Acquisto "Prima Casa"

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Pubblicato il 24 mar. 2022 · tempo di lettura 4 minuti

Acquisto "Prima Casa" | Egregio Avvocato
Quando si acquista una “prima casa” il Legislatore prevede un trattamento fiscale agevolato che consente, a determinate condizioni, di pagare imposte ridotte all’atto di acquisto. 
E se sono anche un soggetto UNDER 36?


1. Quali sono le agevolazioni fiscali?

2. Quali sono i presupposti per ottenere i benefici?

3. Posso rivendere una casa acquistata con i benefici “prima casa”?

4. Brevi cenni sulle agevolazioni UNDER 36.


1 - Quali sono le agevolazioni fiscali?


Con l’espressione “acquisto prima casa” si fa riferimento ad un particolare regime fiscale di favore che il Legislatore riconosce all’acquirente (persona fisica) che – al ricorrere di determinati presupposti –acquista un primo immobile destinato ad abitazione.  

In particolare, le agevolazioni si sostanziano nella diminuzione della cd. imposta di registro.


Ogni atto giuridico è soggetto al pagamento obbligatorio di un’imposta da versare allo Stato per la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate. Tale imposta può essere proporzionale (ossia una percentuale da applicare a una data base imponibile) oppure fissa.

Per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali su beni immobili (es. vendita), acquistati da privati, ai sensi dell’art. 1, Tariffa I, Parte I DPR n. 131/1986, l’imposta di registro è del 9%.

Quando il trasferimento, però, ha ad oggetto diritti inerenti immobili “prima casa” l’imposta di registro è ridotta al 2%.


L’aliquota deve poi essere applicata ad una base imponibile. Ebbene, nel caso di acquisti prima casa (se l’atto non è imponibile Iva e l’acquirente lo richieda) la base imponibile su cui calcolare l’imposta è il “valore catastale”, e non il prezzo pattuito dalle parti. 

Esso si ottiene moltiplicando la rendita catastale per determinati coefficienti, inferiori nel caso in cui ci troviamo all’interno di tale regime agevolato, che comportano per l’acquirente un ulteriore risparmio d’imposta. 


Facciamo un esempio per capire meglio. Ipotizziamo che un’immobile abbia una rendita catastale di 900 euro:


a) se acquisto con le agevolazioni “prima casa” pagherò un’imposta di registro di 2.079 euro. 

Perché la base imponibile sarà data da: 900 (rendita) x 115,5 (coefficiente prima casa) = 103.950. 

A cui devo applicare l’aliquota del 2%: 103.950 x 0,02 = 2.079. 


b) se acquisto senza le agevolazioni “prima casa” pagherò un’imposta di registro di 10.206 euro.

Perché la base imponibile sarà data da: 900 (rendita) x 126 (coefficiente non prima casa) = 133.400

A cui devo applicare l’aliquota del 9%: 133.400 x 0,09 = 10.206.

Una bella differenza! 


N.B. che l’imposta di registro dovuta non è mai inferiore a 1.000 euro. Se, ad esempio, a seguito del calcolo predetto l’imposta da versare risultasse 800 euro, scatterebbe la soglia minima, per cui l’acquirente sarebbe comunque tenuto a pagare la somma di 1.000.


Ma attenzione, se l’abitazione “prima casa” viene venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto si decade dai benefici e sono previste delle sanzioni salvo, come appresso detto, il riacquisto entro un anno di altra “prima casa”. 


2 - Quali sono i presupposti per ottenere i benefici?


I presupposti possiamo distinguerli in oggettivi, perché legati alla natura del bene acquistato e alla sua ubicazione, e soggettivi, inerenti la situazione giuridica dell’acquirente.


Tutti devono ricorrere ai fini delle agevolazioni predette, e precisamente: 


  1. la casa che si intende acquistare non deve fare parte delle categorie A/1-A/8-A/9, qualunque sia la dimensione dell’immobile (cioè non deve essere una casa di lusso);
  2. l’abitazione deve essere ubicata nel Comune in cui si ha la residenza, oppure, nel Comune in cui si intende trasferire la propria residenza obbligatoriamente nel termine di 18 mesi decorrenti dall’atto di acquisto;  o, ancora, nel Comune in cui si svolge la propria attività (lavorativa, sportiva, di studio o di volontariato), o se ci si è trasferiti all’estero, nel Comune in cui ha la sede o svolge la propria attività il soggetto da cui l’acquirente stesso dipende; 
  3. chi compara non deve essere titolare di un altro immobile nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;
  4. chi compra non deve essere titolare su tutto il territorio nazionale (neppure per quote, anche in regime di comunione legale con il coniuge) di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altro immobile acquistato con le agevolazioni anzidette, salvo quanto previsto dal 1° gennaio 2016 (vedi di seguito il punto 3).


3 - Posso rivendere una casa acquistata con i benefici “prima casa”?


Si.

Dal 1° gennaio 2016, chi ha acquistato un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e beneficiare nuovamente delle agevolazioni, ma a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto


4 - Brevi cenni sulle agevolazioni UNDER 36.


