dei rapporti economici tra coniugi. Tuttavia, il loro inquadramento nel diritto italiano è stato storicamente caratterizzato da un atteggiamento di forte diffidenza, fondato sulla tutela della famiglia quale istituzione di rilievo pubblicistico e sulla indisponibilità dei diritti che ne derivano.La recente ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 della Corte di Cassazione segna un ulteriore passo nel processo evolutivo della materia, offrendo nuovi spunti interpretativi in ordine alla validità degli accordi patrimoniali stipulati in vista di una possibile separazione.Nel sistema italiano, l’art. 160 c.c. sancisce il principio di indisponibilità dei diritti derivanti dal matrimonio. Tale disposizione è stata a lungo interpretata dalla giurisprudenza come fondamento della nullità dei cosiddetti patti prematrimoniali, ossia degli accordi diretti a disciplinare ex ante le conseguenze economiche della separazione o del divorzio.In particolare, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato l’illiceità di tali pattuizioni, ritenendo che esse possano incidere sulla libertà dei coniugi di determinarsi in ordine alla prosecuzione o cessazione del matrimonio, compromettendo la tutela del coniuge economicamente più debole ed in tal modo violando il principio di solidarietà familiare.Tale orientamento ha determinato una netta chiusura rispetto ai modelli contrattuali tipici degli ordinamenti anglosassoni.Negli ultimi anni, si è tuttavia registrata una significativa evoluzione interpretativa, volta a valorizzare l’autonomia negoziale delle parti ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.La giurisprudenza ha iniziato a distinguere tra:patti aventi ad oggetto diritti indisponibili (come assegno di mantenimento, diritti dei figli, obblighi familiari), tuttora ritenuti nulli;accordi patrimoniali tra coniugi aventi ad oggetto diritti disponibili, ritenuti invece potenzialmente validi se configurabili come contratti atipici meritevoli di tutela.In tale contesto si inserisce l’ordinanza n. 20415/2025, che consolida un orientamento già emerso in precedenti pronunce.È fondamentale chiarire, in via preliminare, che la pronuncia in esame è una ordinanza e non una sentenza. Tale distinzione non è meramente formale, ma incide sulla portata sistematica della decisione, che, pur autorevole, non costituisce un definitivo mutamento di indirizzo.Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto valido un accordo stipulato tra coniugi durante il matrimonio, con cui il marito si impegnava a restituire alla moglie somme da questa impiegate per la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, mentre la moglie rinunciava, in cambio, a determinati beni.La Suprema Corte ha qualificato tale accordo come un contratto atipico, sottoposto a condizione sospensiva lecita, rappresentata dall’eventuale separazione. Elemento centrale della decisione è la distinzione tra la separazione quale causa del contratto (ipotesi che determinerebbe l’illiceità) e la separazione quale condizione sospensiva, evento futuro e incerto da cui dipende l’efficacia dell’accordo.Nonostante l’apertura, la Corte ribadisce con chiarezza i limiti dell’autonomia negoziale in ambito familiare. Restano infatti invalide le pattuizioni che incidono su assegno di mantenimento o divorzile, obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.), diritti dei figli minori, diritti indisponibili in generale.L’intervento giudiziale continua a rappresentare un presidio fondamentale, soprattutto al fine di garantire l’equilibrio tra le parti, la tutela del soggetto più debole e il rispetto dell’ordine pubblico familiare.È necessario sottolineare con forza che gli accordi ammessi dall’ordinamento italiano non sono assimilabili ai prenuptial agreements statunitensi.Negli Stati Uniti, infatti, i patti prematrimoniali sono pienamente riconosciuti e vincolanti e possono disciplinare in modo ampio e dettagliato le conseguenze economiche del matrimonio e del divorzio. Nell'ordinamento statunitense, infine, il giudice tende a rispettare integralmente la volontà delle parti, salvo casi eccezionali.Al contrario, nel sistema italiano non esiste una disciplina legislativa organica dei patti prematrimoniali: l’autonomia negoziale è limitata ai soli profili patrimoniali disponibili, il controllo giudiziale è imprescindibile e permane in ogni caso il divieto di incidere preventivamente su diritti fondamentali e indisponibili.Pertanto, gli accordi riconosciuti dalla giurisprudenza italiana non