Se sei anche un giovane di età inferiore a 36 anni e hai un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 40.000 euro, non paghi l’imposta di registro!

Invero, il D.L. n. 73/2021 prevede che all’atto di acquisto di una “prima casa”, non soggetto ad iva, non siano neppure dovute l’imposta ipotecaria e catastale (pari a 50 euro l’una). 

La nuova scadenza dell'agevolazione introdotta dal decreto Sostegni bis (bonus prima casa under 36) è ad oggi fissata al 31 dicembre 2022.


Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba

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La riforma del Condominio del 2012 ha avuto il merito di inserire i posti auto tra le parti comuni del condominio. Difatti, il nuovo articolo 1117, numero 2, del codice civile include espressamente le aree destinate a parcheggio tra le parti comuni del condominio, recependo l’orientamento giurisprudenziale che, in mancanza di un espresso riferimento ai parcheggi, era concorde nell’estendere anche a tali aree la presunzione di condominialità di cui al già citato articolo 1117. I parcheggi condominiali: evoluzione normativaÈ possibile destinare un’area comune a parcheggio?Cosa consigliare in caso di parcheggi non sufficienti per tutti i condomini?1 - I parcheggi condominiali: evoluzione normativaNel corso degli anni la materia dei parcheggi condominiali è stata interessata da numerosi interventi normativi.In primo luogo, va citata la cosiddetta Legge ponte – Legge 765/1967 – la quale ha integrato la Legge Urbanista numero 1150/1942 prevedendo, all’articolo 41 sexies che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione. In altri termini, come ha inteso specificare anche la Corte di cassazione, questa norma ha posto un vincolo pubblicistico di destinazione nelle aree riservate ai parcheggi condominiali, inderogabile da parte di atti dei privati.La successiva Legge numero 47/1985 ha precisato ulteriormente che gli spazi già menzionati dalla precedente Legge 765 costituissero pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice civile. È intervenuta, quattro anni più tardi, la Legge Tognoli – Legge 122/1989 – con la quale si è elevato il rapporto tra le aree di pertinenza delle costruzioni e la volumetria del fabbricato a un metro quadro per ogni dieci metri cubi di costruzione, rispetto ai venti previsti nel 1967. Inoltre, la Legge Tognoli, all’articolo 9, ha ulteriormente previsto che: 1) i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti; 2) l’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività; 3) le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprietà non condominiale dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2, codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, comma 2 e 1121, comma 3, codice civile; 4) i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.La Legge n. 246/2005 ha, poi, ulteriormente integrato la Legge ponte aggiungendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, prevedendo che gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. Viene così meno il vincolo di pertinenzialità automatico per gli spazi riservati a parcheggio dalla cosiddetta Legge ponte.L’ultimo provvedimento in materia è il cosiddetto Decreto del Fare, convertito dalla Legge n. 35/2012, con cui si stabilisce che la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 dell’articolo 41 sexies già citato può essere trasferita anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestaule destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune.2- È possibile destinare un’area comune a parcheggio?La risposta è certamente affermativa. È comunque opportuno fare un breve focus sul punto.La trasformazione di un’area comune a parcheggio condominiale importa la scelta di soluzioni che rendano compatibili i concetti di innovazione, di cui all’articolo 1120 del codice civile, e di pari uso e/o di godimento paritario, di cui all’articolo 1102 dello stesso codice civile.La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la delibera assembleare di destinazione di aree condominiali scoperte a parcheggio debba essere approvata a maggioranza, aggiungendo che non è necessaria l’unanimità o il quorum come richiesto dall’articolo 1120 del codice civile prima della riforma del 2012. In altri termini, è stato ritenuta legittima la delibera condominiale presa con la maggioranza di cui all’articolo 1136, comma 2 del codice civile, di disporre la destinazione a parcheggio del cortile condominiale.Il nuovo articolo 1120 del codice civile, per come modificato dalla legge di riforma del condominio, ha sostanzialmente recepito l’impostazione giurisprudenziale e, sebbene definisce innovazioni le opere necessarie per realizzare i parcheggi condominiali, prevede la possibilità di deliberare questi interventi con i quorum deliberativi ordinari. Si prevede, infatti, che i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto opere per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio.3 - Cosa consigliare in caso di parcheggi non sufficienti per tutti i condomini? La Corte di cassazione ha stabilito che l’assemblea del condominio può stabilire di razionalizzare lo sfruttamento dell’area destinata a parcheggio mediante apposizione di strisce delimitative per ciascun posto auto, eventualmente numerato, assegnandoli al dominio esclusivo di ogni condomino o usufruitore (sul punto si veda Cass. civ., sent. 5997/2008).In questi casi l’assegnazione dei posti auto deve seguire criteri predefiniti, quali la facilità di accesso, e laddove non si dovesse trovare un accordo sulle modalità di assegnazione, sarebbe preferibile procedere a sorteggio.Tuttavia, non sempre l’area destinata a parcheggio è in grado di garantire la copertura integrale degli stalli rispetto al numero degli utenti – condomini richiedenti. Quale criterio, quindi, è consigliabile attuare?Certamente sbagliato sarebbe disporne l’attribuzione in base al valore millesimale di ciascuna unità immobiliare. Anzi, a dire il vero, la giurisprudenza ha costantemente considerato queste deliberazioni illegittime atteso che la quota di proprietà di cui all’articolo 1118 del codice civile, quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione, ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti (Cass. civ., sent. 26226/2006). Nel disaccordo tra i condomini, ai fini dell’utilizzazione dell’area comune, l’unico principio applicabile al caso di specie è quello del “pari uso”, sancito dall’articolo 1102 del codice civile, a norma del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In altri termini, in queste ipotesi, la soluzione certamente migliore è quella della turnazione all’uso del parcheggio.