costituiscono veri e propri “patti prematrimoniali” in senso anglosassone, ma piuttosto strumenti negoziali circoscritti, inseriti nel quadro della contrattualistica atipica.L’ordinanza n. 20415/2025 si inserisce in un percorso evolutivo che appare ormai difficilmente reversibile. La crescente apertura verso l’autonomia negoziale riflette l’evoluzione sociale del concetto di famiglia a seguto della diffusione di modelli stranieri, che potrebbero servire a ridurre il contenzioso in materia di famiglia. Tuttavia, l’assenza di un intervento legislativo organico continua a generare incertezza applicativa. Una eventuale regolamentazione normativa potrebbe chiarire i limiti di validità degli accordi, garantendo maggiore certezza giuridica ed allo stesso tempo armonizzando il sistema italiano con le esperienze straniere, pur nel rispetto dei suoi principi fondamentali.La giurisprudenza italiana sta progressivamente superando l’approccio tradizionale di rigida nullità dei patti in vista della crisi coniugale, riconoscendo spazi sempre più ampi all’autonomia negoziale dei coniugi.L’ordinanza n. 20415/2025 rappresenta un passaggio significativo in tale direzione, pur senza legittimare una piena contrattualizzazione del matrimonio. Gli accordi patrimoniali condizionati alla separazione possono essere validi, ma solo entro limiti ben definiti.Resta, dunque, netta la distanza rispetto al modello statunitense: mentre negli ordinamenti anglosassoni i patti prematrimoniali costituiscono strumenti centrali e pienamente efficaci, nel diritto italiano essi rimangono figure atipiche, parziali e sottoposte a rigorosi controlli.Il sistema si trova oggi in una fase intermedia, in cui la prassi anticipa la legge e la giurisprudenza svolge un ruolo di supplenza, tracciando i confini di un istituto ancora in via di definizione.
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7 feb. 2023 • tempo di lettura 5 minuti
Una delle questioni più rilevanti in tema di contratti è quella sulla nullità di cui è menzione all'art. 1418 c.c., intesa come difetto di validità o species della categoria più generale delle invalidità negoziali, tale da comportare una perdita di efficacia ab origine a carico della fattispecie negoziale. La nullità in sè è distinta tanto dalla inesistenza, quanto dalla annullabilità e non solo, rispetto a quest'ultima, per ragioni sistematiche, ma soprattutto per diversi ordini di tutela rispetto ai quali l'una come l'altra categoria di invalidità sono funzionali: infatti, l'annullabilità di un negozio è associata ad un incapacità di uno dei contraenti, ovvero alla sussistenza di uno dei vizi del consenso di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., quali l'errore, la violenza o il dolo, mentre l'inesistenza consegue ad un vizio così grave da rendere il negozio di per sé non profilabile in capo alle parti per assenza di requisiti minimi fondamentali.Come noto, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico a carattere patrimoniale. All'interno del Libro IV del codice civile, il contratto è inserito non soltanto sotto il profilo della disciplina generale e speciale, con riferimento ai contratti nominati, ma anche quale fonte dell'obbligazione ex art. 1173 c.c., che, a tal riguardo, accoglie un sistema aperto di fonti, laddove, accanto al contratto ed al fatto illecito, annovera le cc.dd. variae causarum figurae, ossia tutti quegli atti o fatti idonei a produrle, in conformità alle norme dell'ordinamento giuridico.In questo modo, il legislatore del 1942 ha avallato l'impostazione propria del giureconsulto Gaio che, nelle sue Institutiones, propose un sistema di fonti delle obbligazioni alternativo rispetto a quello risultante dal Libro delle Institutiones contenuto nel Corpus Iuris Civilis dell'Imperatore bizantino Giustiniano, per il quale, accanto al contratto ed al delitto, annoverava altresì figure quali il quasi contratto ed il quasi delitto.Una delle ragioni che sottende una simile scelta metodologica risiede sicuramente nelle difficoltà interpretative oggettivamente riscontrabili, nell'ambito dell'odierno sistema giuridico, nel trovare una valida collocazione, specialmente a livello sistematico, in ordine a figure quali il quasi contratto od il quasi delitto.Ciò detto, il legislatore del '42, oltre ad aver sancito il noto principio di autonomia privata, quale precipitato del principio costituzionale di libertà di iniziativa privata ex art. 41, comma 1 Cost., individua all'art. 1325 gli elementi essenziali del contratto, la cui assenza o illiceità comportano inevitabilmente una nullità a carattere strutturale della complessiva fattispecie contrattuale, ai sensi dell'art. 1418, comma 2 c.c.Si tratta, infatti, delle nullità comminate in caso di illiceità della causa, intesa come scopo pratico perseguito dai contraenti, ex art. 1343 c.c., ovvero per impossibilità del suo oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.A norma dell'art, 1418 c.c., infatti è possibile distinguere almeno tre tipologie di nullità: le nullità testuali, le nullità strutturali e le nullità virtuali.Le prime si riferiscono alle categorie di nullità espressamente previste da norme di legge, quali l'art. 468 c.c., che sanziona con la nullità qualsivoglia accordo diretto a regolamentare una successione mortis causa non ancora aperta. Un altro esempio al riguardo è il noto art. 2744 c.c., che impone il divieto di patto commissorio, ossia sanziona con la nullità qualsivoglia accordo col quale si convenga che, in mancanza del pagamento di credito garantito da pegno od ipoteca, la proprietà della cosa, ipotecata o data in pegno, passi al creditore.Come già anticipato precedentemente, le nullità strutturali colpiscono il contratto nei suoi elementi essenziali, quindi interessano la causa, l'oggetto o la forma negoziale, contrariamente a quanto accade, appunto, per le cc.dd. nullità virtuali, in ordine alle quali l'art. 1418 comma 1 si limita a sancire: "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente".Per una corretta interpretazione della norma in esame, è necessario innanzitutto interrogarci sulla portata della norma imperativa e, in particolare, sul criterio di individuazione e perimetrazione che consenta che distinguerle ai fini della comminatoria di nullità.Sicuramente un primo criterio discretivo fa perno sulla inderogabilità del relativo dispositivo ovvero sulla indisponibilità da parte dei privati; tuttavia, secondo giurisprudenza di legittimità costante, la sola inderogabilità non è sufficiente al fine di individuare e distinguere una norma imperativa, nel senso di cui è menzione all'art. 1418 comma 1 c.c., dovendo la medesima essere posta altresì a tutela di interessi generali o superindividuali, come tali estranei agli interessi particolari dei contraenti.A tal proposito, è opportuno richiamare due distinti tesi che si sono contese il campo almeno fino ad una pronuncia nomofilattica della Corte di legittimità del 2007: secondo una ricostruzione alternativa a quella tradizionale, che fa perno sul principio di non interferenza tra regole di condotta e regole di validità negoziale (di guisa che per le prime vi sarà solo una responsabilità della parte contraente, giammai una forma di invalidità, salve le eccezioni di legge), si realizzerebbe una nullità virtuale in tutte quelle ipotesi per le quali, pur in presenza di una regola di condotta quale quella che impone alle parti contraenti l'osservanza del dovere di buona fede oggettiva (artt. 1337 e 1375 c.c.), la medesima sia posta a tutela di interessi collettivi o superindividuali, come già precisato, con la conseguenza che anche la violazione di una regola di condotta può essere causa di nullità negoziale, purché si abbia riguardo all'interesse sotteso e protetto dalla norma imperativa, in termini di interesse pubblico.E' evidente che tale soluzione rischia di ampliare a dismisura l'ambito di discrezionalità dell'interprete, tanto è vero che, ai fini dell'esatta perimetrazione del carattere imperativo della norma la cui violazione importerebbe nullità del contratto ex art. 1418 comma 1 c.c., si richiede altresì che la norma di condotta presenti un contenuto preciso e puntuale.Sull'onda di questo filone, è possibile individuare alcuni orientamenti anche del Giudice delle Leggi, a titolo esemplificativo in tema di caparra confirmatoria iniqua, che riconnettono la nullità anche a violazioni di regole di condotta, quali il rispetto in capo ai contraenti dei canoni di buona fede pre-negoziale o esecutiva, ove quel dato comportamento così sanzionato si sia tradotto in un vero e proprio approfittamento di una condizione di particolare profilantesi in capo a taluno dei contraenti, con conseguente intollerabilità della fattispecie all'interno dell'ordinamento giuridico, poiché non rispondente ad interessi meritevoli di tutela, secondo la nota clausola generale contenuta nell'art. 1322 c.c., fatto salvo il generale rimedio della rescissione per lesione ultradimidium di cui è menzione all'art. 1448 c.c.
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