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Figli minorenni e social: obblighi a carico dei genitori

2 ago. 2025 tempo di lettura 3 minuti

Oggigiorno, tutti i genitori si trovano costretti a confrontarsi con le nuove tecnologie e, in particolare, con i social, particolarmente amati dai ragazzi. Ovviamente, i figli – soprattutto se adolescenti – vorrebbero poter fare ciò che vogliono sul web. Ma che cosa dice la legge al riguardo? Una recente decisione del Tribunale di Brescia (Tribunale di Brescia, sentenza n. 879 del 4 marzo 2025) fa luce su questo aspetto della vita quotidiana: i genitori devono controllare i profili social dei figli minorenni, soprattutto quando sussiste una condizione di maggiore fragilità e/o immaturità. La sentenza merita attenzione anche perché tocca il tema dei contenuti intimi manipolati tramite software. Ai genitori, quindi, toccherà un dovere di sorveglianza rafforzato anche sui sistemi di intelligenza artificiale, sempre più utilizzati dai ragazzi per creare o modificare i contenuti.  Le ultime pronunce sono univoche nel rafforzare i doveri di controllo dei genitori: l’obbligo di vigilanza sui figli si deve tradurre in una limitazione sia quantitativa che qualitativa dell’accesso ai social network, per evitare che vengano utilizzati in modo non adeguato da parte dei minorenni. Questo dovere persiste anche in presenza di limitate competenze tecnologiche da parte dei genitori, i quali sono tenuti ad adottare misure adeguate per comprendere e controllare l'uso che i figli fanno delle piattaforme digitali.In altre parole, i genitori sono tenuti non solo a impartire ai figli minorenni un’educazione all’uso delle tecnologie consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche a verificare che abbiano acquisito i valori insegnati. Al riguardo, la Giurisprudenza appare costante. Ricordiamo, a titolo esemplificativo, una interessante pronuncia dell’agosto del 2020 del Tribunale di Parma, che, giustamente, ha incluso l’educazione digitale tra i doveri genitoriali e ha richiesto “una supervisione costante dei dispositivi elettronici da parte di entrambi i genitori, con filtri adeguati per evitare contenuti inappropriati”.Ma vi è ancor di più: l’obbligo in capo ai genitori può addirittura comportare un risarcimento del danno a terzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2048 c.c. che prevede la responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori non emancipati che abitano con essi, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto. Questo implica un dovere di vigilanza attiva e continua sull'attività dei figli, inclusa quella online. Al riguardo, il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza 304/2024, si è occupato del caso di una ragazza dodicenne che aveva aperto un profilo social sul cellulare dei genitori senza condividere con loro la password. Per il giudice tale condotta integra una violazione dell’obbligo di controllo (articolo 2048 c.c.), incardinando in capo ai genitori la responsabilità per “culpa in educando”. La precoce emancipazione dei minori non esclude né attenua la responsabilità dei genitori, i quali, come detto, hanno un onere rafforzato di impartire ai figli l’educazione necessaria, che comprenda anche il corretto utilizzo di software e dispositivi digitali, intelligenza artificiale inclusa. Anche la Cassazione sposa questo orientamento: La Suprema Corte (Cass. 27061/2024) afferma, infatti, che esiste una responsabilità diretta dei genitori che concorre con quella del minore per non aver impedito il fatto dannoso. In questo contesto, gli Ermellini evidenziano che l'obbligo di vigilanza dei genitori non può essere delegato o trascurato, soprattutto in relazione all'uso delle nuove tecnologie da parte dei figli.Le recenti pronunce ribadiscono, quindi, l'importanza di un controllo attento e costante da parte dei genitori sull'attività online dei figli minorenni, quale completamento del generale dovere di educare la prole. L'obbligo di vigilanza de quo comprende la supervisione dei profili social, inclusi quelli falsi, e non può essere eluso invocando scarse competenze informatiche. La mancata osservanza di tali doveri può comportare significative conseguenze legali, tra cui sanzioni pecuniarie per danni derivanti da condotte illecite dei minori. Non basta dire ai figli cosa è giusto: è necessario verificare che lo mettano in pratica.La precoce autonomia digitale dei minori non solleva i genitori dalle loro responsabilità. Al contrario, li obbliga a educare in modo ancora più attento e moderno. Serve un impegno reale nell’insegnare e verificare l’uso corretto delle tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale.

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